Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 161 del 23/09/2013
Penale Ord. Sez. 7 Num. 161 Anno 2014
Presidente: ZECCA GAETANINO
Relatore: DUBOLINO PIETRO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
USCIERI MAICOL N. IL 21/10/1984
avverso l’ordinanza n. 2508/2012 CORTE APPELLO di VENEZIA, del
22/10/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. PIETRO DUBOLINO;
Data Udienza: 23/09/2013
CONSMERATO IN DIRITTO:
– che il ricorso va dichiarato inammissibile, atteso che la rappresentata sussistenza
del caso fortuito non può costituire motivo di censura in questa sede del
provvedimento impugnato ma avrebbe soltanto potuto essere dedotta a sostegno di
una istanza di restituzione in termini, da proporre ai sensi dell’art. 175 c.p.p.;
– che la ritenuta inarr missibilità del ricorso comporta le conseguenze di cui all’art.
616 c.p.p., ivi compresa, in assenza di elementi che valgano ad escludere ogni profilo
di colpa, anche l’applicazione della prescritta sanzione pecuniaria, il cui importo
stimasi eci JO fissare in euro mille;
P. Q. M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese del procedimento nonché al versamento della somma di euro mille alla cassa
delle i.mniende.
Così deciso ‘n R ma, A 23 settembre 2013
L’ e ore
RILEVATO IN FATTO:
– che con l’impugnata ordinanza fu dichiarata l’inammissibilità per tardività
dell’appello proposto nell’interesse di USCIERI Maicol avverso la sentenza con la
quale costui era stato condannato alla pena ritenuta di giustizia per il reato di furto
aggravato
– che avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione la difesa
dell’imputato, denunciando violazione di legge sull’assunto che la tardività
dell’appello sarebbe stata da ritenere giustificata, siccome dovuta a caso fortuito
quale, in sostanza, sarebbe stata da ritenere la negligenza da parte dell’allora
difensore, non avendo questi provveduto alla tempestiva presentazione del gravame;