Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 16089 del 29/03/2018


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 16089 Anno 2018
Presidente: GALLO DOMENICO
Relatore: BORSELLINO MARIA DANIELA

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
X. Daniele nato a Taranto il 25/11/1981
avverso l’ordinanza del Tribunale di Lecce del 19 dicembre 2017.
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA DANIELA BORSELLINO
Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Giulio Romano
che ha concluso per il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO

1.Con ordinanza pronunziata il 19 dicembre 2017 il Tribunale di Lecce sezione
per il riesame, rigettava l’appello proposto nell’interesse di Daniele X.
avverso il provvedimento del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di
Lecce, con cui era stata rigettata l’istanza di revoca della misura cautelare della
custodia in carcere.
Nell’ordinanza impugnata si dà atto che nel giugno 2017 all’indagato è stata
applicata la misura della custodia in carcere, in quanto attinto da gravi indizi in
merito alla partecipazione ad una associazione a delinquere di stampo mafioso
operante nel territorio di Manduria,nonché a delitti in materia di armi e droga,
con provvedimento confermato dal Tribunale per il riesame; che i verbali di
dichiarazioni rese in sede di indagini difensive, da cui emergerebbe che tra
l’indagato e gli altri sodali coinvolti nel procedimento e in particolare, Campeggio
Antonio, soggetto che riveste ruolo apicale nel sodalizio, non vi sono più contatti
da tempo, e che da anni l’indagato è affetto da una sindrome ossessiva per la
quale è in cura e si è sottoposto ad un programma terapeutico presso il SERT,
non sono idonei a dimostrare il venir meno delle esigenze cautelari già ravvisate
nei confronti del X. e il superamento della presunzione di pericolosità in
ragione della contestazione del delitto di cui all’articolo 416 bis CP.

Data Udienza: 29/03/2018

2.Avverso il detto provvedimento ricorre il X. tramite il suo difensore
deducendo violazione dell’articolo 606 lettefa e) c.p.p. per mancanza di
motivazione. Il ricorrente lamenta che il tribunale, facendo proprie le
argomentazioni del gip, ha rigettato l’istanza di revoca della misura sulla scorta
di una motivazione “che non convince”, in quanto:
– ha evidenziato che i soggetti assunti ad informazioni risultano essere in
parte semplici conoscenti dell’indagato e in parte legati da solidi rapporti
di frequentazione, senza adeguatamente spiegare in che modo tale
condizione influirebbe sulla attendibilità delle loro dichiarazioni;

fatto che le conversazioni intercettate relative all’indagato si fermavano
ad oltre due anni prima dell’esecuzione dell’ordinanza coercitiva e dopo il
2013 non vi erano osservazioni che potessero dar conto di frequentazioni
dell’indagato con gli altri correi.
– ha sottolineato i numerosi precedenti penali del X., così
discostandosi dall’oggetto dell’impugnazione e cioè la verifica del venir
meno della specifica presunzione di pericolosità sociale legata al reato
associativo.
3.11 ricorso è inammissibile poiché manifestamente infondato.
Immune da vizi logici ed errori di diritto è il percorso argomentativo seguito dal
Tribunale nel pervenire alla decisione reitettiva, laddove ha ritenuto che gli
elementi di novità allegati dalla difesa, e cioè i verbali delle dichiarazioni rese dai
soggetti escussi in sede di investigazioni difensive, da cui emergerebbe un
generico allontanamento dell’indagato dal Campeggio, ritenuto capo del sodalizio
mafioso, non siano idonei a superare la presunzione di pericolosità sociale
connessa al delitto di partecipazione ad associazione mafiosa, già ravvisata con
provvedimento cautelare definitivo.
E’ evidente che i semplici conoscenti possono essere all’oscuro dei rapporti
criminali dell’indagato e i soggetti molto vicini al predetto possono risultare
inattendibili.
Il tribunale ha correttamente evidenziato che il ruolo di luogotenente del
Campeggio, capo del sodalizio mafioso, rivestito dal X.; gli strettissimi
rapporti intercorrenti tra l’indagato e gli altri correi raggiunti dall’ordinanza
coercitiva; le altre gravi condotte illecite allo stesso addebitate nell’ambito del
medesimo procedimento, inducono a non ritenere dimostrato in modo adeguato
il venir meno delle esigenze cautelari connesse al suo ruolo attivo e versatile nei
diversi contesti criminosi attivati dai sodali.
Nel giungere a tale conclusione, il collegio pugliese ha fatto buon governo dei
consolidati principi espressi in materia da questa Corte, e ha formulato
2

– non ha preso in considerazione quanto dedotto dalla difesa in merito al

argomentazioni logiche e coerenti con il compendio acquisito, rilevando che le
-generiche affermazioni dei soggetti escussi- non possono dimostr-are quell’effettivo
e irreversibile allontanamento dell’indagato dal contesto associativo che solo
potrebbe giustificare la revoca invocata.
Deve infatti convenirsi con i giudici di merito che la gravità delle condotte
dell’indagato e il suo ruolo di centrale rilevanza nel sodalizio, unitamente al suo
curriculum criminale di significativo spessore, non consentono di affermare la
cessazione di qualsiasi profilo di pericolosità sociale, suscettibile di superare il
giudicato cautelare formatosi all’esito della proposizione del ricorso per riesame

connessa al reato associativo.E anche a volere, in ipotesi, ritenere attenuate le
esigenze cautelari connesse al reato associativo, non sarebbe comunque possibile
applicare una misura cautelare diversa da quella custodiale,

in ragione della

presunzione assoluta di adeguatezza stabilita dal’art. 275 cod.proc.pen.
Il ricorrente non si confronta con questa specifica argomentazione del Tribunale e
si limita a ribadire le censure relative alla datazione delle condotte criminose
ascritte, che devono peraltro ritenersi precluse dal giudicato cautelare.
Si impone pertanto la dichiarazione di inammissibilità del ricorso e la conseguente
condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma che
si ritiene congrua di euro 2000 da versare in favore della cassa delle ammende

P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro 2000 alla Cassa delle Ammende.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94 comma 1 ter
disp.att. cod.proc.pen.
Motivazione semplificata.
Così deciso il 29/3/2018
Il Consigliere Estensore
Maria Daniela Borsellino

Il Presidente
enico Gallo
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.,,

avverso il provvedimento coercitivo genetico e la presunzione di pericolosità

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