Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 16100 del 28/02/2018


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 16100 Anno 2018
Presidente: IZZO FAUSTO
Relatore: RANALDI ALESSANDRO

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
LEMME PAOLO nato il 08/06/1966 a PESCARA

avverso la sentenza del 15/06/2016 della CORTE APPELLO di L’AQUILA
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO RANALDI
Il Proc. Gen. Zacco Franca conclude per il rigetto del ricorso.
E’ presente l’avvocato VISCA MAURIZIO del Foro di Roma in di difesa di LEMME
PAOLO in sostituzione dell’avvocato BURACCHIO ANDREA come da delega a
sostituto processuale depositata in udienza che si riporta ai motivi del ricorso e
insiste per l’accoglimento del ricorso.

Data Udienza: 28/02/2018

FATTO E DIRITTO

1. Con sentenza del 15.6.2016 la Corte di appello di L’Aquila ha confermato
la sentenza di primo grado che, in sede di rito abbreviato, ha dichiarato Paolo
Lemme colpevole del reato di “fuga” di cui all’art. 189, comma 6, cod. strada,
condannandolo alla pena di mesi 8 di reclusione, con i doppi benefici di legge.

2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore

Secondo il ricorrente il punto nevralgico del processo è costituito
dall’accertamento del dolo.
Ritiene che la Corte di appello, nella specie, abbia selezionato e analizzato
solo una parte dei rilievi difensivi, tralasciando altri specifici motivi di doglianza,
così rendendo una motivazione scarsamente plausibile, posto che l’ipotesi
alternativa avanzata dalla difesa è tutt’altro che remota o irrealistica, essendo
del tutto plausibile che il Lemme possa essersi fermato a distanza dal luogo del
sinistro, intimorito dal suono del clacson del mezzo che lo seguiva, per poi
tornare a piedi sul luogo dell’incidente (senza però trovarvi nessuno) una volta
messa in sicurezza l’auto. Né si può ritenere che l’ipotesi della inconsapevolezza

ex ante delle lesioni subite dall’altro conducente sia priva di riscontro in atti.

3. Il ricorso va dichiarato inammissibile, posto che i motivi dedotti esulano
dal numerus clausus delle censure deducibili in sede di legittimità, investendo
profili di valutazione della prova e di ricostruzione del fatto riservati alla
cognizione del giudice di merito, le cui determinazioni, al riguardo, sono
insindacabili in cassazione ove siano sorrette da motivazione congrua, esauriente
ed idonea a dar conto dell’iter logico-giuridico seguito dal giudicante e delle
ragioni del decisum. In tema di sindacato del vizio di motivazione, infatti, il
compito del giudice di legittimità non è quello di sovrapporre la propria
valutazione a quella compiuta dai giudici di merito in ordine all’affidabilità delle
fonti di prova, bensì di stabilire se questi ultimi abbiano esaminato tutti gli
elementi a loro disposizione, se abbiano fornito una corretta interpretazione di
essi, dando esaustiva e convincente risposta alle deduzioni delle parti, e se
abbiano esattamente applicato le regole della logica nello sviluppo delle
argomentazioni che hanno giustificato la scelta di determinate conclusioni a
preferenza di altre (Sez. U, n. 930 del 13/12/1995 – dep. 1996, Clarke, Rv.
20342801).

2

dell’imputato, deducendo quanto segue.

4. Nel caso di specie, il giudice di appello (conformemente a quello di primo
grado) ha motivatamente svalutato le dichiarazioni dell’imputato sulla base di
altre deposizioni testimoniali, da cui ha inferito che il Lemme, dopo l’urto con
l’altra autovettura, non si era fermato, tanto che il teste De Felice (che
conduceva l’auto sorpassata dal prevenuto) lo aveva inseguito fino al momento
in cui aveva rilevato il tipo di auto e la targa, tornando poi indietro a riferire tali
dati al Pettine, rimasto infortunato. Per questo, secondo un ragionamento
congruo e non manifestamente illogico, la versione dell’imputato è stata ritenuta

dichiarazioni testimoniali. Da qui la considerazione secondo cui il Lemme, avendo
urtato con il suo mezzo contro la parete antero-laterale sinistra di un veicolo che
procedeva nell’opposta direzione di marcia, non poteva non essersi reso conto
della possibilità che dal sinistro fossero derivate lesioni all’altro guidatore, lesioni
di certo non accertabili con un allontanamento repentino dal luogo del sinistro:
comportamento fondatamente ritenuto idoneo a configurare il dolo del reato
contestato.
Trattasi di ricostruzione logica e plausibile, nonché giuridicamente corretta,
come tale immune da vizi rilevabili nella presente sede di legittimità.

5. Stante l’inammissibilità del ricorso, e non ravvisandosi assenza di colpa
nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. sent. n.
186/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali
consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria, nella misura indicata in
dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento della somma di duemila euro alla cassa delle
ammende.
Così deciso il 28 febbraio 2018

estensore

Il Consigli

/

Alessnc ro Ranaldi

“di comodo” da parte dei giudici di merito, in quanto smentita dalle altre

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