Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 1610 del 08/10/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 1610 Anno 2014
Presidente: CARMENINI SECONDO LIBERO
Relatore: TADDEI MARGHERITA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
PELUSO FRANCESCO N. IL 30/06/1976
avverso la sentenza n. 1360/2008 CORTE APPELLO SEZ.DIST. di
TARANTO, del 29/05/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MARGHERITA
TADDEI;

Data Udienza: 08/10/2013

)J\

R.G. 17278/2013

FATTO E DIRITTO

1.41 difensore di Peluso Francesco , avverso la sentenza della Corte d’appello di
Lecce, sezione distaccata di Taranto, che ha confermato la sentenza del 14.11.2007,

del Tribunale di Taranto, in punto di responsabilità penale per la rapina in danno di
Scialpi Antonio, ed ha rideterminato la pena principale, in applicazione dell’art.63
co 4 cod.pen. , e le pene accessorie , ha proposto ricorso per cassazione lamentando
il vizio di motivazione in relazione all’affermazione di responsabilità che, a dire del
ricorrente, si fonda su mere ipotesi non riscontrate da prove..
2.-

Il ricorso è inammissibile perché ,in violazione degli artt. 591 lettera c) e 581

lettera c) cod .proc. pen., è generico ,esponendo censure prive del necessario
contenuto di critica specifica al provvedimento impugnato, le cui valutazioni,
ancorate a precisi dati fattuali trascurati nell’atto di impugnazione (dichiarazioni
della persona offesa e dello stesso Peluso), si palesano immuni da vizi logici o
giuridici. La Corte di merito ha ritenuto pienamente credibile ed attendibile il
racconto della parte lesa, che è apparso assai più lineare e logico di quello di Peluso :
quest’ultimo ,che ha ammesso di far uso di sostanze stupefacenti , ha affermato che
non usò violenza o minaccia nei confronti di Scialpi e che quest’ultimo gli consegnò
spontaneamente i monili preziosi che aveva indosso per consentirgli di comprare
dosi di stupefacente. La motivazione della Corte, che ha rilevato anche l’assenza di
cause di malanimo di Scialpi nei confronti di Peluso che avrebbero potuto spiegare
una falsa accusa nei confronti di quest’ultimo, non presenta profili di illogicità
manifesta e trae fondamento da una approfondita analisi del materiale probatorio
raccolto , sicchè le doglianze del ricorrente si configurano come motivazioni
alternative. E’, peraltro, noto che nel momento del controllo di legittimità, la Corte
di cassazione non deve stabilire se la decisione di merito proponga effettivamente la
migliore possibile ricostruzione dei fatti né deve condividerne la giustificazione, ma
deve limitarsi a verificare se questa giustificazione sia compatibile con il senso
comune e con “i limiti di una plausibile opinabilità di apprezzamento”, secondo una
formula giurisprudenziale ricorrente (Cass. Sez. 5^ sent. n. 1004 del 30/11/1999
2

dep. 31/1/2000 rv 215745, Cass., Sez. 2^ sent. n. 2436 del 21/12/1993 dep.
25/2/1994, rv 196955).
3. Ne consegue la dichiarazione di inammissibilità del ricorso e la condanna del
ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché al versamento in
favore della Cassa delle Ammende, di una somma determinata, equamente, in Euro
parte abbia proposto ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa
di inammissibilità”.(CorteCost.N.186/2000).
P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento
delle spese processuali e al versamento della somma di Euro 1000,00 in favore della
Cassa
Così deciso in Ro

delle
m ra di consiglio del 08.10.2013

Ammende.

1000,00, tenuto conto del fatto che non sussistono elementi per ritenere che “la

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