Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 16085 del 05/04/2016
Penale Sent. Sez. 3 Num. 16085 Anno 2016
Presidente: AMORESANO SILVIO
Relatore: GAI EMANUELA
SENTENZA
sul ricorso proposto da
Zanna Maria Assunta, nata a Morro d’Oro il 23/03/1964
avverso la sentenza del 30/11/2014 della Corte d’appello di L’Aquila
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Emanuela Gai;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Stefano
Tocci, che ha concluso chiedendo l’annullamento della sentenza perché il fatto
non è previsto dalla legge come reato;
RITENUTO IN FATTO
Maria Assunta Zanna ha proposto ricorso nei confronti della sentenza della Corte
d’appello di L’Aquila in data 30 novembre 2014 di conferma della sentenza del
Tribunale di Teramo che l’aveva condannata alla pena di mesi nove di reclusione
per il reato di cui all’art. 10 ter del d. Igs. n. 74 del 2000 in relazione all’omesso
versamento di Iva per l’anno 2006 per l’ammontare di euro 140.855,00,
deducendo l’inosservanza della legge penale in relazione all’art. 10- ter d.lgs 10
marzo 2000, n. 74 cit alla luce della sentenza della Corte Costituzionale n. 80 del
Data Udienza: 05/04/2016
2014, sicchè l’omissione del versamento Iva essendo inferiore e € 103.291,38
non era più prevista dalla legge come reato, con il secondo motivo il vizio di
motivazione in relazione al dolo del reato e al diniego di riconoscimento delle
circostanze attenuanti generiche.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Va preliminarmente considerato che l’art. 8 del d.lgs. 24/09/2015 n. 158,
senso di attribuire rilevanza penale, elevando il precedente limite, unicamente
alle condotte di omesso versamento dell’imposta per un ammontare superiore ad
euro 250.000 per ciascun periodo di imposta; va aggiunto che tale modifica, in
quanto comportante una disposizione più favorevole rispetto alla precedente, si
applica, ex art. 2, comma 4, c.p., anche ai fatti posti in essere
antecedentemente.
Ciò posto, nella specie, l’ammontare non versato è, come da contestazione, pari
ad euro 140.855,00, importo inferiore al limite di legge di cui sopra.
Conseguentemente, la sentenza impugnata va annullata senza rinvio con la
formula «il fatto non sussiste» posto che la soglia di rilevanza penale suddetta
deve ritenersi elemento costitutivo del fatto di reato, contribuendo la stessa a
definirne il disvalore (in tal senso, tra le altre, oltre a Sez. U., n. 37954 del
25/05/2011, Orlando, Rv. 250975, da ultimo, Sez. 3, n. 3098/16 del
05/11/2015, Vanni, non ancora massimata).
P. Q. M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il fatto non sussiste.
Così deciso il 05/04/2016
entrato in vigore in data 22/10/2015, ha modificato il predetto art. 10 ter cit. nel