Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 16080 del 28/03/2018


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 16080 Anno 2018
Presidente: DAVIGO PIERCAMILLO
Relatore: CIANFROCCA PIERLUIGI

SENTENZA
sul ricorso proposto nell’interesse di:
Ndiaye Papa, nato in Senegal il 21.10.1966,
contro l’ordinanza del Tribunale di Salerno del 28.9.2017;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere dott. Pierluigi Cianfrocca;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale
dott. Pietro Molino, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso;
udito l’Avv. Francesco Anelli, in sostituzione dell’Avv. Vincenzo Vigliante,
in difesa del ricorrente, che ha concluso riportandosi ai motivi e per
l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con provvedimento del 28.9.2017 il Tribunale di Salerno respingeva
l’istanza di riesame proposta nell’interesse dell’odierno ricorrente contro il
decreto di convalida del sequestro emesso dal Pubblico Ministero in data
17.7.2017 relativo alla apprensione di 34 paia di calzature sportive e di 894
supporti audiovisivi privi del marchio SIAE di cui al verbale della GdF di Salerno
del 16.7.2017 e motivato con la necessità di svolgere accertamenti tecnici sui
beni stessi, in relazione ai reati di cui agli artt. 648 cod. pen. e 171ter della legge
633 del 1941; richiamati i termini dell’apprezzamento in punto di

fumus

consentito in questa fase, osservava che il provvedimento risultava coerente con
le esigenze di natura probatoria legate alla necessità di verificare l’origine della
merce di cui l’indagato non aveva saputo dare contezza;

Data Udienza: 28/03/2018

2. ricorre per Cassazione, tramite il difensore, Ndiaye Papa, lamentando
inosservanza ovvero erronea applicazione della legge penale e mancanza o
manifesta illogicità della motivazione del provvedimento impugnato; rileva, in
proposito, che il Tribunale ha ritenuto legittima la motivazione del
provvedimento del PM che, lungi dal dar conto delle specifiche esigenze
investigative in grado di giustificare la adozione della misura, si è di fatto limitato
a richiamare la formula contenuta nel testo normativo con un riferimento
stereotipo slegato dalla concreta realtà processuale tanto che nel fascicolo

di cui all’art. 415bis cod. proc. pen. e nessuna traccia di accertamenti di natura
tecnica o meno; di qui, aggiunge, la funzione sostanzialmente preventiva del
sequestro che, tuttavia, è stato adottata al di fuori della ordinaria e legittima
sequenza procedimentale.
3. Il ricorso è inammissibile.
Con provvedimento del 17.7.2017, il PM presso il Tribunale di Salerno
aveva convalidato il sequestro eseguito da personale della GdF a carico di Ndiaye
Papa in relazione ai reati di cui agli artt. 474 e 648 cod. pen. e 171ter lett. c)
della legge 633 del 1941, ed avente ad oggetto la merce contraffatta descritta
nel relativo verbale.
A tal fine, l’organo inquirente aveva evocato la indispensabilità della
apprensione del predetto materiale (34 paia di calzature sportive e di 894
supporti audiovisivi privi del marchio SIAE) al fine di acquisire la prova dei reati
ipotizzati e contestati anche mediante la verifica della effettiva sua
contraffazione.
Nel far questo, il PM aveva qualificato il materiala appreso dagli operanti
quale “corpo del reato”, qualificazione ribadita dal Tribunale del Riesame e sulla
quale, invero, nessuna censura è stata articolata dall’odierno ricorrente né in
quella e nemmeno in questa sede.
È orientamento consolidato di questa Sezione quello per cui il decreto di
sequestro probatorio delle cose che costituiscono corpo del reato deve essere
sorretto, a pena di nullità, da idonea motivazione in ordine alla sussistenza della
relazione di immediatezza tra la “res” sequestrata ed il reato oggetto di indagine,
non anche in ordine alla necessità di esso in funzione dell’accertamento dei fatti,
poiché l’esigenza probatoria del corpo del reato è in “re ipsa”, a differenza del
sequestro delle cose pertinenti al reato che necessita di specifica motivazione su
quest’ultimo specifico aspetto (cfr., Cass. Pen., 2, 28.10.2016 n. 52.259,
Esposito; Cass. Pen., 2, 9.2.2016 n. 6.149, Ciurlino; Cass. Pen., 2, 25.11.2015

processuale risulta già contenuta e compiutamente predisposta la comunicazione

n. 50.175, Scarafile; Cass. Pen., 2, 25.3.2015 n. 15.801, Bellante; Cass. Pen., 2,
3.7.2013 n. 31.950, Fazzari).
Nella consapevolezza del fatto che, della questione dell’onere di
motivazione del decreto di convalida del sequestro probatorio sono state
investite le SS.UU., va detto che, nel caso di specie il PM non ha affatto omesso
di motivare, sia pure in forma sintetica ma del tutto esaustiva, circa le finalità
probatorie tali da giustificare il provvedimento di sequestro risultando del tutto
irrilevante che, in sede di indagini preliminari, e sino al momento della redazione

nulla esclude, infatti, che ciò possa avvenire prima ancora della notifica
dell’avviso di conclusione delle indagini preliminari ovvero, comunque, che una
siffatta iniziativa possa essere sollecitata anche in sede dibattimentale dove, per
l’appunto, la materiale disponibilità del materiale sequestrato sarebbe comunque
indispensabile per effettuare un accertamento di natura peritale sulla sua qualità
e provenienza.
4. L’inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., della
somma di Euro 2.000 in favore della Cassa delle Ammende, non ravvisandosi
ragione alcuna d’esonero.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento
delle spese processuali e della somma di Euro 2.000 in favore della Cassa delle
Ammende.
Così deciso in Roma il 9 marzo 2018

Sentenza a motivazione semplificata

Il Consigliere estensore

Il Presidente
Pierc millo Davigo

del ricorso per cassazione, alcun accertamento sia stato in concreto eseguito;

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