Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 16096 del 20/02/2018


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 16096 Anno 2018
Presidente: IZZO FAUSTO
Relatore: PAVICH GIUSEPPE

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
RADZEPI ELEZ nato il 05/08/1955

avverso la sentenza del 13/03/2017 della CORTE APPELLO di FIRENZE
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE PAVICH
Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore GIUSEPPINA
CASELLA
che ha concluso per

il rigetto del ricorso.
Udito il difensore
Per Radzepi è presente l’avvocato Aurelio Rosita del Foro di Roma che deposita
nomina a difensore di fiducia che si riporta ai motivi e ne chiede l’accoglimento.
Si deve ritenere revocata l’istanza di rinvio di udienza presentata dall’avvocato
Burza Gianfranca.

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Data Udienza: 20/02/2018

RITENUTO IN FATTO

1. La Corte d’appello di Firenze, in data 13 marzo 2017, ha confermato la
condanna alla pena di giustizia emessa dal Tribunale di Arezzo il 30 gennaio
2013 nei confronti di Radzepi Elez in relazione al reato di omicidio colposo con
violazione delle norme sulla circolazione stradale (capo A), contestato come
commesso in Monte San Savino il 6 gennaio 2006 in danno di Stefania
Francesconi. Con la stessa sentenza, la Corte fiorentina ha invece riformato la

6, Cod. Strada (capo B), per essere il reato estinto per prescrizione.
L’addebito a carico del Radzepi si riferisce alla sua condotta alla guida nelle
prime ore dell’alba del 6 gennaio 2006, mentre egli percorreva l’autostrada Al
all’altezza di Monte San Savino. Su quel tratto autostradale, poco prima che
sopraggiungesse la Fiat Panda condotta dall’imputato, Stefania Francesconi
aveva perso il controllo della propria autovettura Fiat Uno, che dopo un testacoda si fermava nella parte centrale della corsia di marcia. Subito dopo, la
Francesconi usciva dall’autovettura per raccogliere alcuni bagagli e indumenti
che erano caduti dalla sua auto sulla strada, a causa dell’apertura di una
portiera, ma ometteva di indossare il prescritto giubbotto catarifrangente e di
posizionare il segnale mobile di pericolo nel tratto di strada immediatamente
precedente. Allorché sopraggiungeva il Razdepi, questi non si avvedeva della
donna e, senza neppure frenare, la investiva procurandole gravi lesioni agli arti e
al torace e facendola sbalzare a distanza di alcuni metri. Successivamente, la
donna, caduta sul manto stradale, veniva nuovamente travolta dall’autobus
condotto da Francesco Guerriero e, in conseguenza di ciò, decedeva. Il
Guerriero, imputato nello stesso processo, veniva assolto in primo grado.
A fronte delle censure mosse con l’atto d’appello all’affermazione di penale
responsabilità del Radzepi, che lamentava in particolare l’imprevedibilità della
condotta della vittima in una situazione di scarsissima visibilità, la Corte di
merito ha osservato che in realtà altri automobilisti, prima del sopraggiungere
del Radzepi, erano riusciti a vedere e a schivare la Francesconi, segno evidente
che l’imputato, sebbene non si fosse accorto della presenza della donna sulla
strada, avrebbe a sua volta potuto evitare l’impatto se avesse tenuto una
velocità adeguata allo stato dei luoghi, alle condizioni della strada e alla visibilità
limitata.

2. Avverso la prefata sentenza ricorre il Radzepi, con atto personalmente
sottoscritto.
Il ricorso si articola in due motivi.

2

sentenza di primo grado relativamente al delitto di fuga ex art. 189, commi 1 e

2.1. Con il primo, ampio motivo, l’esponente denuncia vizio di motivazione
in riferimento alla mancata assoluzione dal reato ascrittogli: dopo avere
rievocato il succedersi degli eventi (a partire dal testa-coda dell’auto della
Francesconi) secondo la ricostruzione operata dal consulente ing. Cané, il
ricorrente evidenzia in primo luogo che il decesso della Francesconi non fu
dovuto all’investimento dallo stesso provocato, ma all’impatto fra la donna e
l’autobus condotto dal Guerriero, sopraggiunto dopo appena tre minuti:
circostanza dalla quale il Radzepi argomenta l’inutilità di un suo eventuale

(circostanza, questa, non considerata dai giudici di merito, che hanno ritenuto di
ravvisare un’ipotesi di violazione dell’obbligo di fermarsi, pur dichiarando
prescritto il reato sub B). A chiusura del motivo di ricorso in esame, il deducente
sottolinea l’imprevedibilità della condotta della vittima, in una condizione di
visibilità estremamente limitata.
2.2. Con un secondo motivo di ricorso l’esponente lamenta violazione di
legge e mancanza di motivazione in relazione al rigetto della richiesta di
rinnovazione parziale dell’istruzione dibattimentale, mediante nomina di un
perito d’ufficio sulla ricostruzione dell’incidente e sulle responsabilità delle
persone coinvolte.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il primo motivo di ricorso é infondato.
E’ ben vero che, secondo un indirizzo giurisprudenziale più volte ribadito in
tema di responsabilità colposa da sinistri stradali, il conducente di un veicolo non
può essere chiamato a rispondere delle conseguenze lesive di uno scontro per
non avere posto in essere una manovra di emergenza, qualora si sia venuto a
trovare, senza sua colpa, causalmente rilevante, in una situazione di pericolo,
improvvisa e dovuta all’altrui condotta di guida illecita, non utilmente ed
agevolmente percepibile, tenuto conto dei tempi di avvistamento, della
repentinità della condotta del soggetto antagonista, dei concreti spazi di
manovra, dei necessari tempi di reazione psicofisica (Sez. 4, Sentenza n. 29442
del 24/06/2008, Francogli e altri, Rv. 241896; Sez. 4, Sentenza n. 18782 del
28/11/2002 dep. 2003, Petrivelli, Rv. 224565). Nella specie, tuttavia, sebbene
sicuramente la condotta tenuta dalla povera Stefania Francesconi fosse
nell’occorso gravemente imprudente, nondimeno é comprovato e pacifico che,
prima che sul posto transitasse la vettura condotta dal ricorrente, altre auto
erano transitate dallo stesso tratto di strada e, accorgendosi della presenza della
vettura e della donna sulla carreggiata, erano riuscite a evitarle: ciò significa

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intervento per prestare soccorso, in una situazione oltretutto di alto rischio

che, mentre i conducenti di queste ultime vetture procedevano a una velocità
evidentemente compatibile con i tempi di reazione necessari per evitare
l’ostacolo, ciò non valeva per il Radzepi, il quale neppure si accorse della
presenza della Fiat Uno e della Francesconi (non vi erano infatti segni di frenata
fino al punto d’impatto) e non tenne quindi una condotta di guida adeguata allo
stato dei luoghi, alle cattive condizioni di visibilità e all’orario quasi notturno,
come invece erano stati in grado di fare gli automobilisti che lo avevano
preceduto.

caratterizzata quanto meno da imprudenza, violò sicuramente l’art. 141 del
Codice della Strada, atteso che l’orario antelucano, l’oscurità e l’assenza di
illuminazione imponevano di moderare la velocità mantenendola al disotto del
limite massimo consentito, e comunque al disotto di quella effettivamente
tenuta, in modo tale da assicurare al conducente -a norma dell’art. 141, commi
1, 2 e 3, Cod. strada- la possibilità di regolare la velocità, conservare il controllo
del proprio veicolo ed essere in grado di compiere tutte le manovre necessarie in
condizione di sicurezza, specialmente l’arresto tempestivo del veicolo entro i
limiti del suo campo di visibilità e dinanzi a qualsiasi ostacolo prevedibile:
previsione, si badi, che resta valida anche in tutti i casi nei quali sono fissati
limiti di velocità e che deve riferirsi alla possibilità, certamente non astratta, che
sulla sede stradale siano presenti ostacoli, ed eventualmente anche veicoli in
avaria o incidentati e relativi conducenti od occupanti.
Se, dunque, l’odierno ricorrente avesse moderato la velocità e avesse per il
resto serbato una condotta di guida aderente alle prescrizioni generiche e
specifiche (prestando in particolare attenzione allo stato dei luoghi e alla
possibile presenza di veicoli sulla sua traiettoria), sarebbe con ogni probabilità
riuscito a evitare l’investimento della donna, come avevano fatto altri
automobilisti prima di lui. Del resto, é insegnamento costante della Cassazione nell’ampia e nota tematica del c.d. principio di affidamento – che le norme sulla

In sostanza, la condotta tenuta dall’odierno ricorrente, oltreché

circolazione stradale impongono severi doveri di prudenza e diligenza proprio per
far fronte a situazioni di pericolo, determinate anche da comportamenti
irresponsabili altrui, se prevedibili (cfr.

ex multis

Sez. 4, n. 32202 del

15/07/2010, Filippi, Rv. 248354).
Ne discende che l’affermazione di penale responsabilità del Radzepi,
contrariamente a quanto da questi sostenuto, é avvenuta in relazione a un
evento mortale caratterizzato sia da prevedibilità in concreto (desumibile anche
dalla stessa disposizione cautelare violata), sia da evitabilità.
1.1. Quanto alla riferibilità del decesso della Francesconi alla condotta alla ,g1
guida tenuta dal Radzepi, le considerazioni svolte dal ricorrente per negare
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rilevanza eziologica a tale comportamento sono palesemente destituite di
fondamento.
E’ certo, infatti, che il Radzepi, con la sua condotta alla guida, innescò la
serie causale che condusse al successivo investimento mortale della Francesconi
ad opera dell’autobus condotto dal Guerriero.
Deve parimenti ritenersi certo che le conseguenze lesive riportate dalla
Francesconi in seguito all’impatto con l’auto del Radzepi fecero sì che la povera
donna assumesse sulla strada la posizione descritta in atti, e ivi rimanesse
nell’impossibilità di spostarsi a causa delle gravi lesioni riportate.

In tali condizioni, non poteva certo dirsi imprevedibile quanto accadde di lì a
pochi minuti, allorché sopraggiunse l’autobus condotto dal Guerriero e travolse la
Francesconi. Al riguardo preme evidenziare che l’eventuale condotta colposa dei
guidatori dei veicoli sopraggiunti, seppure sinergica, non può ritenersi da sola
sufficiente a determinare l’evento non essendo qualificabile come atipica ed
eccezionale ma potendo, bensì, collocarsi nell’ambito della prevedibilità (cfr. Sez.
4, Sentenza n. 10676 del 11/02/2010, Esposito, Rv. 246422; vds. anche Sez. 4,
n. 578/1997 e n. 12224/2007); e che , in caso di omicidio colposo da incidente
stradale, le cause sopravvenute idonee ad escludere il rapporto di causalità sono
quelle che innescano un percorso causale completamente autonomo da quello
determinato dall’agente, oppure i fatti sopravvenuti che realizzano una linea di
sviluppo del tutto anomala e imprevedibile della condotta antecedente (Sez. 4,
Sentenza n. 42502 del 25/09/2009, Begnardi, Rv. 245460).
Nella specie, il sopraggiungere dell’autobus sul tratto autostradale
interessato dall’incidente apparteneva a una categoria di eventi concretamente
prevedibili dal Radzepi nel momento in cui investì la donna; e,
indipendentemente da ogni considerazione circa la sussistenza o meno degli
estremi del delitto di fuga dichiarato prescritto, ciò che appare certo é che egli
pose in essere una condotta che aprì la strada ai successivi, prevedibili sviluppi
letali e si allontanò dal luogo dell’impatto senza fare alcunché, non solo per
soccorrere la donna, ma neppure per tentare di impedire che la stessa riportasse
ulteriori conseguenze.

2. Il secondo motivo di ricorso é manifestamente infondato, oltreché del
tutto generico. Ci si limita qui a ricordare il costante orientamento della
giurisprudenza di legittimità in base al quale, nel dibattimento del giudizio di
appello, la rinnovazione dell’istruzione mediante nomina di un perito può essere
disposta soltanto se il giudice ritenga di non essere in grado di decidere allo
stato degli atti (Sez. 2, Sentenza n. 36630 del 15/05/2013, Bommarito, Rv.
257062). Nella specie, non risulta (né viene in alcun modo allegato dal

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ricorrente) alcun vuoto probatorio tale da rendere necessaria un’integrazione
dell’istruzione dibattimentale nel senso prospettato; e, del resto, a ben vedere,
per le considerazioni svolte a proposito del primo motivo di ricorso, la stessa
ricostruzione degli eventi operata dal consulente tecnico della difesa non avrebbe
condotto a conclusioni diverse da quelle cui é pervenuta la Corte di merito.

Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali.
Così deciso in Roma il 20 febbraio 2018.

Il Consiglie e estensore
(Giuse

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Il Presid t
(F

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spese processuali.

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