Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 16088 del 05/04/2016
Penale Sent. Sez. 3 Num. 16088 Anno 2016
Presidente: AMORESANO SILVIO
Relatore: GAI EMANUELA
SENTENZA
sul ricorso proposto da
Nincheri Alessandra, nata a Prato il 11/08/1958
avverso la sentenza del 23/03/2015 della Corte d’appello di Firenze
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Emanuela Gai;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Stefano
Tocci che ha concluso chiedendo l’annullamento della sentenza perché il fatto
non è previsto dalla legge come reato;
RITENUTO IN FATTO
Alessandra Nincheri ha proposto ricorso nei confronti della sentenza della Corte
d’appello di Firenze in data 23 marzo 2015 di condanna alla pena di mesi sei di
reclusione per il reato di cui all’art. 10 bis del d. Igs. n. 74 del 2000 in relazione
all’omesso versamento delle ritenute risultanti dalla certificazione rilasciata ai
sostituti di imposta per l’anno 2006 per l’ammontare di euro 139.442,00,
deducendo, con un primo motivo la violazione della legge penale e il vizio di
motivazione in ordine alla sussistenza del dolo del reato, in presenza di accertata
Data Udienza: 05/04/2016
crisi finanziaria e mancanza di liquidità, da cui conseguiva il fallimento della
società, situazione che è riconducibile alla forza maggiore che, come tale,
esclude il dolo del reato; con il secondo motivo eccepisce la prescrizione del
reato.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Va preliminarmente considerato che l’art. 7 del d.lgs. 24/09/2015 n. 158,
senso di attribuire rilevanza penale, elevando il precedente limite, unicamente
alle condotte di omesso versamento dell’imposta per un ammontare superiore ad
euro 150.000 per ciascun periodo di imposta; va aggiunto che tale modifica, in
quanto comportante una disposizione più favorevole rispetto alla precedente, si
applica, ex art. 2, comma 4, c.p., anche ai fatti posti in essere
antecedentemente.
Ciò posto, nella specie, l’ammontare non versato è, come da contestazione, pari
ad euro 139.442,00, importo inferiore al limite di legge di cui sopra.
Conseguentemente, la sentenza impugnata va annullata senza rinvio con la
formula «il fatto non sussiste» posto che la soglia di rilevanza penale suddetta
deve ritenersi elemento costitutivo del fatto di reato, contribuendo la stessa a
definirne il disvalore (in tal senso, tra le altre, oltre a Sez. U., n. 37954 del
25/05/2011, Orlando, Rv. 250975, da ultimo, Sez. 3, n. 3098/16 del
05/11/2015, Vanni, non ancora massimata).
P. Q. M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il fatto non sussiste.
Così deciso il 05/04/2016
entrato in vigore in data 22/10/2015, ha modificato il predetto art. 10 bis cit. nel