Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 16089 del 18/01/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 16089 Anno 2013
Presidente: CAVALLO ALDO
Relatore: LA POSTA LUCIA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
DROGHINI LUIGI N. IL 03/05/1957
avverso l’ordinanza n. 492/2009 CORTE APPELLO di ROMA, del
13/12/2011
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUCIA LA POSTA;

Data Udienza: 18/01/2013

RITENUTO IN FATTO

1.

Con l’ordinanza indicata in epigrafe il giudice dell’esecuzione accoglieva

parzialmente l’istanza avanzata da Luigi Droghini, volta ad ottenere l’applicazione della
disciplina del reato continuato, ex art. 671 cod. proc. pen., in relazione ai reati giudicati
con le sentenze specificamente indicate.

2. Ha proposto ricorso, a mezzo del difensore di fiducia, il condannato rilevando che,
come già rappresentato con l’istanza, tutti i reati sono riconducibili al dissesto economico

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è inammissibile.
L’art. 671 cod. proc. pen. attribuisce al giudice il potere di applicare in executivis
l’istituto della continuazione e di rideterminare le pene inflitte per i reati separatamente
giudicati con sentenze irrevocabili secondo i criteri dettati dall’art. 81 cod. pen.. Tra gli
indici rivelatori dell’identità del disegno criminoso non possono non essere apprezzati la
distanza cronologica tra i fatti, le modalità della condotta, la tipologia dei reati, il bene
protetto, l’omogeneità delle violazioni, la causale, le condizioni di tempo e di luogo.
La decisione del giudice di merito, se congruamente motivata, non è sindacabile in
sede di legittimità (Sez. 5, 7.5.1992, n. 1060, Di Camillo, riv. 189980; Sez. 1, 7.7.1994,
n. 2229, Caterino, riv. 198420; Sez. 1, 30.1.1995, n. 5518, Montagna, riv. 200212).
Nella specie, le doglianze, invero generiche, del ricorrente, alla luce della
motivazione del provvedimento impugnato, sono manifestamente infondate e si risolvono
nella mera riproposizione delle argomentazioni sulle quale era fondata la

richiesta che

sono state compiutamente valutate dal giudice dell’esecuzione con motivazione immune
da vizi di coerenza e di logicità.
Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad
escludere la colpa nella determinazione della causa dl inammissibilità, al versamento a
favore della cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo
determinare in euro mille, ai sensi dell’ art. 616 cod. proc. pen..

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e al versamento della somma di euro mille in favore della cassa della
ammende.
Così •eciso, il 18 gennaio 2013.
Il Co sigliere estensore

esidente

derivato dalla bancarotta.

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