Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 16092 del 15/02/2018


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 16092 Anno 2018
Presidente: PICCIALLI PATRIZIA
Relatore: RANALDI ALESSANDRO

Data Udienza: 15/02/2018

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
GUERRIERI GIANCARLO N. IL 26/06/1971
avverso la sentenza n. 1914/2017 CORTE APPELLO di MILANO, del
10/05/2017
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 15/02/2018 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. ALESSANDRO RANALDI
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott.
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che ha concluso per

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RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 10.5.2017 la Corte di appello di Milano ha confermato la
sentenza di primo grado, che ha dichiarato Giancarlo Guerrieri responsabile in
ordine all’infortunio sul lavoro avvenuto nella sede della società Stamperia Carlo
Guerrieri e Figli ai danni di Cristian Sampino, che riportava lesioni personali
secondo le seguenti modalità ritenute in sentenza: durante l’operazione di
scarico da un camion di billette di acciaio, il Guerrieri, alla guida dell’autogru

(addetta all’imbragatura del materiale) si trovava ancora sul camion, in palese
violazione della procedura operativa che prevedeva l’allontanamento del
Sampino prima della movimentazione della gru, ed in tal modo la caviglia del
medesimo rimaneva schiacciata fra due fasci di billette (fatto del 29.3.2011).

2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione Giancarlo
Guerrieri, a mezzo dei propri difensori, lamentando quanto segue.
I) Manifesta illogicità della motivazione della sentenza.
Deduce che erroneamente la Corte di appello, nella procedura di scarico
delle sbarre di acciaio, ha escluso l’esistenza di un momento intermedio di
pretensionamento delle catene, o meglio di controllo della stabilità e tenuta del
carico, durante il quale le billette non vengono sollevate, ma si mettono in
tensione solamente le catene, alla presenza dell’autista, verificando che le
billette non si stacchino dai ganci. Sul punto ritiene che la sentenza abbia
travisato quanto processualmente emerso, disarticolando l’intero ragionamento
probatorio e rendendo la motivazione illogica, anche per non aver tenuto conto
delle deposizioni testimoniali.
Sostiene che il lavoratore non si faceva male durante la fase di sollevamento
delle catene, ma durante l’operazione di aggancio, lasciando per distrazione il
piede tra i fasci.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile, in quanto svolge essenzialmente censure in
fatto, pretendendo che la Corte di cassazione rivaluti nel merito la responsabilità
del prevenuto, asseritamente insussistente in quanto l’infortunio non sarebbe
riconducibile ad una condotta colposa del gruista ma ad una “distrazione” del
lavoratore durante l’operazione di scarico delle merci dianzi descritta.

2

deputata al sollevamento del materiale, azionava la gru quando la persona offesa

2. Giova qui ribadire che, secondo il consolidato orientamento della Suprema
Corte, il vizio logico della motivazione deducibile in sede di legittimità deve
risultare dal testo della decisione impugnata e deve essere riscontrato tra le
varie proposizioni inserite nella motivazione, senza alcuna possibilità di ricorrere
al controllo delle risultanze processuali; con la conseguenza che il sindacato di
legittimità «deve essere limitato soltanto a riscontrare l’esistenza di un logico
apparato argomentativo, senza spingersi a verificare l’adeguatezza delle
argomentazioni, utilizzate dal giudice del merito per sostanziare il suo

ex plurimis, Sez. 3, n. 4115 del 27.11.1995, dep. 1996, Rv. 203272).
Tale principio, più volte ribadito dalle varie sezioni di questa Corte, è stato
altresì avallato dalle stesse Sezioni Unite, le quali hanno precisato che esula dai
poteri della Corte di Cassazione quello di una “rilettura” degli elementi di fatto,
posti a sostegno della decisione, il cui apprezzamento è riservato in via esclusiva
al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera
prospettazione di una diversa, e per i ricorrenti più adeguata, valutazione delle
risultanze processuali (Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Rv. 207945). La Corte
regolatrice ha rilevato che anche dopo la modifica dell’art. 606 lett. e) cod. proc.
pen., per effetto della legge 20 febbraio 2006 n. 46, resta immutata la natura
del sindacato che la Corte di Cassazione può esercitare sui vizi della motivazione,
essendo rimasta preclusa, per il giudice di legittimità, la pura e semplice rilettura
degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione o l’autonoma adozione
di nuovi e diversi parametri di ricostruzione o valutazione dei fatti (Sez. 5, n.
17905 del 23/03/2006, Rv. 234109). Pertanto, in sede di legittimità, non sono
consentite le censure che si risolvono nella prospettazione di una diversa
valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito (ex multis Sez. 1,
n. 1769 del 23/03/1995, Rv. 201177; Sez. 6, n. 22445 in data 8.05.2009, Rv.
244181).

3. Nel caso in disamina la Corte territoriale ha congruamente e logicamente
motivato la conferma dell’affermazione di responsabilità del Guerrieri in ordine al
reato di lesioni colpose cagionate al Sampino, fondandosi su un dato su cui
entrambi i giudici di merito hanno convenuto (si tratta infatti di una “doppia
conforme”): la movimentazione anzitempo della gru da parte del prevenuto,
durante una fase in cui il lavoratore non si era ancora allontanato dal carico da
movimentare, collocato sul cassone del camion. In sostanza, è stato appurato
che l’imputato azionò la gru quando la persona offesa si trovava ancora sul
camion all’interno dell’area di manovra, in palese violazione della procedura
operativa prevista per le aziende coinvolte, secondo cui l’autista del camion,

3

convincimento, o la loro rispondenza alle acquisizioni processuali» (in tal senso,

dopo avere imbracato il materiale da scaricare, doveva allontanarsi dall’area di
manovra della gru; ciò che certamente avrebbe impedito il verificarsi dell’evento
lesivo in riferimento.
In questa prospettiva, la tesi difensiva in ordine ad una fase intermedia di
“pretensionamento” delle catene, estranea alla condotta dell’imputato, durante la
quale si sarebbe verificato l’infortunio per una “disattenzione” dell’autista, non è
sostenibile in cassazione – che non è giudice del fatto -, posto che la diversa
spiegazione, concordemente fornita dai giudici di merito, è comunque logica e

In tale motivazione sono esplicitamente disattese le doglianze svolte nei
motivi di appello ed in essa non si ravvisa alcuna contraddittorietà o manifesta
illogicità che la renda sindacabile in questa sede.
Infatti, nel momento del controllo di legittimità, la Corte di cassazione non
deve stabilire se la decisione di merito proponga effettivamente la migliore
possibile ricostruzione dei fatti, né deve condividerne la giustificazione, dovendo
limitarsi a verificare se questa giustificazione sia compatibile con il senso comune
e con “i limiti di una plausibile opinabilità di apprezzamento”, secondo una
formula giurisprudenziale ricorrente (Sez. 5, n. 1004 del 30/11/1999, dep. 2000,
Rv. 215745; Sez. 2, n. 2436 del 21/12/1993, dep. 1994, Rv. 196955).

4. Stante l’inammissibilità del ricorso, e non ravvisandosi assenza di colpa
nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. sent. n.
186/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali
consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria, nella misura indicata in
dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di C 2.000,00 in favore della cassa delle
ammende.
Così deciso il 15 febbraio 2018

Il ConsialThre estensore

Il Presidente

Aledro Ranaldi

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plausibile, come tale insindacabile in sede di legittimità.

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