Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 16099 del 28/02/2018


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 16099 Anno 2018
Presidente: IZZO FAUSTO
Relatore: RANALDI ALESSANDRO

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
DI BITONTO MICHELE nato il 19/10/1967 a CERIGNOLA

avverso la sentenza del 14/03/2017 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO RANALDI
Il Proc. Gen. Zacco Franca conclude per l’inammissibilita’ del ricorso.
E’ presente l’avvocato (D’UFFICIO) ASTA PIETRO del foro di ROMA in difesa di DI
BITONTO MICHELE che si riporta ai motivi del ricorso e ne chiede l’accoglimento.

Data Udienza: 28/02/2018

FATTO E DIRITTO

1. Con sentenza del 14.3.2017 la Corte di appello di Bologna ha confermato
la sentenza di primo grado che ha condannato Michele Di Bitonto alla pena di
giustizia in relazione al reato di cui all’art. 186 cod. strada (commesso il

2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’imputato,
lamentando violazione di legge e violazione del diritto di difesa in relazione al
rigetto delle istanze di rinvio per legittimo impedimento avanzate dal difensore,
nonostante le stesse fossero state debitamente documentate e riguardanti
procedimenti con imputati detenuti.

3. Il ricorso va dichiarato inammissibile, atteso che i motivi di censura svolti
si limitano a reiterare quelli già proposti in sede di appello, sui quali la Corte
territoriale ha già esaustivamente e adeguatamente risposto.
Va, infatti, qui ribadito l’insegnamento già affermato da questa Corte,
secondo cui è inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi che si
risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e
puntualmente disattesi dalla corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non
specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica
funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso.
(Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone e altri, Rv. 24383801).

4.

La riscontrata inammissibilità del ricorso, cui consegue la mancata

instaurazione di un valido rapporto processuale di impugnazione, preclude la
possibilità di rilevare e dichiarare le cause di non punibilità a norma dell’art. 129
cod. proc. pen., tra cui la prescrizione del reato maturata successivamente alla
sentenza impugnata (Sez. U, n. 32 del 22/11/2000, D. L, Rv. 21726601).

5. Stante l’inammissibilità del ricorso, e non ravvisandosi assenza di colpa
nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. sent. n.
186/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali
consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria, nella misura indicata in
dispositivo.

2

11.5.2012).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento della somma di duemila euro alla cassa delle
ammende.
Così deciso il 28 febbraio 2018

Il Consiglie e estensore

Ales9nro Ranaldi

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