Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 16082 del 28/03/2018
Penale Ord. Sez. 2 Num. 16082 Anno 2018
Presidente: DAVIGO PIERCAMILLO
Relatore: CIANFROCCA PIERLUIGI
ORDINANZA
sul ricorso proposto da Bohi Mohamd, nato in Marocco il 25.1.1991,
elett.te presso l’Avv. Stefano Brandina,
contro la sentenza del Tribunale di Rimini del 19.7.2017;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere dott. Pierluigi Cianfrocca.
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con sentenza del 19.7.2017 il Tribunale di Rimini applicava a Bohi
Mohamd, su richiesta dell’imputato e con il consenso del Pubblico Ministero, in
relazione ai reati di rapina impropria e lesioni personali aggravate dal vincolo
teleologico, ritenuta la continuazione tra gli stessi fatti e riconosciute al
prevenuto le circostanze attenuanti generiche con giudizio di equivalenza rispetto
alle contestate aggravanti ed alla pur ritenuta recidiva, la pena finale di anni 2 di
reclusione ed Euro 400 di multa, ordinandone infine la espulsione dal territorio
dello Stato;
2. ricorre per Cassazione, tramite il difensore, Mohamd Bohi, lamentando
nullità della impugnata sentenza per violazione dell’art. 129 cod. proc. pen.;
rileva, in particolare, che il Tribunale aveva erroneamente escluso di poter
procedere al proscioglimento dell’imputato pur in presenza di un quadro
accusatorio a suo avviso obiettivamente carente e lacunoso avendo motivato sul
punto attraverso un generico riferimento alla relazione di servizio dell’ufficiale di
PG che aveva proceduto all’arresto ed alle dichiarazioni delle persone presenti,
queste ultime dal contenuto del tutto inconcludente e non in grado di contrastare
la versione offerta dal prevenuto;
Data Udienza: 28/03/2018
3. il ricorso è inammissibile alla luce del costante ed univoco orientamento
della giurisprudenza di questa Corte secondo cui, in tema di patteggiamento, la
motivazione della sentenza in relazione alla mancanza dei presupposti per
l’applicazione dell’art 129 cod. proc. pen. può anche essere meramente
enunciativa, poiché la richiesta di applicazione della pena deve essere
considerata come ammissione del fatto ed il giudice deve pronunciare sentenza
di proscioglimento solo qualora dagli atti risultino elementi tali da imporre di
superare la presunzione di colpevolezza che il legislatore ricollega proprio alla
Pen., 2, 6.10.2015 n. 41.785, Ayari).
4. L’inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., della
somma di Euro 2.000 in favore della Cassa delle Ammende.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento
delle spese processuali e della somma di Euro 2.000 in favore della Cassa delle
Ammende.
Così deciso in Roma il 28 marzo 2018
tensore
Il Presidente
Piercamillo avigo
formulazione della richiesta di applicazione della pena (cfr., tra le tante, Cass.