Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 16085 del 29/03/2018


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 16085 Anno 2018
Presidente: GALLO DOMENICO
Relatore: SGADARI GIUSEPPE

SENTENZA

Sul ricorso proposto da:
Chiaro Giuseppe, nato a Napoli il 30/06/1985,
avverso l’ordinanza del 15/12/2017 del Tribunale di Napoli;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione della causa svolta dal consigliere Giuseppe Sgadari;
udito il Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto Procuratore generale Giulio
Romano, che ha chiesto il rigetto del ricorso;

RITENUTO IN FATTO

1. Con il provvedimento in epigrafe, il Tribunale di Napoli confermava l’ordinanza
emessa dalla Corte di Appello di Napoli il 13/09/2017, che aveva rigettato la
richiesta di sostituzione della misura della custodia cautelare in carcere applicata
al ricorrente in relazione ai reati di rapina e lesioni personali.
2.

Ricorre per cassazione Giuseppe Chiaro, a mezzo del suo difensore,

deducendo violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla ritenuta
attualità del pericolo di reiterazione dei reati ed alla adeguatezza della misura.
1

Data Udienza: 29/03/2018

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è infondato.
Il ricorrente deduce argomenti di merito, con i quali non si confronta
adeguatamente con il contenuto dell’ordinanza impugnata, nella parte in cui la
Corte di Appello ha tratto il giudizio di concretezza ed attualità del pericolo di
reiterazione dei reati traendolo dalla gravità dei reati per i quali l’imputato ha

negativa del ricorrente, gravato da “plurimi e allarmanti” precedenti penali anche
specifici, dalla presenza di ulteriori procedimenti in corso per gravi reati.
Elementi dai quali ha tratto il convincimento, implicitamente deducibile dalla
motivazione del provvedimento, che ogni misura coercitiva meno grave, ivi
compresa quella degli arresti domiciliari anche con l’ausilio del braccialetto
elettronico, non sarebbe idonea a sconfiggere l’evidente propensione del
ricorrente al delitto, avuto riguardo alla frequenza con la quale egli ha commesso
reati nel tempo.
Peraltro, il ricorso, che non contesta nessuno dei dati oggettivi posti in luce dal
Tribunale, è anche generico in ordine alla indicazione della distanza temporale
dai fatti quale requisito per ritenere inesistente l’attualità del pericolo di
reiterazione, dovendosi sottolineare che i fatti risultano essere stati commessi in
periodo recente, nel maggio del 2016 e che l’originaria richiesta di sostituzione
della misura faceva leva soltanto sul tempo trascorso in regime detentivo quale
causa di affievolimento delle esigenze, elemento che la Corte ha implicitamente
svalorizzato rispetto a quelli presi in considerazione e con esso incompatibili.
Si deve rammentare, peraltro, come sia ormai consolidato l’orientamento di
questa Corte, cui il Collegio aderisce, secondo cui, in tema di esigenze cautelari,
il pericolo di recidiva è attuale ogni qual volta sia possibile una prognosi in ordine
alla ricaduta nel delitto che indichi la probabilità di devianze prossime all’epoca in
cui viene applicata la misura, seppur non specificamente individuate, né
tantomeno imminenti, ovvero immediate; ne consegue che il relativo giudizio
non richiede la previsione di una specifica occasione per delinquere, ma una
valutazione prognostica fondata su elementi concreti, desunti dall’analisi della
personalità dell’indagato (valutabile anche attraverso le modalità del fatto per cui
si procede), sia dall’esame delle concrete condizioni di vita di quest’ultimo (Sez.
2, n. 47891 del 07/09/2016, Vicini, Rv. 268366; Sez. 2, n. 53645 del
08/09/2016, Lucà, Rv. 278977; Sez. 2, n. 11511 del 14/12/2016, dep. 2017,
Verga, RV. 269684; Sez. 5, n. 33004 del 03/05/2017, Cimieri, Rv. 271216).

riportato condanna nei due gradi del giudizio, dalla personalità altamente

Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle
spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1-ter
disp.att. cod. proc. pen..

Il Consigliere estensore
Giuseppe Sgadari

Il Presidente
D94lenico Gallo

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Così deliberato in Roma, udienza in camera di consiglio del 29.03.2018.

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