Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 16098 del 28/02/2018


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 16098 Anno 2018
Presidente: IZZO FAUSTO
Relatore: RANALDI ALESSANDRO

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PIGA DANIELE nato il 13/11/1983 a BIBBIENA

avverso la sentenza del 16/12/2016 della CORTE APPELLO di FIRENZE
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO RANALDI
Il Proc. Gen. conclude per l’annullamento senza rinvio perchè il fatto non
sussiste.
E’ presente BRUNO LUCA del Foro di Velletri in difesa di Piga Daniele in
sostituzione dell’avvocato PAOLI CESARE come da nomina a sostituto
processuale ex art. 102 c.p.p. depositata in udienza che si riporta ai motivi e
insiste per l’accoglimento del ricorso.

Data Udienza: 28/02/2018

FATTO E DIRITTO

1. Con sentenza del 16.12.2016 la Corte di appello di Firenze ha confermato
la sentenza di primo grado — emessa in sede di giudizio abbreviato – che ha
condannato Daniele Piga alla pena di giustizia in relazione al reato di cui all’art.
186, lett. c), cod. strada (commesso il 29.5.2011).

lamentando violazione di legge e vizio di motivazione in relazione ai seguenti
profili: mancanza di consenso dell’interessato al prelievo ematico; mancata
applicazione della causa di non punibilità ex art. 131-bis cod. pen.; mancato
riconoscimento delle attenuanti generiche; mancata applicazione della sanzione
sostitutiva del lavoro di pubblica utilità; carenza di motivazione in ordine alla
revoca della patente; violazione dell’art. 114 disp. att. cod. proc. pen.; mancata
dichiarazione di prescrizione del reato.

3.

Preliminarmente sussistono i presupposti per rilevare d’ufficio

l’intervenuta causa estintiva del reato per cui si procede, essendo spirato il
relativo termine di prescrizione massimo pari ad anni cinque, cui vanno aggiunti i
periodi di sospensione di seguito indicati.
Deve rilevarsi che i ricorsi in esame non presentano profili di inammissibilità,
per la manifesta infondatezza delle doglianze ovvero perché basati su censure
non deducibili in sede di legittimità.
Pertanto,

sussistono

i

presupposti,

discendenti

dalla

intervenuta

instaurazione di un valido rapporto processuale di impugnazione, per rilevare e
dichiarare le cause di non punibilità a norma dell’art. 129 cod. proc. pen.
maturate, come nel caso di specie, successivamente rispetto alla sentenza
impugnata (la sentenza di secondo grado è stata resa in data 16.12.2016,
mentre il termine di prescrizione risulta spirato – tenuto anche conto di un
periodo di 203 giorni di sospensioni del termine intervenute durante il processo
di primo grado – il 18.12.2016).
Si osserva, infine, che non ricorrono le condizioni per una pronuncia
assolutoria di merito, ex art. 129, comma 2, cod. proc. pen., non potendosi
constatare con evidenza dagli atti l’insussistenza del fatto-reato.

4.

Si impone, pertanto, l’annullamento senza rinvio della sentenza

impugnata, per essere il reato estinto per prescrizione.

2

2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’imputato,

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato è estinto per
prescrizione.
Così deciso il 28 febbraio 2018

Ales

e estensore
ro Ranaldi

Il Consigli

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