Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 16094 del 15/02/2018


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 16094 Anno 2018
Presidente: PICCIALLI PATRIZIA
Relatore: RANALDI ALESSANDRO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
CROLLA PATRIZIO N. IL 24/01/1969
avverso la sentenza n. 5910/2012 CORTE APPELLO di TORINO, del
06/02/2017
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 15/02/2018 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. ALESSANDRO RANALDI
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. re , i /1
che ha concluso per
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Udit i difensor Avv.

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Data Udienza: 15/02/2018

FATTO E DIRITTO

1. Con sentenza del 6.2.2017 la Corte di appello di Torino, in parziale
riforma della sentenza di primo grado, ha dichiarato non doversi procedere nei
confronti di Giovanni Piola per essere il reato a lui ascritto estinto per morte
dell’imputato, con revoca delle relative statuizioni civili; ha sostituito la pena
detentiva già inflitta a Patrizio Crolla con la pena pecuniaria di C 7.500 di multa,
eliminando il beneficio della sospensione condizionale della pena; ha confermato

di Patrizio Crolla in ordine all’infortunio sul lavoro avvenuto nella sede della S.r.l.
Edilcusio ai danni di Antonio Salvato, di fatto dipendente del Crolla, che riportava
lesioni personali a seguito di caduta da un soppalco che aveva raggiunto per
lavori di posa di cavi telefonici (fatto del 14.4.2010).
Al Crolla, quale datore di lavoro, è stato addebitato di non aver fornito al
lavoratore dettagliate informazioni riguardo al rischio specifico di precipitazione
esistente nel luogo di lavoro.

2. Avverso tale sentenza hanno proposto ricorso per cassazione i difensori di
Patrizio Crolla, lamentando quanto segue.
I) Vizio di motivazione, per avere la Corte di appello, a fronte di un quadro
probatorio univocamente connotato dall’evidenza di una condotta abnorme
dell’infortunato, ritenuto sussistente il nesso di causalità nonché la correlazione
tra la violazione della regola cautelare individuata e l’evento secondo il principio
di concretizzazione del rischio.
Deduce che il lavoratore infortunato – che contrariamente a quanto
inizialmente dichiarato si trovava insieme al collega Falabella al momento del
sinistro – era perfettamente consapevole del rischio e del pericolo rappresentato
dal palese varco nel vuoto, in combinazione con la scelta intenzionale e non
necessitata di “arrampicarsi”, e ciò nonostante costoro avessero a disposizione
una scala che avrebbe verosimilmente impedito la verificazione del sinistro. La
condotta intenzionale del lavoratore si è posta, insomma, in palese contrasto con
gli obblighi di natura generale (imposti dall’art. 20 d.lgs. n. 81/08) e con le
istruzioni ricevute dall’azienda. Trattasi di comportamento improvvido, in nessun
modo indotto da una carenza di informazioni sul rischio specifico presente in
quell’area del soppalco. Né la Corte di merito ha valutato i presupposti di
prevedibilità e prevenibilità dell’evento in capo al datore di lavoro, rispetto ad
una condizione di pericolo ascrivibile esclusivamente al proprietario dei luoghi e
non certo al Crolla, per cui l’unico che avrebbe dovuto e potuto scongiurare il

2

la sentenza nel resto, con particolare riguardo alla dichiarazione di responsabilità

rischio di caduta dall’alto, per assenza dei parapetti sul soppalco, era proprio il
titolare dell’area Edilcusio.
II) Vizio di motivazione, per avere la Corte di appello omesso di motivare
circa la sussistenza dell’elemento soggettivo a fondamento della penale
responsabilità dell’imputato.
Deduce che, anche per le ragioni dedotte in precedenza, l’evento dannoso
non era in alcun modo prevedibile e prevenibile da parte del Crolla, secondo una
corretta valutazione ex ante dei fatti, trattandosi di rischio afferente ad una

della sicurezza di accesso, non gestibile dall’appaltatore secondo le specifiche
modalità in cui si è concretizzato. Nessun rimprovero è dunque addebitabile al
ricorrente.
III) Vizio di motivazione in relazione alla determinazione della pena.
Deduce che il giudice di merito, in proposito, non ha adeguatamente tenuto
conto della condotta “gravemente imprudente” del Salvato e del collega
Falabella.

3. Preliminarmente sussistono i presupposti per rilevare d’ufficio
l’intervenuta causa estintiva del reato per cui si procede, essendo spirato il
relativo termine di prescrizione massimo pari ad anni sette e mesi sei.
Deve rilevarsi che il ricorso in esame non presenta profili di inammissibilità,
per manifesta infondatezza delle doglianze ovvero perché basato su censure non
deducibili in sede di legittimità.
I motivi di ricorso sono tuttavia infondati, posto che la sentenza impugnata,
quanto alla responsabilità colposa del prevenuto in relazione all’infortunio sul
lavoro per cui è causa, ha adeguatamente escluso il comportamento abnorme
del lavoratore ed evidenziato, congruamente e logicamente, che per l’intervento
da eseguire era già stata prospettata, sin dal mattino, l’esigenza di dover salire
sul tetto, senza che a ciò avesse fatto seguito l’indicazione da parte del datore di
lavoro di specifiche e precise misure precauzionali, anche di carattere
procedurale, da adottare per assicurare che i lavoratori potessero salire in quota
in condizioni di sicurezza e fornendo precise informazioni ed istruzioni al
riguardo.
Pertanto,

sussistono

i

presupposti,

discendenti

dalla

intervenuta

instaurazione di un valido rapporto processuale di impugnazione, per rilevare e
dichiarare le cause di non punibilità a norma dell’art. 129 cod. proc. pen.
maturate, come nel caso di specie, successivamente rispetto alla sentenza
impugnata (la sentenza di secondo grado è stata resa in data 6.2.2017, mentre il

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condizione strutturale dell’immobile riconducibile al committente quale garante

termine di prescrizione, tenuto conto delle sospensioni, risulta spirato il
23.10.2017).
Si osserva, infine, che non ricorrono le condizioni per una pronuncia
assolutoria di merito, ex art. 129, comma 2, cod. proc. pen., non potendosi
constatare con evidenza dagli atti l’insussistenza del fatto-reato.

4. Si impone, pertanto, l’annullamento senza rinvio della sentenza

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata per essere estinto il reato per
prescrizione.
Così deciso il 15 febbraio 2018

Il Consigli
Ales

estensore
o Ranaldi

Il Presidente
PatiMP191\

impugnata, per essere il reato estinto per prescrizione.

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