Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 16101 del 07/03/2018


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 16101 Anno 2018
Presidente: FUMU GIACOMO
Relatore: PICARDI FRANCESCA

Orf– N T4
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D’APPELLO DI FIRENZE
dalla parte civile BARJAMAJ ERVIS nato il 12/08/1985
dalla parte civile BARJAMA3 DENISA nato il 26/10/1990
dalla parte civile BARJAMAJ ALEKSANDRA nato il 15/05/1958
dalla parte civile BAR.JAMAJ METE nato il 13/05/1930
dalla parte civile BAR3MAJ LUAN nato il 14/01/1964
dalla parte civile BARJAMAJ FATHOS nato il 23/04/1955
nel procedimento a carico di:

GALANTINI ROBERTO nato il 11/09/1946 a FIRENZE
nel procedimento a carico di quest’ultimo
BANDINELLI MARCO nato il 02/07/1957 a FIRENZE

avverso la sentenza del 18/01/2016 della CORTE APPELLO di FIRENZE
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCA PICARDI
Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore ELISABETTA
CENICCOLA
che ha concluso per

Il Proc. Gen. conclude per l’inammissibilita’ del ricorso per Galantini e per il

Data Udienza: 07/03/2018

rigetto del ricorso del Proc. Gen. e delle parti civili.
Udito il difensore
E presente l’avvocato RENIERI ANDREA del foro di FIRENZE in difesa di PARTI
CIVILI BARJAMAJ ERVIS, BARJAMAJ DENISA,BARJAMAJ ALEKSANDRA, BARJAMAJ
METE,BARJMAJ LUAN che chiede di respingere il ricorso presentato dal Galantini
accogliendo quello presentato dal Proc. Gen. presso la Corte di Appello di Firenze
e dalle parti civili costituite, depositando altresì conclusioni e nota spese.
E’ presente l’avvocato LOPEZ GIANNI del foro di FIRENZE in difesa di PARTE
CIVILE BARJAMAJ FATHOS che chiede di respingere il ricorso presentato dal

di Firenze e dalle parti civili costituite, depositando altresì conclusioni e nota
spese.
E’ presente l’avvocato BEVERE MASSIMO del foro di ROMA in difesa di
BANDINELLI MARCO che insiste per la conferma della sentenza impugnata.
E’ presente l’avvocato TADDEUCCI SASSOLINI MARIO del foro di FIRENZE in
difesa di GALANTINI ROBERTO che insiste per l’accoglimento del ricorso
riportandosi ai motivi del ricorso.

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Galantini accogliendo quello presentato dal Proc. Gen. presso la Corte di Appello

RITENUTO IN FATTO
1.La Corte di Appello di Firenze, in parziale riforma della sentenza di primo grado del
Tribunale di Lucca-Sezione distaccata di Viareggio, ha assolto Marco Bandinelli, quale
direttore dell’Hotel Astor, di proprietà della Sina s.p.a., dal reato contestatogli per non
aver commesso il fatto ed ha, invece, confermato la condanna a Roberto Galantini, legale
rappresentante della Tecnoedil Sistemi s.r.I., ad un anno e quattro mesi di reclusione,

provvisionale a favore delle stesse e modificando l’importo di quelle già previste in primo
grado. Più precisamente a entrambi gli imputati si è contestato il delitto di cui agli artt.
113, 589, primo e secondo comma, cod.pen., perché, con negligenza e inosservanza
delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, cagionavano in data 4 febbraio
2009 la morte di Shkelquim Barjamj, dipendente della Tecnoedil Sistemi s.r.I., precipitato
nel vuoto mentre accedeva al tetto di un piano dell’Hotel Astor ove dovevano essere
eseguiti lavori di manutenzione commissionati dalla società proprietaria dell’albergo Roberto Galatini omettendo di riportare nel piano operativo di sicurezza l’individuazione
delle misure di sicurezza e omettendo di informare e formare il dipendente, in violazione
degli artt. 96, 36, 37, 18 del d.lgs. n. 81 del 2008; Marco Bandinelli omettendo di
assicurarsi che i luoghi di lavoro fossero conformi ai requisiti di cui agli artt. 63 e 64 del
d.lgs. n. 81 del 2008 e omettendo di valutare tutti i rischi nella elaborazione del relativo
documento. La Corte fiorentina ha accolto l’appello proposto da Marco Bandinelli
ritenendo che i lavori di manutenzione dell’edificio siano stati commissionati e seguiti
dalla proprietaria Sina s.p.a., senza alcun ruolo da parte del direttore dell’albergo; ha,
inoltre, escluso che Marco Bandinelli potesse assumere responsabilità quale datore di
lavoro, non essendosi verificato l’infortunio in un luogo di lavoro per i dipendenti
dell’albergo.
2.Avverso tale sentenza hanno proposto tempestivamente ricorso per cassazione il
Procuratore Generale presso la Corte di Appello ed, a mezzo dei loro difensori di fiducia,
le parti civili e l’imputato Roberto Galantini. Nel giudizio di legittimità hanno, inoltre,
depositato due memorie difensive Marco Bandinelli e le parti civili, a mezzo del nuovo
difensore, anche in replica al ricorso dell’imputato Roberto Galatini.
3. Il Procuratore Generale ha denunciato l’inosservanza o erronea applicazione degli
artt. 89 lett b, 90, commi 1 e 2, 26, commi 2 e 3, 15 e 16 del d.lgs. n. 81 del 2008, nella
parte in cui la sentenza esclude la responsabilità di Marco Bandinelli erroneamente
assumendo che lo stesso non abbia avuto alcun ruolo di committente, pur essendo
munito di una procura ad negotia in materia di sicurezza sul lavoro, e che il tetto del
Torrino (luogo dell’infortunio) non fosse un luogo di lavoro dell’albergo, pur essendone

oltre al risarcimento del danno nei confronti delle parti civili costituite, disponendo una

l’unica via di accesso agli impianti di riscaldamento e condizionamento. Secondo il
ricorrente, il ragionamento della Corte di Appello non sarebbe razionalmente persuasivo e
mancherebbe di fondamento giuridico, equivocando la gestione
amministrativo/economica dell’appalto, svolta dalla società proprietaria dell’albergo, ed il
controllo e la verifica dei lavori da eseguire, affidata in base a specifica delega di funzioni,
al direttore dell’albergo, che, quindi, sostituiva il committente.
4.Parimenti le parti civili hanno censurato la sentenza nella parte in cui esclude la

dell’albergo, munito di specifica delega di funzioni in relazione alla sicurezza dei lavoratori
ed alla gestione dell’albergo e, quindi, unico in grado di rappresentare

in loco la

proprietà, anche in considerazione della complessità organizzativa della Sina s.p.a.,
soggetto formalmente committente dei lavori, e nella parte in cui esclude che il Torrino
possa considerarsi luogo di lavoro dell’albergo, pur essendo oggetto di interventi
manutentivi.
5.L’imputato Roberto Galantini ha dedotto la insussistenza e la illogicità della
motivazione con riferimento alla affermazione della sua penale responsabilità sia in
ordine all’abnormità della condotta del lavoratore ed alla conseguente assenza del nesso
causale sia in ordine alla irrilevanza causale della mancanza del piano operativo di
sicurezza, asserendo in particolare un travisamento del fatto relativamente ai lavori che
dovevano essere eseguiti il giorno dell’infortunio ed alla conseguente imprevedibilità della
condotta del lavoratore.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 ricorso del Procuratore Generale presso la Corte di Appello e delle parti civili non
può essere accolto, atteso che l’assoluzione di Marco Bandinelli risulta, in base alla
ricostruzione dei fatti operata con una motivazione congrua, non manifestamente illogica
e priva di contraddizioni intrinseche o estrinseche, assolutamente conforme al diritto, non
potendosi estendere le posizioni di garanzia, da cui deriva la penale responsabilità, oltre i
limiti fissati dalle specifiche disposizioni che le prevedono, in quanto ciò si risolverebbe in
un’estensione in malam partem, vietata dalla legge penale (in questo senso Sez. 5, n.
42309 del 2016, rv. 268460).
Difatti, come evidenziato nel provvedimento impugnato, Marco Bandinelli non ha
assunto la posizione di garanzia del committente, non avendo stipulato il contratto di
appalto, avente ad oggetto l’esecuzione dei lavori di manutenzione dell’edificio in esame.
Correttamente, pertanto, la Corte di Appello ha riformato la conclusione del giudice di
primo grado secondo cui “il Bandinelli aveva sicuramente assunto la specifica posizione di
garanzia in sostituzione del committente vero e proprio”, in quanto “era stato nominato
..responsabile della sicurezza dell’Hotel Astor e delegato al coordinamento dell’attività di
tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori durante il lavoro”. La posizione di
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posizione di garanzia di Marco Bandinelli, nonostante lo stesso fosse il direttore

garanzia del datore di lavoro o del suo delegato ex art. 16 del d.lgs. n. 81 del 2008 non
va, difatti, confusa con quella del committente: si tratta di due distinte posizioni di
garanzia, da cui discendono obblighi diversi, nei confronti di soggetti diversi, sicché
l’assunzione della prima non comporta automaticamente l’assunzione della seconda. Né
l’asserito controllo dei lavori, da parte di Marco Bandinelli, per conto della proprietaria
committente, implica, come sostiene la Procura ricorrente, l’assunzione di una formale
posizione di garanzia, che il committente può, invece, trasferire, ai sensi degli artt. 89,
comma 1, lett. c e 90 del d.lgs. n. 81 del 2008, ad un responsabile dei lavori,

dell’opera. Invero, nella prospettazione della Procura e delle parti civili, Marco Bandinelli
non ha avuto il ruolo del responsabile dei lavori oggetto di appalto, che, come precisa
l’art. 89, comma 1, lett. c, coincide con il progettista per la fase di progettazione
dell’opera e con il direttore dei lavori per la fase di esecuzione dell’opera, ma ha avuto
piuttosto quello di delegato alla tutela della salute e sicurezza dei lavoratori nei luoghi di
lavoro ed avrebbe, poi, assunto il ruolo “sostanziale” di committente, in quanto longa
manus, presente nel luogo di esecuzione dei lavori, della società Sina s.p.a., tenuto conto
della complessità organizzativa di quest’ultima. La possibilità di individuare un
committente sostanziale – che si aggiunga o, addirittura, si sostituisca a quello formale,
che, nel caso di specie, si identifica nella Sina s.p.a., in persona del suo legale
rappresentante, la quale, in considerazione della sua complessità organizzativa, avrebbe
potuto nominare un responsabile dei lavori – dovrebbe, tuttavia, essere fondata
sull’esercizio di fatto di tutte le funzioni tipiche della figura del garante committente e,
quindi, anche sull’affidamento dell’incarico e sul pagamento del corrispettivo (o, più, in
generale di tutte le funzioni che la Procura ricorrente riconduce al piano “della gestione
amministrativa/economica” del contratto) e non solo sullo svolgimento di mansioni
ausiliarie che ben si conciliano con il ruolo di Marco Bandinelli, quale soggetto che
lavorava per la Sina s.p.a. all’interno della struttura alberghiera, oggetto degli interventi
di manutenzione (ovvero sui soli segmenti del controllo assolutamente informale e
atecnico dei lavori).
Occorre, inoltre, aggiungere che la valutazione della Corte di Appello, che ha escluso il
tetto del “Torrino” costituisse un luogo di lavoro per i lavoratori dell’albergo, è del tutto
congrua, non manifestamente illogica e priva di contraddizioni, fondandosi sulla
circostanza che “in detto luogo non si svolge alcuna attività propria dell’hotel, non
essendo un tetto praticabile, ma vi sono alloggiati gli impianti termici e di
condizionamento, e le prove non hanno dimostrato che il controllo e la manutenzione di
detti impianti vengano svolti dal personale dell’albergo”.
2. Parimenti è infondato il ricorso di Marco Galantini.
Per quanto concerne il travisamento della prova, occorre ricordare che, in caso di
doppia conforme, tale vizio per utilizzazione di un’informazione inesistente nel materiale
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incaricandolo specificamente della progettazione o del controllo dell’esecuzione

processuale o per omessa valutazione di una prova decisiva, può essere dedotto con il
ricorso per cassazione ai sensi dell’art. 606, comma primo, lett. e) cod. proc. pen. solo
nel caso in cui il ricorrente rappresenti – con specifica deduzione – che il dato probatorio
asseritamente travisato è stato per la prima volta introdotto come oggetto di valutazione
nella motivazione del provvedimento di secondo grado (Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016
ud., dep. 20/02/2017, rv. 269217). Ad ogni modo, nella ricostruzione dei fatti operata
dai giudici di merito, secondo i quali, dovevano essere svolti degli interventi di
impermeabilizzazione sul tetto del Torrino, sia pure non quel giorno, ma nei giorni

rientravano tra le mansioni di Shkelquim Barjamj, come emerso dalle deposizioni
testimoniali, l’accesso ai luoghi da parte del lavoratore, sebbene non concordato con il
datore di lavoro e avvenuto in epoca anteriore rispetto alla programmata operazione, non
può considerarsi una condotta abnorme, tale da interrompere il nesso di causalità, in
quanto non è radicalmente e ontologicamente lontana dalle ipotizzabili e, quindi,
prevedibili, imprudenti scelte del lavoratore nella esecuzione del proprio lavoro e non è
eccentrica rispetto alle mansioni del lavoratore (v., tra le tante, Sez. 4, n. 7267 del
10/11/2009 ud., dep. 23/02/2010, Rv. 246695, il datore di lavoro, destinatario delle
norme antinfortunistiche, è esonerato da responsabilità quando il comportamento del
dipendente, rientrante nelle mansioni che gli sono proprie, sia abnorme, dovendo
definirsi tale il comportamento imprudente del lavoratore che sia consistito in qualcosa
radicalmente, ontologicamente, lontano dalle ipotizzabili e, quindi, prevedibili, imprudenti
scelte del lavoratore nella esecuzione del lavoro). Va pure ricordato l’orientamento
secondo cui, in tema di prevenzione antinfortunistica, perché la condotta colposa del
lavoratore possa ritenersi abnorme e idonea ad escludere il nesso di causalità tra la
condotta del datore di lavoro e l’evento lesivo, è necessario non tanto che essa sia
imprevedibile, quanto, piuttosto, che sia tale da attivare un rischio eccentrico o
esorbitante dalla sfera di rischio governata dal soggetto titolare della posizione di
garanzia (Sez. 4, Sentenza n. 15124 del 13/12/2016 ud., dep. 27/03/2017, rv. 269603).
Né sono condivisibili le censure formulate relativamente all’asserita irrilevanza causale
della mancata previsione dei rischi connessi all’accesso al Torrino nel piano operativo di
sicurezza, che è il documento che il datore di lavoro dell’impresa esecutrice redige, ai
sensi dell’art. 89 lett h, del d.lgs. n. 80 del 1998, in riferimento al singolo cantiere
interessato, ai sensi dell’articolo 17 comma 1, lettera a), contenente, dunque, la
valutazione di tutti i rischi connessi al cantiere, al pari del documento di valutazione
rischi. Il datore di lavoro dell’impresa esecutrice ha, difatti, l’obbligo di redigere un piano
operativo completo che contempli specificamente tutti i rischi connessi al cantiere, che,
nel caso di specie, si estendeva anche al Torrino, dove è pacifico erano già stati eseguiti
altri lavori di impermeabilizzazione. Invero, valgono rispetto al piano operativo di
sicurezza, gli stessi principi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità per il documento
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successivi, come ammesso dallo stesso imputato Roberto Galantini, e tali lavori

di valutazione dei rischi, sicché il datore di lavoro ha l’obbligo di analizzare e individuare
con il massimo grado di specificità, secondo la propria esperienza e la migliore evoluzione
della scienza tecnica, tutti i fattori di pericolo concretamente presenti all’interno
dell’azienda, avuto riguardo alla casistica concretamente verificabile in relazione alla
singola lavorazione o all’ambiente di lavoro, e, all’esito, deve redigere e sottoporre
periodicamente ad aggiornamento il documento di valutazione dei rischi previsto dall’art.
28 del d.lgs. n. 81 del 2008, all’interno del quale è tenuto a indicare le misure

lavoratori (Sez. 4, n. 20129 del 2016, rv. 267253). Nel caso di specie, da un lato, erano
già stati svolti lavori di impermeabilizzazione sul Torrino e, dall’altro, era imminente
l’esecuzione di ulteriori lavori di impermeabilizzazione sul Torrino, sicché il datore di
lavoro aveva l’obbligo di inserire i rischi connessi nel p.o.s. e di informare e formare i
lavoratori. Del tutto congrua, non manifestamente illogica e priva di contraddizioni è,
dunque, la motivazione della Corte di Appello sul nesso causale tra tali omissioni e
l’infortunio mortale, che potrebbe essere esclusa solo configurando l’obbligo di
valutazione del rischio di informazione e formazione del lavoratore come frammentato,
riferito alle prestazioni giornaliere, mentre nell’attuale disciplina legislativa tale obbligo è
globale, unitario, soggetto a costante aggiornamento, ma non parcelizzato e limitato alle
attività giornaliere.
3. In conclusione, i ricorsi vanno rigettati con conseguente condanna del ricorrente
Roberto Galantini e delle ricorrenti parti civili al pagamento delle spese del procedimento
e condanna del ricorrente Roberto Galantini alla rifusione delle spese civili sostenute dalle
parti civili costituite.
PQM
Rigetta tutti i ricorsi e condanna il ricorrente Roberto Galantini e le ricorrenti parti civili
(Fathos Barjamaj, Ervis Barjamaj, Alexandra Barjamaj, Denisa Barjannaj, Luan Barjamaj
e Mete Barjamaj) al pagamento delle spese processuali;
condanna Roberto Galantini alla rifusione delle spese processuali a favore delle parti
civili costituite, che liquida in euro 2500,00, oltre accessori di legge, quanto a Fathos
Barjannaj, ed in euro 4500,00, oltre accessori di legge, quanto a Ervis Barjamaj,
Alexandra Barjamaj, Denisa Barjamaj, Luan Barjamaj e Mete Barjamaj.
Così deciso 7 marzo 2018.

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