Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 16087 del 29/03/2018


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 16087 Anno 2018
Presidente: GALLO DOMENICO
Relatore: BORSELLINO MARIA DANIELA

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Di Silvio Pasquale nato 1’1/2/1991 a Celano
avverso l’ordinanza del Tribunale di L’Aquila dell’8 gennaio 2018 .
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA DANIELA BORSELLINO
Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Giulio
Romano che ha concluso per il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO

1.Con ordinanza pronunziata 1’8 gennaio 2018 il tribunale di L’Aquila sezione per
il riesame, rigettava l’appello proposto nell’interesse di di Silvio Pasquale avverso
l’ordinanza del giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Avezzano, con
cui è stata rigettata l’istanza di sostituzione della misura cautelare della custodia
in carcere con quella degli arresti domiciliari.
Nell’ordinanza impugnata si dà atto che con provvedimento del 6 ottobre 2017 è
stata applicata all’indagato la misura della custodia in carcere per i reati di rapina
pluriaggravata, commessi il 22 ottobre 2016 e il 17 dicembre 2016 in concorso
con altri soggetti. Il collegio giudicante ha rilevato che il quadro indiziario, già
convalidato dal Tribunale del riesame, non è stato in alcun modo modificato.
Quanto alle esigenze cautelari, l’unico elemento di novità dedotto dall’appellante
è dato dalle condizioni di salute dell’imputato, comprovate dal diario clinico e da
una consulenza di parte, da cui risulta che il predetto è affetto da depressione,
ma tali condizioni, seppur preoccupanti, non sono state ritenute incompatibili con
la detenzione carceraria.

Data Udienza: 29/03/2018

2.Avverso il detto provvedimento ricorre il Di Silvio tramite il suo difensore
deducendo:
1)Violazione di legge e vizio di motivazione, nonché nullità della decisione per
motivazione apparente. Il ricorrente lamenta che le scarne argomentazioni poste
a fondamento del tessuto motivazionale del provvedimento del tribunale non
giustificano la conferma della misura cautelare, in ragione della grave malattia
da cui è affetto l’indagato, che dalla relazione medico-legale di parte risulta
avere sviluppato un disturbo psicotico, con conseguenti ripercussioni organiche,
destinato a peggiorare nel contesto di reclusione.

sarebbe limitato a formulare asserzioni del tutto immotivate, respingendo le
doglianze della difesa.
2)Violazione di legge e vizio di motivazione poiché le argomentazioni del
tribunale non giustificano, stante le gravi condizioni di salute accertate, il rigetto
della istanza di sostituzione della misura cautelare più grave con quella degli
arresti domiciliari.
3)Violazione di legge vizio di motivazione in merito al requisito della
proporzionalità e dell’adeguatezza della misura cautelare prevista dall’articolo
275 c.p.p., dovendosi ritenere che la misura cautelare mantenuta all’imputato
sia eccessivamente afflittiva.

Considerato in diritto

1.11 ricorso è inammissibile poiché generico.
La doglianza relativa alla mera apparenza della motivazione non risulta fondata
poiché il tribunale ha adeguatamente esposto le ragioni poste a fondamento del
rigetto, mediante una esposizione sintetica ma esaustiva.
Il ricorrente,di contro, con il secondo motivo di ricorso, si limita a ribadire le
doglianze avanzate con il gravame proposto, senza confrontarsi con le specifiche
argomentazioni formulate dal tribunale e pretenderebbe che questa corte,
sostituendosi alle valutazioni non illogiche né meramente apparenti del tribunale,
pervenga ad una diversa valutazione dei documenti acquisiti.
Neppure si rinvengono nella motivazione del tribunale vizi di illogicità o di
contraddittorietà intrinseca, poiché i giudici di merito hanno evidenziato come,
sulla base delle informazioni acquisite, le condizioni di salute dell’indagato, pur
preoccupanti, non sono al momento tali da risultare incompatibili con il regime
carcerario e che il predetto assume regolarmente la terapia farmacologica ed è
attentamente monitorato con frequenti visite psichiatriche e ricoveri ospedalieri,

2

Di fronte alle argomentate considerazioni del consulente di parte il tribunale si

nonché con sottoposizione a grande sorveglianza per scongiurare il rischio di
suicidio, ritenuto comunque di livello contenuto.
Anche la terza censura relativa alla proporzionalità e adeguatezza della misura
cautelare applicata appare manifestamente infondata, poiché il tribunale ha
evidenziato che, in presenza del cosiddetto “giudicato cautelare”, l’unico
elemento di novità allegato dalla difesa è costituito dalle rassegnate condizioni di
salute dell’imputato, che non sono tali da apparire incompatibili con il regime
carcerario e che pertanto non incidono sul giudizio di proporzionalità e
adeguatezza della misura scelta dal G.I.P. e confermata dal Tribunale.

di inammissibilità del ricorso e la conseguente condanna del ricorrente al
pagamento delle spese processuali e della somma che si ritiene congrua di euro
2000 da versare in favore della Cassa delle ammende

P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro 2000 alla Cassa delle Ammende.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94 comma 1 ter
disp.att. cod.proc.pen.
Motivazione semplificata
Così deciso il 29/3/2018
Il Consigliere Estensore
Mare Yniela Borsellino

Il Presidente
Dojienico Gall

La manifesta infondatezza dei motivi di impugnazione impone la dichiarazione

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