Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 16097 del 20/02/2018


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 16097 Anno 2018
Presidente: IZZO FAUSTO
Relatore: PICARDI FRANCESCA

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
GHEDINI CRISTINA nato il 20/02/1975 a VERONA

avverso la sentenza del 10/05/2017 della CORTE APPELLO di TRIESTE
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCA PICARDI
Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore GIUSEPPINA
CASELLA
che ha concluso per

r l’inammissibilita del ricorso.

Data Udienza: 20/02/2018

RITENUTO IN FATTO

1. La Corte di Appello di Trieste ha confermato la sentenza del Tribunale di Udine
con cui Cristina Ghedini è stata condannata alla pena di mesi uno di arresto ed euro 900
di ammenda (pena sospesa) per la contravvenzione di cui all’art. 186, commi 1, 2 lett. b
e 2-sexsies, d.lgs. n. 285 del 1992 e con cui è stata disposta la sospensione della patente
per mesi sei, perché circolava alla guida di veicolo di proprietà altrui in stato di ebbrezza
(tasso alcolemico accertato 1,01 – 1,03 g/l) in orario notturno (24 ottobre 2013), Il

cod.proc.pen., sollevata in considerazione del mancato avviso, anteriormente al primo
test alcolemico, della facoltà di essere assistita da un difensore, in quanto tardiva e
infondata.
2. Avverso tale sentenza Cristina Ghedini ha proposto tempestivamente ricorso per
cassazione, a mezzo del suo difensore, deducendo la violazione di legge per mancato
accoglimento dell’eccezione di nullità ex art. 178, primo comma, lett. c, cod.proc.pen.,
oltre alla insussistenza assoluta e alla palese contraddittorietà della motivazione. In
particolare, ad avviso della ricorrente, l’eccezione di nullità non doveva essere proposta
in sede di opposizione a decreto penale di condanna, essendo emersa solo a seguito
dell’assunzione della prova testimoniale, e risulterebbe fondata in base alla deposizione
del teste Massimilano Sinacori.

CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso non merita accoglimento, atteso che la sentenza impugnata, con
motivazione congrua, non manifestamente illogica e priva di contraddizioni, ha rigettato
l’eccezione di nullità proposta per il mancato avviso della facoltà di essere assistito da
difensore durante l’espletamento del test alcolemico. In primo luogo, la Corte di Appello
ha ritenuto tardiva l’eccezione, conformemente all’orientamento secondo cui, in tema di
guida in stato di ebbrezza, la violazione dell’obbligo di dare avviso, al conducente da
sottoporre all’esame alcolimetrico, della facoltà di farsi assistere da un difensore di
fiducia, determina una nullità di ordine generale, deducibile nei termini di cui all’art. 182,
comma secondo, cod. proc. pen. e, pertanto, se si è proceduto a giudizio ordinario a
seguito di opposizione a decreto penale, il momento entro il quale far valere la dedotta
nullità va individuato nella presentazione dell’atto di opposizione al decreto penale di
condanna (v., da ultimo, Sez. 4, n. 22608 del 2017, rv. 270161). Né è condivisibile la
tesi difensiva secondo cui l’eccezione sarebbe emersa solo durante l’istruttoria
dibattimentale, trattandosi di circostanza nota all’imputato prima dell’emissione del
decreto penale in quanto da lui direttamente percepita al momento dell’espletamento dei
controlli.
2.La Corte di Appello ha, inoltre, aggiunto che l’eccezione risulta infondata , essendo
stato, nel caso di specie, fornito l’avviso della facoltà di farsi assistere da un difensore,

giudice di appello ha rigettato l’eccezione di nullità ex art. 178, primo comma, lett. c,

come dimostrato dal verbale di accertamenti urgenti sulle persone, dalla comunicazione
di notizia di reato ed dalle dichiarazioni dei testi Arzillo e Perosa, non desumendosi
elementi probatori contrari decisivi dalla deposizione del teste Sinacori. Rispetto a tale
ricostruzione dei fatti, argomentata in modo logico, coerente e privo di contraddizioni, il
ricorrente ha continuato a proporre una versione alternativa, mentre, in tema di giudizio
di cassazione, sono precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto
posti a fondamento della decisione impugnata e l’autonoma adozione di nuovi e diversi

maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli
adottati dal giudice del merito (Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015 ud., dep. 27/11/2015,
rv. 265482).
3. Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile, con conseguente
condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché -non
ravvisandosi motivi di esonero (cfr. Corte costituzionale sentenza n. 186 del 2000)- al
pagamento a favore della Cassa delle ammende di una somma che si stima equo
determinare in € 2000,00.
PQM
dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali
e al versamento della somma di duemila euro alla cassa delle ammende.
Così deciso 20 febbraio 2017
Il Consigliere estensore
Francesca Picardi

parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come

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