Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 16084 del 29/03/2018


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 16084 Anno 2018
Presidente: GALLO DOMENICO
Relatore: BORSELLINO MARIA DANIELA

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Trombacca Leonardo nato a Manduria il 26 gennaio 1980
avverso l’ordinanza del Tribunale di Lecce del 10 novembre 2017.
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Maria Daniela Borsellino
Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale,Giulio
Romano che ha concluso per il rigetto del ricorso.
Udito l’avv. Vozzo in sostituzione dell’avv. Ciocia che insiste nel ricorso.
RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO

1.Con ordinanza pronunziata il 10 novembre 2017 il Tribunale di Lecce sezione
per il riesame, ha rigettato l’appello proposto nell’interesse di
Trombacca

Leonardo

avverso l’ordinanza del Giudice per le indagini preliminari del

Tribunale di Lecce, con cui era stata rigettata l’istanza di sostituzione della
misura cautelare della custodia in carcere con quella degli arresti domiciliari.
Nell’ordinanza impugnata si dà atto che nel giugno 2017 all’indagato è stata
applicata la misura della custodia in carcere, in quanto attinto da gravi indizi in
merito, tra l’altro, alla partecipazione ad un’associazione a delinquere di stampo
mafioso qualificata come frangia della Sacra Corona Unita, operante nel territorio
di Manduria,ed altri reati satellite, e che tale provvedimento coercitivo è stato
confermato dal Tribunale per il riesame; che non sono stati offerti elementi di
novità tali da indurre ad una rivisitazione delle valutazioni espresse dal tribunale
in merito alla gravità del quadro indiziario a carico del Trombacca con il
provvedimento emesso in sede di riesame il 28 luglio 2017, che vien
sinteticamente richiamato.

Data Udienza: 29/03/2018

Quanto alle esigenze cautelari il tribunale rileva che la difesa non ha allegato
nuovi elementi di valutazione idonei a superare la presunzione-di pericolosità
sociale esistente ex art. 275 comma terzo c.p.p. nei confronti dell’indagato del
delitto di associazione di tipo mafioso.
2.Avverso il detto provvedimento ricorre il Trombacca tramite il suo difensore
deducendo:
1)manifesta carenza della motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza dei
gravi indizi di colpevolezza in relazione alla condotta di partecipazione del
Trombacca al sodalizio mafioso. Il ricorrente ribadisce le censure formulate in

dell’indagato, criticando le argomentazioni formulate con il provvedimento
emesso dal Tribunale ex art. 309 cod.proc. pen.;
2)violazione di legge in relazione agli artt. 274 e 275 cod.proc.pen. e vizio di
motivazione con riferimento alla sussistenza delle esigenze cautelari.
L’ordinanza impugnata ha affermato che non sussistono elementi idonei a vincere
la presunzione di pericolosità sociale connessa al reato di partecipazione ad
associazione a delinquere di stampo mafioso, ma non avrebbe considerato il più
recente orientamento della giurisprudenza di legittimità, secondo il quale la
presunzione relativa di adeguatezza della custodia in carcere si attenua quando
intercorre un considerevole lasso di tempo tra l’emissione della misura e i fatti
contestati all’indagato ed è onere del giudice motivare la attualità delle ragioni
cautelari. Il ricorrente sottolinea che il reato associativo è stato contestato come
commesso “fino a dicembre 2014 e con permanenza” e lamenta che il Tribunale
non abbia fornito alcuna motivazione in merito all’attualità della esigenza
cautelare.
3.11 ricorso è inammissibile poiché manifestamente infondato .
Il percorso argomentativo seguito dal Tribunale nel pervenire alla decisione
reitettiva è immune da vizi logici ed errori di diritto, laddove ha ritenuto
insussistenti elementi di novità suscettibili di superare il giudicato cautelare
formatosi all’esito della proposizione del ricorso per riesame avverso il
provvedimento coercitivo genetico.
Nel giungere a tale conclusione, il Tribunale ha fatto buon governo dei consolidati
principi espressi in materia da questa Corte, secondo cui le ordinanze in materia
cautelare, quando siano esaurite le impugnazioni previste dalla legge, hanno
efficacia preclusiva “endoprocessuale” riguardo alle questioni esplicitamente o
implicitamente dedotte, con la conseguenza che una stessa questione, di fatto o
di diritto, una volta decisa, non può essere riproposta, neppure adducendo
argomenti diversi da quelli già presi in esame (ex plurimis Cass. Sez. 6^, n. 7375

2

sede di appello e invoca una rivalutazione del quadro indiziario posto a carico

.,

del 03/12/2009 Rv. 246026; Cass. Sez. U, n.

14535 del 19/12/2006 Rv.

235908).
Nel caso in esame con il ricorso il difensore si limita a reiterare censure in merito
alla gravità del quadro indiziario, già ampiamente esaminate e respinte da parte
del Tribunale del riesame ed anche di questa Corte di legittimità con
provvedimento definitivo dell’8/2/2018.
3.Relativamente alle esigenze cautelari, deve premettersi che l’art. 275, comma
3, cod. proc. pen. prevede per il delitto di cui all’art. 416-bis cod. pen., all’esito
dei plurimi interventi della Corte costituzionale, una doppia presunzione cautelare

presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari e quella assoluta di
adeguatezza della sola misura custodiale carceraria, la prima sola delle quali può
essere vinta qualora ex actis risulti l’insussistenza dei pericula libertatis.
E’ stato precisato, in una fattispecie relativa a contestazione dell’associazione “in
forma chiusa”, risalente a circa sette anni prima, che “In tema di custodia
cautelare in carcere applicata, ai sensi dell’art. 275, comma 1-bis, cod. proc.
pen., nei confronti del condannato per il delitto di associazione di tipo mafioso,
per il quale l’art. 275, comma terzo, cod. proc. pen. pone una presunzione
relativa di sussistenza delle esigenze cautelari, e solo qualora intercorra un
considerevole lasso di tempo tra l’emissione della misura e i fatti contestati in via
provvisoria all’indagato, il giudice ha l’obbligo di motivare puntualmente, su
impulso di parte o d’ufficio, in ordine alla rilevanza del tempo trascorso, da
valutare in relazione alla connotazione della consorteria ed al ruolo rivestito
dall’indagato, sull’esistenza e sull’attualità delle esigenze cautelari, anche nel
caso in cui non risulti una dissociazione espressa dal sodalizio”. (Sez. 6, n. 25517
del 11/05/2017 – dep. 22/05/2017, Fazio, Rv. 27034201).
Ma tale orientamento afferma che, qualora intercorra un considerevole lasso di
tempo tra l’emissione della misura e i fatti contestati in via provvisoria
all’indagato, il giudice ha l’obbligo di motivare puntualmente, su impulso di parte
o d’ufficio, in ordine alla rilevanza del tempo trascorso sull’esistenza e
sull’attualità delle esigenze cautelari (Sez. 5, n. 52628 del 23/09/2016, Gallo e
altri, Rv. 268727; nello stesso senso, Sez. 4, n. 20987 del 27/01/2016, C e altri,
Rv. 266962); che porti ad escludere l’attualità del pericolo di reiterazione, anche
se non risulti una dissociazione espressa dal sodalizio (Sez. 5, n. 36569 del
19/07/2016, Cosentino, Rv. 267995).
Nel caso in esame il tribunale ha correttamente affermato che in presenza della
presunzione di pericolosità sociale connessa al reato di partecipazione ad
associazione mafiosa e in assenza di nuovi elementi istruttori da cui desumere
che il Trombacca abbia rescisso il suo legame con l’organizzazione, le esigenze

3

nei confronti della persona raggiunta da gravi indizi di colpevolezza, ossia la

cautelari già ravvisate nell’ordinanza genetica divenuta definitiva, non possono
ritenersi cessate o affievolite per il- mero decorso del tempo, in assenza di fatti
nuovi che impongano una diversa valutazione delle stesse.
Il ricorrente non si confronta con questa motivazione del tutto condivisibile e
immune da errori, ma si limita a reiterare le doglianze formulate con l’appello,
trascurando che anche relativamente alle esigenze cautelari si è già formato un
giudicato, sia pure rebus sic stantibus,

che può essere modificato solo in

presenza di specifici fatti nuovi, che la difesa non allega, e che in ogni caso opera
la presunzione assoluta di idoneità della misura della custodia cautelare in

consentita la sostituzione della più grave misura coercitiva con quella domiciliare.
In conclusione le censure difensive appaiono manifestamente infondate.
4. Si impone pertanto la dichiarazione di inammissibilità del ricorso e la
conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e
della somma che si ritiene congrua di euro 2000 da versare in favore della cassa
delle ammende

P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro 2000 in favore della Cassa delle
Ammende.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94 comma 1 ter
disp.att. cod.proc.pen.
Motivazione semplificata.
Così deciso il 29/3/2018
Il Consigliere stensore
Mari. i

.

ela Borsellino

Il Presidente

A

nenico Gallo

carcere, sicchè anche in presenza di esigenze cautelari affievolite, non è

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