Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 16083 del 05/04/2016


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 16083 Anno 2016
Presidente: AMORESANO SILVIO
Relatore: GAI EMANUELA

SENTENZA

sul ricorso proposto da
Di Renzo Domenico, nato a Celano il 28/07/1968

avverso la sentenza del 17/09/2014 della Corte d’appello di L’Aquila

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Emanuela Gai;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Stefano
Tocci che ha concluso chiedendo l’annullamento della sentenza perché il fatto
non è previsto dalla legge come reato;

RITENUTO IN FATTO

Domenico Di Renzo ha proposto ricorso nei confronti della sentenza della Corte
d’appello di L’Aquila, in data 17 settembre 2014, di condanna alla pena di mesi
sei di reclusione per il reato di cui all’art. 10 bis del d. Igs. n. 74 del 2000 in
relazione all’omesso versamento delle ritenute risultanti dalla certificazione
rilasciata ai sostituti di imposta, per l’anno 2006, per l’ammontare di euro
53.403,00, deducendo, con un primo motivo la violazione della legge penale in
ordine alla sussistenza del reato in assenza di prova sulla effettiva

Data Udienza: 05/04/2016

corresponsione delle retribuzioni ai lavoratori; con il secondo motivo l’illogicità
della motivazione in relazione alla sussistenza dell’elemento soggettivo, la corte
avrebbe illogicamente argomentato la colpevolezza dell’imputato in presenza di
accertata crisi finanziaria e mancanza di liquidità, situazione riconducibile alla
forza maggiore che, come tale, esclude il dolo del reato.

CONSIDERATO IN DIRITTO

entrato in vigore in data 22/10/2015, ha modificato il predetto art. 10 bis cit. nel
senso di attribuire rilevanza penale, elevando il precedente limite, unicamente
alle condotte di omesso versamento dell’imposta per un ammontare superiore ad
euro 150.000 per ciascun periodo di imposta; va aggiunto che tale modifica, in
quanto comportante una disposizione più favorevole rispetto alla precedente, si
applica, ex art. 2, comma 4, c.p., anche ai fatti posti in essere
antecedentemente.
Ciò posto, nella specie, l’ammontare non versato è, come da contestazione, pari
ad euro 53.403,00, importo inferiore al limite di legge di cui sopra.
Conseguentemente, la sentenza impugnata va annullata senza rinvio con la
formula «il fatto non sussiste» posto che la soglia di rilevanza penale suddetta
deve ritenersi elemento costitutivo del fatto di reato, contribuendo la stessa a
definirne il disvalore (in tal senso, tra le altre, oltre a Sez. U., n. 37954 del
25/05/2011, Orlando, Rv. 250975, da ultimo, Sez. 3, n. 3098/16 del
05/11/2015, Vanni, non ancora massimata).

P. Q. M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il fatto non sussiste.
Così deciso il 05/04/2016

Va preliminarmente considerato che l’art. 7 del d.lgs. 24/09/2015 n. 158,

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