Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 1609 del 27/05/2015


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 1609 Anno 2016
Presidente: SQUASSONI CLAUDIA
Relatore: GENTILI ANDREA

SENTENZA
Sul ricorso proposto da:
GAVAGNA Ivan, nato a Vigarano Mainarda (Fe) il 16 aprile 1953;

avverso la sentenza n. 1655 della Corte di appello di Bologna del 15 maggio 2014;

letti gli atti di causa, la sentenza impugnata e il ricorso introduttivo;

sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Andrea GENTILI;

sentito il PM, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott., Eugenio
SELVAGGI, il quale ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.

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Data Udienza: 27/05/2015

RITENUTO IN FATTO
Gavagna Ivan ha impugnato di fronte alla Corte di cassazione la sentenza
con la quale la Corte di appello di Bologna, confermando la decisione emessa
dal giudice di prime cure quanto alla dichiarazione di penale responsabilità,
anche con riferimento alla individuazione a carico del ricorrente e della sua
complice Perroux Donatella della aggravante di cui all’art. 80, comma 2, del
dPR n. 309 del 1990 ed alla valutazione in ordine alla concedibilità delle

senso più mite la pena già inflitta a suoi carico, ad anni tre e mesi 4 di
reclusione.
Nel proporre la sua impugnazione di fronte alla Corte di legittimità il
Gavagna ha contestato la sentenza della Corte di appello, sotto il profilo del
vizio di motivazione, quanto alla individuazione degli elementi costituitivi la
aggravante della ingente quantità ai sensi dell’art. 80, comma 2, del dPR n.
309 del 1990.
Ha, infatti, osservato il ricorrente che, venuto meno il sistema della
tabellazione e della dose media singola, non poteva più farsi riferimento,
come invece fatto dalla Corte territoriale, alla metodica del multiplo della dose
media singola, nella misura di 2000 volte questa, onde pervenire alla
qualificazione della quantità di sostanza stupefacente detenuta come ingente.
CONSIDERATO IN DIRMO
Il ricorso, risultato fondato deve essere perciò accolto.
E’ cosa nota che, ai fini della determinazione della nozione di ingente
quantità rilevante per la integrazione della circostanza aggravante di cui al
comma 2 dell’art. 80 del dPr n. 309 del 1990, la certamente prevalente
giurisprudenza di questa Corte si è assestata, anche a seguito dell’intervento
chiarificatore della Sezioni unite penali, nel senso di ritenere tendenzialmente
integrata la predetta fattispecie laddove la quantità detenuta sia almeno
superiore a duemila volte il valore massimo, in milligrammi (valore – soglia),
determinato per ogni sostanza nella tabella allegata al D.M. 11 aprile 2006,
ferma restando la discrezionalità del giudicante nel ravvisare gli ulteriori
elementi costitutivi della fattispecie laddove il siffatto limite risulti essere
superato (Corte di cassazione, Sezioni unite penali, 20 settembre 2012, n.
36258; idem Sezione IV penale, 17 marzo 2013, n. 10618; idem 20 ottobre
2014, n. 43771).
Tale affermazione è stata, però, di recente motivatamente messa in
discussione da questa stessa Sezione che ha, infatti, rilevato che la riferita
impostazione, come sopra evidenziato accolta dalle Sezioni Unite ed in seguito
più volte ribadita dalle Sezioni semplici, deve intendersi rapportata al sistema
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attenuanti generiche, lo aveva condannato, in tal modo rideterminando in

tabellare che il decreto legge n. 272 del 2005, convertito con modificazioni
nella legge n. 49 del 2006, aveva introdotto tramite art. 4-viciester, nel testo
unico degli stupefacenti, sostituendo alle originarie quattro tabelle, che
distinguevano le droghe leggere (tabelle 2 e 4) dalle droghe pesanti (tabelle 1
e 3), un’unica tabella relativa a tutte le sostanze stupefacenti e psicotrope
droganti.
Ritiene il Collegio che a seguito della sentenza n. 32 del 2014 della Corte

49 del 2006, fra cui quella dianzi richiamata, il legislatore ha modificato il
sistema tabellare che ne era conseguito, introducendo con il decreto legge n.
36 del 2014, convertito con modificazioni nella legge n. 79 del 2014, quattro
nuove tabelle in ordine a tali sostanze. La determinazione, pertanto, dei
presupposti per l’applicazione della aggravante della ingente quantità non può
prescindere da questa impostazione normativa differente da quanto il giudice
di merito ha considerato nel suo vaglio. Non può non rilevarsi che, in un
quadro che smentisce la ratio della normativa vigente all’epoca dello sviluppo
giurisprudenziale di cui sopra – spezzando la sostanziale equiparazione tra il
reato attinente a droghe pesanti e il reato relativo a droghe leggere, e per di
più, non si può non rilevare per completezza, enucleando come reato
autonomo, anche sotto il profilo delle modalità, e non solo dell’entità, del
trattamento sanzionatorio, la fattispecie lieve di cui al comma 5 dell’art. 73
del dPR n. 309 del 1990 – tale giurisprudenza dovrà essere rimeditata, in
considerazione dell’accresciuto tasso di modulazione normativa, difficilmente
compatibile con una interpretazione tendenzialmente soltanto aritmetica e
dunque automatica dell’aggravante dell’ingente quantità (Corte di cassazione,
Sezione III penale 4 novembre 2014, n. 45458; idem Sezione III penale, 13
giugno 2014, n. 25176).
Deve, peraltro, anche osservarsi che, nel caso ora in questione, la Corte
felsinea appare avere desunto gli ulteriori elementi idonei, ferma restando la
invalicabilità verso il basso del limite della 2000 volte il valore-soglia, alla
individuazione della ricorrenza della aggravante della ingente quantità da
fattori o non congrui (quali la diversa natura delle sostanze rinvenute nella
detenzione del ricorrente) – posto che, ai fini della individuazione della ingente
quantità, siffatta diversità o è irrilevante laddove si tratti di sostanze per le
quali vi è, come nel caso in esame, pur nella loro diversità farmacologica un
identico trattamento sanzionatorio (si trattava nel caso di hashish e
marjuana), ovvero, se si tratta di sostanze il cui possesso è oggetto di
sanzioni diverse, dovrebbe semmai comportare la autonoma considerazione
della quantità detenuta di ciascuna di esse – ovvero non significativi (come il
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costituzionale, che ha dichiarato illegittime talune disposizioni della legge n.

possesso ingiustificato di un’ingente somma di danaro da parte del Gavagna)
o, infine, non pertinenti oltre che congetturali (l’esistenza di plurimi canali di
approvvigionamento dello stupefacente).
Discende dalle le ragioni esposte, che la sentenza impugnata deve essere
annullata, ferma restando la affermazione della penale responsabilità del
prevenuto, per la sola valutazione della sussistenza dell’aggravante de qua e
per l’eventuale rimodulazione del trattamento sanzionatorio, con rinvio ad

da questa Corte.
Tenuto, altresì, conto che l’impugnazione proposta ed accolta per motivi
non esclusivamente personali ad un imputato giova anche agli altri imputati
(secondo quanto previsto dall’articolo 587, comma 1, cod. proc. pen.)
riconoscendosi l’effetto estensivo della doglianza appena esaminata anche alla
correa del Gavagna, la sentenza impugnata deve essere annullata, nei
medesimi limiti sopra evidenziati e perciò definitivamente affermata la penale
responsabilità di questa, con rinvio alla medesima Sezione sopra indicata della
Corte d’appello di Bologna, con riferimento anche alla posizione di Perroux
Donatella.

PQM
Annulla la sentenza impugnata con rinvio ad altra Sezione della Corte di
appello di Bologna limitatamente alla applicabilità della aggravante di cui
all’art. 80, comma 2, TU Stup., nei confronti di Gavagna Ivan e, per l’effetto
estensivo, anche nei confronti di Perroux Donatella.
Così deciso in Roma, il 27 maggio 2015
Il Consigliere estensore

Il Presidente

altra Sezione della Corte d’appello di Bologna che si atterrà a quanto precisato

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