Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 1609 del 20/11/2012


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 1609 Anno 2013
Presidente: SIOTTO MARIA CRISTINA
Relatore: MAZZEI ANTONELLA PATRIZIA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
1) DOGALI RICCARDO N. IL 18/05/1967
avverso la sentenza n. 669/2008 CORTE APPELLO di MILANO, del
28/03/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANTONELLA
PATRIZIA MAZZEI;

Data Udienza: 20/11/2012

RITENUTO IN FATTO

Con sentenza del 28 marzo 2012 la Corte di appello di Milano, in
parziale riforma della sentenza del Tribunale di Milano in data 21 giugno
2007, ha assolto Dogali Riccardo dal reato di cui al capo a), previsto
dall’art. 9, comma 2, legge n. 1423 del 1956, perché il fatto della
frequentazione abituale di pregiudicati non sussiste; ed ha confermato,

previsto dalla stessa norma, di cui al capo b), per aver violato l’obbligo di
soggiorno nel comune di residenza, in Baranzate, facendosi sorprendere in
Milano il 3 maggio 2005; conseguentemente la Corte ha ridotto la pena ad
anni uno di reclusione.
Avverso la suddetta sentenza ha proposto ricorso per cessazione il
Dogali tramite il difensore di fiducia, il quale deduce due motivi di ricorso:
1) carenza e contraddittorietà della motivazione circa la sussistenza
dell’elemento psicologico del reato; 2) mancanza di motivazione rispetto
all’applicazione della recidiva reiterata.

CONSIDERATO in DIRITTO

Il primo motivo di ricorso è inammissibile, perché al di là della
qualificazione data al motivo formulato, tende in realtà ad una rivisitazione
del giudizio di merito già espresso, con adeguata e coerente motivazione,
immune da vizi logici e giuridici, dal giudice di primo grado, secondo il
quale il fatto che il Dogali si fosse arbitrariamente portato a Milano per
incontrare il suo difensore di fiducia non escludeva la componente
psicologica dolosa del reato contestato, potendo l’imputato conferire col
professionista per telefono o essere raggiunto dall’avvocato in Baranzate o,
ancora, richiedere l’autorizzazione a spostarsi in Milano per incontrarlo.
Il secondo motivo di ricorso è manifestamente infondato, poiché la
recidiva non risulta applicata, avendo la Corte territoriale rideterminato la
pena, per il delitto previsto dall’art. 9, comma 2, legge n. 1423 del 1956,
nel minimo edittale di un anno di reclusione.
Alla dichiarazione di inammissibilità, che preclude la rilevanza della
prescrizione del reato compiutasi solo dopo la pronuncia della sentenza
impugnata (conforme: Sez. U, n. 32 del 22/11/2000, dep. 21/12/2000, De
Luca, Rv. 217266), consegue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la
condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in
mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della

Invece, la penale responsabilità dello stesso Dogali per analogo reato

causa di inammissibilità (Corte Cost., sent. n. 186 del 2000), anche la
condanna al versamento a favore della cassa delle ammende di una
sanzione pecuniaria che pare congruo determinare, tra il minimo ed il
massimo previsti, in euro mille.
P. Q. M.

delle spese processuali e della somma di 1.000,00 in favore della cassa
delle ammende.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, in data 20 novembre 2012.

Dichiara inammissibile li ricorso e condanna il ricorrente al pagamento

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