Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 16101 del 18/03/2016


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 6 Num. 16101 Anno 2016
Presidente: PAOLONI GIACOMO
Relatore: VILLONI ORLANDO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

1) BONOMI Aurelia, n. San Mauro di Saline (Vr) 10.5.1932
2) BRUNELLI Marisa, n. Verona 19.11.1959
3) BRUNELLI Giampaolo, n. Verona 4.10.1964
avverso la sentenza n. 668/14 della Corte d’Appello di Venezia del 28/04/2014

esaminati gli atti e letti i ricorsi ed il provvedimento decisorio impugnato;
udita in pubblica udienza la relazione del consigliere, dott. Orlando Villoni;
sentito il pubblico ministero in persona del sostituto P.G., dr. E. Delehaye, che
ha concluso per il rigetto dei ricorsi;
udito il difensore delle parti civili De Razza Planelli Roberto e Ruggiero Giuseppe, avv. Mariateresa Paternoster in sostituzione dell’avv. Saverio Ugolini, che
ha chiesto il rigetto dei ricorsi, la conferma delle statuizioni civili e la rifusione
delle spese di costituzione, come da separata notula;

1

Data Udienza: 18/03/2016

uditi i difensori dei ricorrenti, avv. Andrea Rossi per la 1° e la 2° e avv. Luigi
Parenti per il 3°, che hanno insistito per l’accoglimento dei ricorsi rispettivamente patrocinati;

RITENUTO IN FATTO

condanna di Amelia Bonomi, Marisa Brunelli e Giampaolo Brunelli pronunciata dal
Tribunale di Verona in data 21/05/2012 alle pene rispettive di un anno, Marisa e
Giampaolo Brunelli e di sei mesi di reclusione, Amelia Bonomi, entrambe condizionalmente sospese, in ordine ai reati loro contestati di concorso in resistenza a
pubblico ufficiale e lesioni personali continuate e aggravate (artt. 110, 337, 81,
582, 576 ml, 61 n. 2 e 10 cod. pen.), oltre alle statuizioni in favore delle parti
civili costituite.

2. Avverso la sentenza hanno proposto impugnazione gli imputati, che hanno
articolato le censure di seguito indicate.

2.1 Amelia Bonomi e Marisa Brunelli deducono, con i primi due motivi di ricorso riconducibili ad unità, violazione di legge e vizio di motivazione in ordine
all’affermata esclusione della scriminante di cui all’art. 4 d. lgt. n. 288 del 1944 e
sostengono che non è stata raggiunta piena prova in ordine alla natura proprietaria dell’area, privata o pubblica, in cui era parcheggiata la vettura la cui rimozione forzosa ha dato origine alle condotte contestate.
Il mancato accertamento su tale punto è rifluito sulla mancata attribuzione del
carattere arbitrario all’operato dei pubblici ufficiali coinvolti – Sindaco, addetti alla
rimozione dell’auto e Carabinieri di supporto – e di conseguenza sulla natura illecita della reazione attuata per respingere il loro intervento.
Le ricorrenti deducono, inoltre, che il carattere abnorme dell’operato dei CarabiNieri si desume anche dalle modalità violente con cui gli stessi hanno superato
l’opposizione degli imputati (schiaffo al volto della Brunelli, spintoni, mani al collo
di Giampaolo Brunelli).
Col terzo motivo, lamentano l’omessa considerazione da parte della Corte territoriale del filmato girato dagli stessi Carabinieri per documentare la dinamica
degli eventi e già acquisito agli atti del processo nel corso del giudizio di primo
grado, deducendo il vizio di travisamento della prova di cui all’art. 606 lett. e)
cod. proc. pen.
2

1. Con la sentenza impugnata, la Corte d’Appello di Venezia ha confermato la

Con il quarto motivo, deducono violazione di legge e vizio di motivazione in
relazione all’omessa adozione della formula assolutoria di cui all’art. 530, comma
2 cod. proc. pen. che la Corte d’appello avrebbe dovuto pronunciare sulla base
degli elementi di prova acquisiti al processo.
Con il quinto motivo, si dolgono del mancato espletamento dell’esame dibattimentale degli imputati, sebbene ritualmente richiesto ed ammesso dal Tribunale
con ordinanza ex art. 495 cod. proc. pen., costituente nullità assoluta, ancorché
non insanabile, ritualmente dedotta nel giudizio d’appello.

aggravante teleologica (art. 61 n.2 cod. pen.) riferita al reato di lesioni personali,
destinata a cadere in ragione della non configurabilità del connesso delitto di
resistenza a pubblico ufficiale.
Con l’ultimo motivo, lamentano come già il giudice di primo grado non abbia
ritenuto di procedere all’acquisizione della video camera in possesso dei Carabinieri della Stazione di Grezzana (Vr) con cui sono state effettuate le video riprese
degli eventi, prova rilevante la cui acquisizione avrebbe determinato l’adozione di
una decisione completamente diversa da quella impugnata.

2.2 Giampaolo Brunelli ha formulato identici motivi di ricorso, cui ha aggiunto
quello concernente la dedotta violazione di legge riferita all’art. 74 cod. proc.
pen., per non avere la Corte d’appello disposto l’estromissione dal giudizio delle
parti civili, nonostante l’acquisizione dell’atto di citazione del 14 giugno 2013
dinanzi al Tribunale Civile di Verona inerente la richiesta di risarcimento danni
avanzata nei propri confronti dai Carabinieri coinvolti nella vicenda oggetto di
giudizio in sede penale.

3. Con motivi aggiunti sottoscritti sia personalmente in data 3 marzo 2016 sia
da difensore nominato di fiducia in data 25 febbraio 2016, le prime due ricorrenti
ribadiscono le già formulate censure di violazione dell’art. 606 lett. d) cod. proc.,
pen. per mancata assunzione di una prova decisiva riferita all’acquisizione della
video camera con disco fisso utilizzata dai Carabinieri per effettuare le riprese
nonché di mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, in
particolare riguardo all’omesso rilevamento della sussistenza dell’esimente dello
atto arbitrario di cui al’art. 4 d. lgt. n. 288 del 1944 e dell’art. 393-bis cod. pen.

4. Anche Giampaolo Brunelli ha presentato motivi aggiunti, ribadendo le argomentazioni già esposte con il ricorso principale ed evidenziando alcuni comportamenti tenuti dalle parti civili dopo il fatto a dimostrazione di un’asserita mancanza di trasparenza nell’operato dei Carabinieri della Stazione di Grezzana;
3

Con il sesto motivo, deducono violazione di legge in relazione alla contestata

insiste, inoltre, sul punto del mancato accertamento da parte del giudice di
merito della questione amministrativa all’origine dell’intervento dei Carabinieri e
che ha determinato l’azione antigiuridica oggetto di contestazione penale, a suo
dire ben delineata da una nota della Prefettura di Verona del 10/12/2015 con cui
è stata sconfessata la sussistenza dei presupposti di fatto del potere di ordinanza
extra ordinem del Sindaco del Comune di Cerro Veronese all’origine dell’intervento delle forze dell’ordine.

1. I ricorsi sono infondati e come tali vanno rigettati.

2. La principale doglianza, comune ai ricorrenti e riproposta con i motivi aggiunti formulati da Giampaolo Brunelli, concerne la dedotta arbitrarietà dell’operato dei Carabinieri della Stazione di Grezzana, intervenuti a supporto del Sindaco del Comune di Cerro Veronese, autore a sua volta di un’ordinanza contingibile e urgente riguardante la rimozione di una vettura di proprietà dei ricorrenti, provvedimento successivamente sconfessato dal Prefetto di Verona con
nota del 2 marzo 2015 (doc. allegato ai motivi aggiunti del 25/02/2016) e quindi
revocata in autotutela dallo stesso Sindaco emanante (doc. 2 allegato ai motivi
aggiunti del 02/03/2016).
La tesi sostenuta è che tale ordinanza, adottata ai sensi dell’art. 54 del TUEL d.
Igs. n. 267 del 2000, risultava carente dei suoi presupposti sostanziali, non sussistendo nei fatti alcuna situazione di necessità, concreta ed attuale e che tale
carenza comportava l’arbitrarietà dell’operato del Sindaco, a seguire di quello dei
Carabinieri chiamati a sostenere l’esecuzione coattiva del provvedimento e di
conseguenza l’esenzione dei ricorrenti da responsabilità penale per le condotte di
resistenza, in quanto volte a contrastare un atto arbitrario dei pubblici ufficiali
(art. 4 d. Igt. n. 288 del 1944 o art. 393-bis cod. pen.).
La tesi è infondata per diverse ragioni.
La prima e più immediata è che, come risulta dal capo d’imputazione (reato di
cui all’art. 337 cod. pen., sub a), le condotte di resistenza sono state rivolte allo
indirizzo dei Carabinieri intervenuti su richiesta del Sindaco a far sgomberare la
strada anche mediante intervento di carro attrezzi e non già nei confronti della
persona fisica del Sindaco.
Con ciò si vuol significare che quand’anche l’ordinanza sindacale fosse tacciabile di arbitrarietà (e di questo si tratterà oltre), non per questo tale connotazione si trasmette automaticamente all’operato dei pubblici ufficiali chiamati a
curarne l’esecuzione.
4

CONSIDERATO IN DIRITTO

A parte il caso di ordini vietati dalla legge penale, gli ufficiali e gli agenti dei
corpi di polizia addetti a funzioni di polizia amministrativa sono, infatti, tenuti a
prestare la propria in favore dell’autorità amministrativa richiedente, senza poter
sindacare l’intrinseca legittimità dei provvedimenti da questa adottati, posto che
anche quelli palesemente illegittimi debbono essere eseguiti ove rinnovati per
iscritto, ciò ricavandosi dall’art. 17 del d.P.R. n. 3 del 1957 Statuto degli impiegati civili dello Stato ancora formalmente in vigore, pur considerando le ampie
esenzioni applicative previste dall’allegato A al d. Igs. n. 165 del 30 marzo 2001

I

locali, della Sanità, delle Istituzioni ed enti di ricerca, delle Università, delle
Aziende autonome e della Scuola).
Vale poi ricordare che ai sensi dell’art. 57, comma 1 lett. c) del cod. proc. pen.
riveste la qualità di ufficiale di polizia giudiziaria il Sindaco dei comuni ove non
abbia sede un ufficio della Polizia di Stato ovvero un comando dell’Arma dei
Carabinieri o della Guardia di Finanza e tale sembra essere il caso del Comune di
Cerro Veronese, piccolo centro con popolazione di circa tremila abitanti; dal che
discende che nel caso in esame il Sindaco richiedente possedeva in astratto
anche le funzioni di Ufficiale di Polizia Giudiziaria, sebbene nel frangente
concretamente assicurate dal Mar. De Razza Planelli, Sottufficiale dei Carabinieri
presente sul posto.
I superiori rilievi sono sufficienti per escludere che l’intervento dei Carabinieri
potesse definirsi arbitrario, atteso che per costante giurisprudenza di questa
Corte di Cassazione costituisce attività arbitraria necessaria per l’applicazione
della citata esimente quella (ex pluribus e tra le più recenti oggetto di massinnazione, Sez. 5,
sent. n. 35686 del 30/05/2014, Olivieri, Rv. 260309; Sez. 6, sent. n. 23255 del
15/05/2012, Negro e altri, Rv. 253043) o l’altra consistente nel (Sez. 6, sent. n. 27703 del 15/04/2008, Dallara, Rv. 240881)
ivi compresi comportamenti sconvenienti e prepotenti del pubblico ufficiale (Sez.
6, sent. n. 36009 del 21/06/2006, Tonione e altro, Rv. 235430) o attività
palesemente sproporzionate rispetto alle finalità perseguite (Sez. 6, sent. n.
18957 del 30/04/2014, Bellino, Rv. 260704).
Nel caso in esame, occorre, infatti, rilevare come la sentenza impugnata abbia
evidenziato che la prima condotta di vera e propria resistenza integrante di per
sé il reato di cui all’art. 337 cod. pen. è stata posta in essere dalla ricorrente
Marisa Brunelli, cui è seguito l’intervento di uno dei Carabinieri volta a farla de5

(personale non dirigenziale del comparto Ministeri, delle Regioni ed autonomie

sistere dal comportamento attuato (aveva frapposto ostacolo fisico all’azione del
carro attrezzi) e per reazione degli altri ricorrenti coalizzati contro i militari: è,
perciò, del tutto fuorviante invocare la giurisprudenza da ultimo citata, che riguarda il caso di comportamenti dei pubblici ufficiali avvenuti prima delle condotte di resistenza in sé considerate (secondo motivo di ricorso).
Per mera completezza argomentativa, va infine ricordato che parte della giurisprudenza riconosce la sussistenza della causa di non punibilità anche al di fuori
dei casi sopra indicati, quando però vengano in rilievo beni costituzionalmente

quisizioni domiciliari basate su meri sospetti (Sez. 6, sent. n. 14567 del 06/03/
2014, Tavecchio, Rv. 260890; Sez. 6, sent. n. 18841 del 14/04/2011, P.G. e
Mantovani, Rv. 250095; Sez. 6, sent. n. 48552 del 18/11/2009, Ponci, Rv.
245341) o la stessa libertà personale (art. 13 Cost.), nel caso di indebiti accompagnamenti coattivi in uffici di polizia (n. 18957/2014 e n. 18841/2011 citt.
nonché Sez. 6, sent. n. 36162 del 10/06/2008, Cassone, Rv. 241750), ma il caso
in esame non è sicuramente riconducibile a tali fattispecie.
Ulteriore ragione per ritenere, infine, infondata la tesi dei ricorrenti, a
prescindere dall’indebita trasposizione all’operato dei Carabinieri del carattere di
arbitrarietà da cui sarebbe stata connotata l’ordinanza sindacale, è che essi
confondono l’illegittimità dell’atto amministrativo con l’arbitrarietà o l’eccesso di
potere, che si manifesta con l’esercizio da parte del soggetto pubblico di una
funzione completamente esorbitante dalle sue attribuzioni, mentre nel caso in
esame si è trattato più semplicemente di un provvedimento assunto al di fuori
delle condizioni oggettive atte a legittimarne l’adozione (v. documenti indicati).

3. Gli altri motivi di ricorso si rivelano improponibili (art. 606, comma 3 cod.
proc. pen.) perché attinenti al merito del giudizio oppure sono manifestamente
infondati.

3.1 Attengono al merito del giudizio e in particolare alle valutazioni operate
dalla Corte territoriale in ordine alla rilevanza del materiale probatorio le doglianze riguardanti l’omessa considerazione da parte della Corte d’appello del
filmato girato dagli stessi Carabinieri per documentare la dinamica degli eventi e
già acquisito agli atti del processo nel corso del giudizio di primo grado ed ancor
più la mancata acquisizione della video camera con disco fisso utilizzata per
effettuare le riprese (terzo e ultimo motivo dei ricorsi principali, ribaditi con i
motivi aggiunti).
A parte il fatto che non è stato nemmeno esplicitato il motivo per cui prima il
sequestro della videocamera e poi la visione del filmato avrebbero dovuto influire
6

garantiti quali l’inviolabilità del domicilio (art. 14 Cost.), come nel caso di per-

in maniera decisiva sull’esito delle valutazioni dei giudici d’appello, va osservato
che ultimi hanno espressamente argomentato per la completezza del materiale
probatorio acquisito, composto fra l’altro di fotogrammi estrapolati da film,
talché la proposizione di detta censura in sede di legittimità sub specie di vizio di
travisamento della prova appare del tutto infondata, non inficiando in alcun
modo le argomentazioni svolte sul punto dalla Corte territoriale, immuni sotto il
profilo logico.

tamento dell’esame dibattimentale degli imputati, pur ritualmente richiesto ed
ammesso dal Tribunale con ordinanza ex art. 495 cod. proc. pen. (quinto motivo
di ricorso)
Essa non tiene conto, infatti, della costante giurisprudenza di questa Corte di
Cassazione sul tema, secondo cui (Sez. 1, sent.
n. 35627 del 18/04/2012, P.G. in proc. Amurri e altri, Rv. 253459; Sez. 4, sent.
n. 47345 del 03/11/2005, Di Mauro, Rv. 233179; Sez. 1, sent. n. 6515 del
27/04/1998, Venuto G, Rv. 210763).

3.3 Del pari manifestamente infondato è il motivo concernente l’asserita non
configurabilità dell’aggravante teleologica di cui all’art. 61 n.2 cod. pen. riferita al
reato di lesioni personali, atteso che la Corte territoriale ha ribadito la sussistenza del connesso delitto di resistenza a pubblico ufficiale.

3.4 Non costituisce in realtà neppure vero motivo di ricorso la censura riferita
all’omessa adozione della formula assolutoria di cui all’art. 530, comma 2 cod.
proc. pen. che la Corte d’appello avrebbe dovuto pronunciare sulla base degli
elementi di prova acquisiti al processo, con essa i ricorrenti dolendosi in sostanza
di non essere stati prosciolti, quanto meno con formula dubitativa.

3.5 Risulta, infine, manifestamente infondata la questione della mancata estromissione dal giudizio delle parti civili, nonostante l’avvenuta produzione della
citazione dalle medesime proposta in data 14/06/2013 dinanzi al Tribunale Civile
di Verona per il risarcimento dei danni patiti (motivo aggiunto per il ricorrente
Giampaolo Brunelli).

7

3.2 Palesemente infondata è, inoltre, la doglianza concernente l’omesso esple-

La regola dettata dall’art. 75, comma 1 cod. proc. pen. è, infatti, che l’azione
proposta davanti al giudice civile può essere trasferita nel processo penale fino a
quando in sede civile non sia stata pronunciata sentenza di merito anche non
passata in giudicato e non è questo il caso in esame.
Quando, invece, l’azione sia stata proposta in sede civile nei confronti dello
imputato dopo la costituzione di parte civile nel processo penale o dopo la sentenza di primo grado (ipotesi che si attaglia propriamente alla fattispecie), allora
è il processo civile a dover essere sospeso fino alla pronuncia della sentenza

E’ perciò evidente che non sussisteva alcun motivo, nella situazione considerata, per disporre l’estromissione o più correttamente l’esclusione (artt. 80 e 81
cod. proc. pen.) delle parti civili costituite, la questione dovendo essere posta,
nei termini suddetti, propriamente all’attenzione del giudice civile.

4. Al rigetto delle impugnazioni segue, come per legge, la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali; alle parti civili costituite va riconosciuta la rifusione delle spese di rappresentanza e difesa, liquidate come da
dispositivo.

P. Q. M.

rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali
nonché alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute dalla parti
civili De Razza Planelli Roberto e Ruggiero Giuseppe che liquida in complessivi €
4.200,00 oltre al 15% delle spese generali, IVA e CPA.

Roma, 18/03/2016

penale non più soggetta a impugnazione (art. 75, comma 3 cod. proc. pen.).

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA