Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 16087 del 05/04/2016


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 16087 Anno 2016
Presidente: AMORESANO SILVIO
Relatore: RICCARDI GIUSEPPE

SENTENZA

sul ricorso proposto da
Zanzottera Federico, nato a Sedriano (MI) il 11/05/1956;

avverso la sentenza del 05/02/2014 della Corte di Appello di Milano

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Giuseppe Riccardi;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Stefano
Tocci, che ha concluso chiedendo l’annullamento senza rinvio perché il fatto non
è previsto dalla legge come reato;
udito il difensore, Avv. Stefania Lazzati, che ha concluso chiedendo
l’accoglimento del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Zanzottera Federico ha proposto ricorso nei confronti della sentenza della
Corte di Appello di Milano emessa in data 05/02/2014 di condanna alla pena di
mesi nove di reclusione, per il reato di cui all’art. 10 ter del d.lgs. n. 74 del 2000
in relazione all’omesso versamento IVA per l’anno 2005 per l’ammontare di euro
127.390,00, deducendo i seguenti vizi:

Data Udienza: 05/04/2016


1) nullità della sentenza per omessa citazione dell’imputato;
2) nullità della sentenza per violazione del divieto di reformatio in peius;
3) nullità della sentenza per mancanza dei requisiti del dispositivo;
4) violazione di legge in relazione al dolo;
5) mancata assunzione di una prova decisiva;
6) violazione di legge in ordine al trattamento sanzionatorio ed al mancato
riconoscimento delle attenuanti generiche nella massima estensione;

CONSIDERATO IN DIRITTO

Va preliminarmente considerato che l’art. 8 del d.lgs. 24/09/2015 n. 158,
entrato in vigore in data 22/10/2015, ha modificato il predetto art. 10 ter cit. nel
senso di attribuire rilevanza penale, elevando il precedente limite, unicamente
alle condotte di omesso versamento dell’imposta per un ammontare superiore ad
euro 250.000,00 per ciascun periodo di imposta; va aggiunto che tale modifica,
in quanto comportante una disposizione più favorevole rispetto alla precedente,
si applica, ex art. 2, comma 4, cod. pen., anche ai fatti posti in essere
antecedentemente.
Ciò posto, nella specie, l’ammontare non versato è, come da contestazione,
pari ad euro 127.390,00, importo inferiore al limite di legge di cui sopra.
Conseguentemente, la sentenza impugnata va annullata senza rinvio con la
formula «il fatto non sussiste» posto che la soglia di rilevanza penale suddetta
deve ritenersi elemento costitutivo del fatto di reato, contribuendo la stessa a
definirne il disvalore (in tal senso, tra le altre, oltre a Sez. U., n. 37954 del
25/05/2011, Orlando, Rv. 250975, da ultimo, Sez. 3, n. 3098/16 del
05/11/2015, Vanni, non ancora massimata).

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il fatto non sussiste.

Così deciso in Roma il 05/04/2016

Il Consigliere estensore

Il Presidente

3) richiesta di applicazione dell’art. 131 bis cod. pen. .

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