Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 16093 del 15/02/2018
Penale Sent. Sez. 4 Num. 16093 Anno 2018
Presidente: PICCIALLI PATRIZIA
Relatore: RANALDI ALESSANDRO
Data Udienza: 15/02/2018
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
SICILIANI MARCELLO N. IL 25/09/1939
MERCOGLIANO ALESSANDRO N. IL 27/11/1954
avverso la sentenza n. 7210/2016 CORTE APPELLO di NAPOLI, del
30/05/2017
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 15/02/2018 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. ALESSANDRO RANALDI
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. r ui i
che ha concluso per i ,v4
fsii(
Udito, per la parte civile, l’Avv (, -(1 J 14
Udit i’lfenson Avv. f ( <3 1 5' t r 1"1- _\ « i„ (--cu Li( IL!' ;.'•
j c.fifElit:: IL I2 r7-c. RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 30.5.2017 la Corte di appello di Napoli, per quanto qui
rileva, ha confermato la sentenza di primo grado che ha giudicato Marcello
Siciliani e Alessandro Mercogliano responsabili del reato di lesioni colpose gravi
in danno di Vincenzo Piccinelli (capo a).
Si addebita ai predetti, quali chirurghi in servizio presso la clinica Villa
Grimaldi, di aver colposamente provocato alla persona offesa lesioni consistite seguito di intervento chirurgico eseguito (il 16.10.2009) per varicocele di I
grado, intervento non indicato e non necessario, eseguito attraverso la legatura
delle vene spermatiche di sinistra, omettendo di utilizzare i sistemi ottici di
ingrandimento e trascurando di isolare l'arteria, così provocando un insulto
traumatico dell'arteria testicolare.
La Corte di appello ha confermato anche la condanna dei medici per il reato
di falsità materiale (capo b) concernente un atto pubblico fidefaciente, in
relazione alla alterazione della cartella clinica riguardante il paziente, nella parte
descrittiva dell'intervento, in cui veniva aggiunta la dizione "N.B. testicolo
lievemente ipotrofico", e ciò al fine di garantirsi l'impunità per il reato di lesioni
colpose. 2. Avverso la sentenza propongono distinti ricorsi per cassazione i suddetti
imputati. 3. Marcello Siciliani lamenta quanto segue.
I) Violazione di legge processuale, posto che il decreto di citazione dell'imputato dinanzi alla Corte di appello per l'udienza del 27.4.2017 sarebbe
privo dei requisiti previsti a pena di nullità dall'art. 601 cod. proc. pen. in
relazione all'art. 429, comma 1, lett. f) cod. proc. pen.
Espone che in tale decreto veniva indicata genericamente l'Autorità dinanzi
alla quale si sarebbe celebrato il giudizio di appello, ovvero la Corte di appello di
Napoli, senza alcun riferimento alla sezione di effettiva trattazione, nonostante
tale ufficio giudiziario sia composto da ben otto sezioni penali e sedici Collegi.
II) Carenza o manifesta illogicità della motivazione.
Lamenta che la sentenza abbia omesso qualsivoglia valutazione in ordine ad
aspetti non secondari quali quelli riguardanti la proporzionalità della pena
detentiva rispetto alla contestazione, con conseguente diniego al prevenuto del
beneficio della sospensione condizionale della pena, questioni che avevano
formato oggetto di specifico motivo di gravame. 2 nella ipotrofia testicolare sinistra con indebolimento della funzione testicolare, a Deduce la contraddittorietà della motivazione articolata riguardo al motivo
relativo alla attribuibilità soggettiva della condotta in contestazione al capo a)
della rubrica, in quanto uno dei motivi di impugnazione atteneva alla stessa
partecipazione del Siciliani all'intervento chirurgico, peraltro esclusa dalla stessa
persona offesa. Si duole che la Corte di merito in proposito si sia limitata a
valorizzare il mero dato letterale indicato nella cartella clinica, che riportava
anche il nominativo del sanitario Siciliani, come da prassi, per il solo fatto di 4. Alessandro Mercogliano lamenta la mancanza o manifesta illogicità della
motivazione in ordine alla ritenuta erronea esecuzione dell'intervento chirurgico,
causa, secondo la sentenza impugnata, delle lesioni patite dalla parte lesa.
Deduce che l'intero argomentare della sentenza si risolve, al pari del
ragionamento del primo giudice, nell'adesione acritica alle conclusioni dei
consulenti del PM, nel senso che la perdita della gonade fosse ascrivibile ad una
accidentale legatura parziale dell'arteria che, determinando un ridotto afflusso di
sangue, avrebbe causato la fibrosi e dunque la morte del testicolo.
Denuncia l'illogicità ed impossibilità dell'ipotesi ricostruttiva di una legatura
parziale di una arteria sub millimetrica, eventualità non contemplata da alcuna
letteratura scientifica. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Ricorso Siciliani.
1.1. Il primo motivo, di carattere processuale, è manifestamente infondato.
Sulla problematica evidenziata è stato condivisibilmente affermato da questa
Corte di legittimità che non integra nullità del decreto di citazione per il giudizio
d'appello l'erronea, ovvero l'omessa indicazione della sezione dinanzi alla quale
le parti devono comparire, non rientrando la violazione di tale indicazione tra le
cause di nullità previste dall'art. 601, comma sesto, cod. proc. pen. (Sez. 6, n.
36084 del 16/07/2009, Piccinini e altro, Rv. 24477601). Solo in senso
parzialmente contrario è stato ritenuto che l'erronea (e non l'omessa) indicazione
della sezione dinanzi alla quale le parti devono comparire, determina la nullità
assoluta del procedimento, in quanto il riferimento alla sezione concorre ad
individuare il luogo in cui si celebra il processo, che figura tra i requisiti del
decreto di citazione indicati dall'art. 429, comma secondo, cod. proc. pen., a
pena di nullità e la sua erronea indicazione, comportando la celebrazione del
processo in un luogo diverso da quello stabilito per la comparizione, equivale a
omessa citazione perché impedisce l'intervento dell'imputato e l'esercizio del 3 essere il primario del reparto di chirurgia. diritto di difesa. (Nella specie il decreto di citazione per il giudizio di appello
stabiliva che le parti dovevano comparire innanzi alla seconda sezione della
Corte d'appello mentre il processo veniva celebrato in contumacia dell'imputato e
in assenza del difensore dalla prima sezione della medesima Corte). (Sez. 5, n.
3868 del 07/10/2014 - dep. 2015, Piazza, Rv. 26217401)
In proposito si osserva che la erronea indicazione della sezione non è
equiparabile alla omessa indicazione denunciata nel caso di specie, trattandosi di
situazioni ben diverse, ben potendo, in astratto, l'erronea indicazione della alla difesa di poter verificare presso l'ufficio giudiziario indicato la sezione
assegnataria del processo. In altri termini, la mancata indicazione della sezione
può determinare, al più, un "disagio" per la parte, facilmente ovviabile
rendendosi parte attiva. Nel caso, peraltro, risulta dagli atti processuali consultabili stante la natura della doglianza - che il difensore dell'imputato
Siciliani (libero contumace fin dal primo grado) era presente alla prima udienza
(del 27.4.2017) dinanzi alla Corte di appello (sostituito per delega orale da altro
avvocato), ed era presente anche alla successiva udienza del 30.5.2017, sicché
nessuna concreta violazione del diritto di difesa è ravvisabile nel caso in
disamina.
1.2. Anche il secondo motivo è manifestamente infondato.
La Corte di appello, con argomentazioni esaustive, congrue e razionali, come
tali insindacabili in cassazione, ha ben motivato sia sulla attribuibilità soggettiva
del reato al Siciliani, sia sulla determinazione della pena.
1.2.1. Sul primo aspetto, è stato osservato che è stato lo stesso Siciliani ad
affermare di essere stato presente all'intervento chirurgico, unitamente al
Mercogliano, pur non ricordando se avesse materialmente operato lui o il
Mercogliano. E' quindi certo che ambedue gli imputati formassero l'equipe
chirurgica e fossero presenti in sala operatoria nel corso dell'intervento,
circostanza che non risulta smentita dalle diverse dichiarazioni rese dalla persona
offesa (che ricordava la presenza del solo Mercogliano quale chirurgo), la cui
posizione supina e la cui limitazione visuale costituita dal pannello verde posto
innanzi a lui durante l'intervento non gli consentiva di essere preciso al riguardo.
La Corte territoriale ha, inoltre, evidenziato che la testimonianza del dott.
Busiello (anestesista) era nel senso di escludere che il Mercogliano avesse
operato da solo senza la presenza del primario (Siciliani), precisando che
quest'ultimo era molto accentratore e non propenso a delegare ad altri
l'esecuzione degli interventi, che in ogni caso, se lui componeva l'equipe,
venivano eseguiti sotto la sua supervisione. Di conseguenza, conformemente ai
consolidati principi giurisprudenziali in materia di colpa professionale in ipotesi di 4 sezione indurre in errore le parti, mentre l'omessa indicazione consente sempre equipe chirurgica, la Corte napoletana ha fondatamente attribuito anche al
Siciliani la relativa responsabilità dell'intervento, secondo una ponderata
valutazione di merito che va esente dai paventati vizi motivazionali.
1.2.2. Con riguardo al trattamento sanzionatorio, altrettanto insindacabilmente, stante la congruità e non manifesta illogicità delle motivazioni
adottate, la Corte territoriale ha ritenuto di non operare alcuna riduzione della
pena inflitta in primo grado al Siciliani, valorizzando il fatto che il medesimo si
rese autore delle censurabili condotte di falsificazione delle cartelle cliniche, non l'estraneità di quest'ultimo all'intervento chirurgico e l'assenza di diretto
interesse a coprirne le relative responsabilità. 2. Ricorso Mercogliano.
La doglianza prospettata è inammissibile, perché svolge una generica
censura in fatto, affermando apoditticamente che la ricostruzione dell'errore
chirurgico sarebbe illogica, senza specificare sulla base di quali elementi di fatto
e di diritto si fonderebbe una simile affermazione critica, a fronte di un motivato
parere dei consulenti sentiti in sede processuale, che confermavano come l'unica
ipotesi concretamente formulabile, ai fini dell'individuazione in termini causali
dell'origine dell'atrofia manifestatasi dopo l'intervento chirurgico, fosse da
ricondurre ad una errata manovra posta in essere nel corso dello stesso, a
seguito della legatura, totale o parziale, dell'arteria, effettuata involontariamente
per non aver adeguatamente isolato l'arteria dalle vene che ci si accingeva a
legare per eliminare il varicocele. E' stato osservato che trattasi di una
complicanza prevedibile dell'intervento di correzione del varicocele, che può e
deve essere evitata a mezzo dell'adozione di supporti tecnici che garantiscano
una migliore visione del campo operatorio, quali occhialini loops a tre o quattro
ingrandimenti, nel caso certamente non utilizzati.
Si tratta di considerazioni che sono state motivatamente recepite nella
sentenza impugnata, che ha compiutamente disatteso le doglianze svolte nei
motivi di appello, secondo un percorso argomentativo in cui non si ravvisa alcuna
manifesta illogicità che lo renda sindacabile in questa sede.
Infatti, nel momento del controllo di legittimità, la Corte di cassazione non
deve stabilire se la decisione di merito proponga effettivamente la migliore
possibile ricostruzione dei fatti, né deve condividerne la giustificazione, dovendo
limitarsi a verificare se questa giustificazione sia compatibile con il senso comune
e con "i limiti di una plausibile opinabilità di apprezzamento", secondo una
formula giurisprudenziale ricorrente (Sez. 5, n. 1004 del 30/11/1999, dep. 2000,
Rv. 215745; Sez. 2, n. 2436 del 21/12/1993, dep. 1994, Rv. 196955). 5 esitando a coinvolgere in tali condotte criminose il coimputato Butuc, nonostante 3. Stante l'inammissibilità di entrambi i ricorsi, e non ravvisandosi assenza
di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. sent. n.
186/2000), alla condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali
consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria, nella misura indicata in
dispositivo. I ricorrenti vanno, altresì, condannati a rifondere alla parte civile le
spese del giudizio di legittimità, liquidate in complessivi C 2.500,00, oltre P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle
spese processuali e ciascuno a quello della somma di C 2.000,00 in favore della
cassa delle ammende nonché alla rifusione delle spese sostenute dalla parte
civile costituita in questo giudizio di legittimità, liquidate in euro 2.500,00, oltre
accessori come per legge.
Così deciso il 15 febbraio 2018 Il Consig),4i estensore
AlesS7andro Ranaldi Il Presidente
PaiPciallJ i 1 accessori.