Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 16086 del 05/04/2016


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 16086 Anno 2016
Presidente: AMORESANO SILVIO
Relatore: GAI EMANUELA

SENTENZA

sul ricorso proposto da
Maccioni Giovanna, nata a Oristano il 30/12/1963

avverso la sentenza del 06/07/2015 della Corte d’appello di Cagliari

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Emanuela Gai;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Stefano
Tocci ,che ha concluso chiedendo l’annullamento della sentenza perché il fatto
non è previsto dalla legge come reato;

RITENUTO IN FATTO

Giovanna Maccioni ha proposto ricorso nei confronti della sentenza della Corte
d’appello di Cagliari in data 6 luglio 2015 di conferma della sentenza del
Tribunale di Cagliari che l’aveva condannata alla pena di mesi sei di reclusione
per il reato di cui all’art. 10-ter del d. Igs. n. 74 del 2000 in relazione all’omesso
versamento di Iva per l’anno 2006 per l’ammontare di euro 158.788,00,
deducendo la violazione della legge penale in relazione alla mancanza del dolo in

Data Udienza: 05/04/2016

presenza della situazione di crisi economica in cui versava la società che ha
impedito di adempiere all’obbligazione tributaria.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Va preliminarmente considerato che l’art. 8 del d.lgs. 24/09/2015 n. 158,
entrato in vigore in data 22/10/2015, ha modificato il predetto art. 10 ter cit. nel
senso di attribuire rilevanza penale, elevando il precedente limite, unicamente

euro 250.000 per ciascun periodo di imposta; va aggiunto che tale modifica, in
quanto comportante una disposizione più favorevole rispetto alla precedente, si
applica, ex art. 2, comma 4, c.p., anche ai fatti posti in essere
antecedentemente.
Ciò posto, nella specie, l’ammontare non versato è, come da contestazione, pari
ad euro 158.788,00, importo inferiore al limite di legge di cui sopra.
Conseguentemente, la sentenza impugnata va annullata senza rinvio con la
formula «il fatto non sussiste» posto che la soglia di rilevanza penale suddetta
deve ritenersi elemento costitutivo del fatto di reato, contribuendo la stessa a
definirne il disvalore (in tal senso, tra le altre, oltre a Sez. U., n. 37954 del
25/05/2011, Orlando, Rv. 250975, da ultimo, Sez. 3, n. 3098/16 del
05/11/2015, Vanni, non ancora massimata).

P. Q. M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il fatto non sussiste.
Così deciso il 05/04/2016

alle condotte di omesso versamento dell’imposta per un ammontare superiore ad

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