Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 16093 del 15/02/2018


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 16093 Anno 2018
Presidente: PICCIALLI PATRIZIA
Relatore: RANALDI ALESSANDRO

Data Udienza: 15/02/2018

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
SICILIANI MARCELLO N. IL 25/09/1939
MERCOGLIANO ALESSANDRO N. IL 27/11/1954
avverso la sentenza n. 7210/2016 CORTE APPELLO di NAPOLI, del
30/05/2017
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 15/02/2018 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. ALESSANDRO RANALDI
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. r ui i
che ha concluso per i ,v4
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Udito, per la parte civile, l’Avv (, -(1 J 14
Udit i’lfenson Avv. f ( <3 1 5' t r 1"1- _\ « i„ (--cu Li( IL!' ;.'• j c.fifElit:: IL I2 r7-c. RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 30.5.2017 la Corte di appello di Napoli, per quanto qui rileva, ha confermato la sentenza di primo grado che ha giudicato Marcello Siciliani e Alessandro Mercogliano responsabili del reato di lesioni colpose gravi in danno di Vincenzo Piccinelli (capo a). Si addebita ai predetti, quali chirurghi in servizio presso la clinica Villa Grimaldi, di aver colposamente provocato alla persona offesa lesioni consistite seguito di intervento chirurgico eseguito (il 16.10.2009) per varicocele di I grado, intervento non indicato e non necessario, eseguito attraverso la legatura delle vene spermatiche di sinistra, omettendo di utilizzare i sistemi ottici di ingrandimento e trascurando di isolare l'arteria, così provocando un insulto traumatico dell'arteria testicolare. La Corte di appello ha confermato anche la condanna dei medici per il reato di falsità materiale (capo b) concernente un atto pubblico fidefaciente, in relazione alla alterazione della cartella clinica riguardante il paziente, nella parte descrittiva dell'intervento, in cui veniva aggiunta la dizione "N.B. testicolo lievemente ipotrofico", e ciò al fine di garantirsi l'impunità per il reato di lesioni colpose. 2. Avverso la sentenza propongono distinti ricorsi per cassazione i suddetti imputati. 3. Marcello Siciliani lamenta quanto segue. I) Violazione di legge processuale, posto che il decreto di citazione dell'imputato dinanzi alla Corte di appello per l'udienza del 27.4.2017 sarebbe privo dei requisiti previsti a pena di nullità dall'art. 601 cod. proc. pen. in relazione all'art. 429, comma 1, lett. f) cod. proc. pen. Espone che in tale decreto veniva indicata genericamente l'Autorità dinanzi alla quale si sarebbe celebrato il giudizio di appello, ovvero la Corte di appello di Napoli, senza alcun riferimento alla sezione di effettiva trattazione, nonostante tale ufficio giudiziario sia composto da ben otto sezioni penali e sedici Collegi. II) Carenza o manifesta illogicità della motivazione. Lamenta che la sentenza abbia omesso qualsivoglia valutazione in ordine ad aspetti non secondari quali quelli riguardanti la proporzionalità della pena detentiva rispetto alla contestazione, con conseguente diniego al prevenuto del beneficio della sospensione condizionale della pena, questioni che avevano formato oggetto di specifico motivo di gravame. 2 nella ipotrofia testicolare sinistra con indebolimento della funzione testicolare, a Deduce la contraddittorietà della motivazione articolata riguardo al motivo relativo alla attribuibilità soggettiva della condotta in contestazione al capo a) della rubrica, in quanto uno dei motivi di impugnazione atteneva alla stessa partecipazione del Siciliani all'intervento chirurgico, peraltro esclusa dalla stessa persona offesa. Si duole che la Corte di merito in proposito si sia limitata a valorizzare il mero dato letterale indicato nella cartella clinica, che riportava anche il nominativo del sanitario Siciliani, come da prassi, per il solo fatto di 4. Alessandro Mercogliano lamenta la mancanza o manifesta illogicità della motivazione in ordine alla ritenuta erronea esecuzione dell'intervento chirurgico, causa, secondo la sentenza impugnata, delle lesioni patite dalla parte lesa. Deduce che l'intero argomentare della sentenza si risolve, al pari del ragionamento del primo giudice, nell'adesione acritica alle conclusioni dei consulenti del PM, nel senso che la perdita della gonade fosse ascrivibile ad una accidentale legatura parziale dell'arteria che, determinando un ridotto afflusso di sangue, avrebbe causato la fibrosi e dunque la morte del testicolo. Denuncia l'illogicità ed impossibilità dell'ipotesi ricostruttiva di una legatura parziale di una arteria sub millimetrica, eventualità non contemplata da alcuna letteratura scientifica. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Ricorso Siciliani. 1.1. Il primo motivo, di carattere processuale, è manifestamente infondato. Sulla problematica evidenziata è stato condivisibilmente affermato da questa Corte di legittimità che non integra nullità del decreto di citazione per il giudizio d'appello l'erronea, ovvero l'omessa indicazione della sezione dinanzi alla quale le parti devono comparire, non rientrando la violazione di tale indicazione tra le cause di nullità previste dall'art. 601, comma sesto, cod. proc. pen. (Sez. 6, n. 36084 del 16/07/2009, Piccinini e altro, Rv. 24477601). Solo in senso parzialmente contrario è stato ritenuto che l'erronea (e non l'omessa) indicazione della sezione dinanzi alla quale le parti devono comparire, determina la nullità assoluta del procedimento, in quanto il riferimento alla sezione concorre ad individuare il luogo in cui si celebra il processo, che figura tra i requisiti del decreto di citazione indicati dall'art. 429, comma secondo, cod. proc. pen., a pena di nullità e la sua erronea indicazione, comportando la celebrazione del processo in un luogo diverso da quello stabilito per la comparizione, equivale a omessa citazione perché impedisce l'intervento dell'imputato e l'esercizio del 3 essere il primario del reparto di chirurgia. diritto di difesa. (Nella specie il decreto di citazione per il giudizio di appello stabiliva che le parti dovevano comparire innanzi alla seconda sezione della Corte d'appello mentre il processo veniva celebrato in contumacia dell'imputato e in assenza del difensore dalla prima sezione della medesima Corte). (Sez. 5, n. 3868 del 07/10/2014 - dep. 2015, Piazza, Rv. 26217401) In proposito si osserva che la erronea indicazione della sezione non è equiparabile alla omessa indicazione denunciata nel caso di specie, trattandosi di situazioni ben diverse, ben potendo, in astratto, l'erronea indicazione della alla difesa di poter verificare presso l'ufficio giudiziario indicato la sezione assegnataria del processo. In altri termini, la mancata indicazione della sezione può determinare, al più, un "disagio" per la parte, facilmente ovviabile rendendosi parte attiva. Nel caso, peraltro, risulta dagli atti processuali consultabili stante la natura della doglianza - che il difensore dell'imputato Siciliani (libero contumace fin dal primo grado) era presente alla prima udienza (del 27.4.2017) dinanzi alla Corte di appello (sostituito per delega orale da altro avvocato), ed era presente anche alla successiva udienza del 30.5.2017, sicché nessuna concreta violazione del diritto di difesa è ravvisabile nel caso in disamina. 1.2. Anche il secondo motivo è manifestamente infondato. La Corte di appello, con argomentazioni esaustive, congrue e razionali, come tali insindacabili in cassazione, ha ben motivato sia sulla attribuibilità soggettiva del reato al Siciliani, sia sulla determinazione della pena. 1.2.1. Sul primo aspetto, è stato osservato che è stato lo stesso Siciliani ad affermare di essere stato presente all'intervento chirurgico, unitamente al Mercogliano, pur non ricordando se avesse materialmente operato lui o il Mercogliano. E' quindi certo che ambedue gli imputati formassero l'equipe chirurgica e fossero presenti in sala operatoria nel corso dell'intervento, circostanza che non risulta smentita dalle diverse dichiarazioni rese dalla persona offesa (che ricordava la presenza del solo Mercogliano quale chirurgo), la cui posizione supina e la cui limitazione visuale costituita dal pannello verde posto innanzi a lui durante l'intervento non gli consentiva di essere preciso al riguardo. La Corte territoriale ha, inoltre, evidenziato che la testimonianza del dott. Busiello (anestesista) era nel senso di escludere che il Mercogliano avesse operato da solo senza la presenza del primario (Siciliani), precisando che quest'ultimo era molto accentratore e non propenso a delegare ad altri l'esecuzione degli interventi, che in ogni caso, se lui componeva l'equipe, venivano eseguiti sotto la sua supervisione. Di conseguenza, conformemente ai consolidati principi giurisprudenziali in materia di colpa professionale in ipotesi di 4 sezione indurre in errore le parti, mentre l'omessa indicazione consente sempre equipe chirurgica, la Corte napoletana ha fondatamente attribuito anche al Siciliani la relativa responsabilità dell'intervento, secondo una ponderata valutazione di merito che va esente dai paventati vizi motivazionali. 1.2.2. Con riguardo al trattamento sanzionatorio, altrettanto insindacabilmente, stante la congruità e non manifesta illogicità delle motivazioni adottate, la Corte territoriale ha ritenuto di non operare alcuna riduzione della pena inflitta in primo grado al Siciliani, valorizzando il fatto che il medesimo si rese autore delle censurabili condotte di falsificazione delle cartelle cliniche, non l'estraneità di quest'ultimo all'intervento chirurgico e l'assenza di diretto interesse a coprirne le relative responsabilità. 2. Ricorso Mercogliano. La doglianza prospettata è inammissibile, perché svolge una generica censura in fatto, affermando apoditticamente che la ricostruzione dell'errore chirurgico sarebbe illogica, senza specificare sulla base di quali elementi di fatto e di diritto si fonderebbe una simile affermazione critica, a fronte di un motivato parere dei consulenti sentiti in sede processuale, che confermavano come l'unica ipotesi concretamente formulabile, ai fini dell'individuazione in termini causali dell'origine dell'atrofia manifestatasi dopo l'intervento chirurgico, fosse da ricondurre ad una errata manovra posta in essere nel corso dello stesso, a seguito della legatura, totale o parziale, dell'arteria, effettuata involontariamente per non aver adeguatamente isolato l'arteria dalle vene che ci si accingeva a legare per eliminare il varicocele. E' stato osservato che trattasi di una complicanza prevedibile dell'intervento di correzione del varicocele, che può e deve essere evitata a mezzo dell'adozione di supporti tecnici che garantiscano una migliore visione del campo operatorio, quali occhialini loops a tre o quattro ingrandimenti, nel caso certamente non utilizzati. Si tratta di considerazioni che sono state motivatamente recepite nella sentenza impugnata, che ha compiutamente disatteso le doglianze svolte nei motivi di appello, secondo un percorso argomentativo in cui non si ravvisa alcuna manifesta illogicità che lo renda sindacabile in questa sede. Infatti, nel momento del controllo di legittimità, la Corte di cassazione non deve stabilire se la decisione di merito proponga effettivamente la migliore possibile ricostruzione dei fatti, né deve condividerne la giustificazione, dovendo limitarsi a verificare se questa giustificazione sia compatibile con il senso comune e con "i limiti di una plausibile opinabilità di apprezzamento", secondo una formula giurisprudenziale ricorrente (Sez. 5, n. 1004 del 30/11/1999, dep. 2000, Rv. 215745; Sez. 2, n. 2436 del 21/12/1993, dep. 1994, Rv. 196955). 5 esitando a coinvolgere in tali condotte criminose il coimputato Butuc, nonostante 3. Stante l'inammissibilità di entrambi i ricorsi, e non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. sent. n. 186/2000), alla condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria, nella misura indicata in dispositivo. I ricorrenti vanno, altresì, condannati a rifondere alla parte civile le spese del giudizio di legittimità, liquidate in complessivi C 2.500,00, oltre P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e ciascuno a quello della somma di C 2.000,00 in favore della cassa delle ammende nonché alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile costituita in questo giudizio di legittimità, liquidate in euro 2.500,00, oltre accessori come per legge. Così deciso il 15 febbraio 2018 Il Consig),4i estensore AlesS7andro Ranaldi Il Presidente PaiPciallJ i 1 accessori.

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