Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 1609 del 08/10/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 1609 Anno 2014
Presidente: CARMENINI SECONDO LIBERO
Relatore: TADDEI MARGHERITA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
CISTERNAS ROJAS JORGE ENRIQUE N. IL 28/09/1979
SANCHEZ ROJAS MAURICIO LEANDRO N. IL 19/02/1986
avverso la sentenza n. 4817/2008 CORTE APPELLO di MILANO, del
07/02/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MARGHERITA
TADDEI;

Data Udienza: 08/10/2013

R.G. 17159/2013
Motivi della decisione

Il difensore di Cisternas Rojas Jorge Enrique e Sanchez
Rojas Maurilio Leandro ricorre avverso la sentenza 07.02.2012
della Corte d’Appello di Milano che ha condannato gli imputati per

di furto in danno di Carra Valerio e per omessa esibizione dei
documenti identificativi , lamentando vizio di motivazione in
relazione alla diversa qualificazione dei fatti contestati e
mancata motivazione sul trattamento sanzionatorio .
Il ricorso è manifestamente infondato e,pertanto, inammissibile
perché si limita a reiterare pedissequamente i motivi di appello,
senza alcuna specifica critica alle argomentazioni con le quali la
Corte territoriale li ha già rigettati , ed a formulare alternative ricostruzioni dei fatti . I motivi di ricorso sono pertanto del tutto
generici.
Ai sensi dell’articolo 616 cod. proc. pen., con il
provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, l’imputato
che lo ha proposto deve essere condannato al pagamento delle
spese del procedimento, nonché – ravvisandosi profili di colpa
nella determinazione della causa di inammissibilità – al
versamento a favore della Cassa delle ammende della somma di
mille euro, così equitativamente fissata in ragione dei motivi
dedotti.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna i

ricorrenti al

pagamento delle spese del procedimento ed al versamento della
somma di € 1.000,00 , ciascuno,in favore della Cassa delle
ammende.
Così decis in o a, 08.10.2013.
Il Consiglie

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Il P

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