Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 16080 del 05/04/2016


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 16080 Anno 2016
Presidente: AMORESANO SILVIO
Relatore: GAI EMANUELA

SENTENZA

sul ricorso proposto da
Maccarini Ettore, nato a Milano il 02/07/1945

avverso la sentenza del 14/01/2014 della Corte d’appello di Milano

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Emanuela Gai;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Stefano
Tocci, che ha concluso chiedendo l’annullamento della sentenza perché il fatto
non è previsto dalla legge come reato;

RITENUTO IN FATTO

Ettore Maccarini ha proposto ricorso nei confronti della sentenza della Corte
d’appello di Milano in data 14 gennaio 2014 di condanna alla pena di mesi cinque
e giorni dieci di reclusione per il reato di cui all’art. 10 bis del d. Igs. n. 74 del
2000 in relazione all’omesso versamento delle ritenute risultanti dalla
certificazione rilasciata ai sostituti di imposta per l’anno 2006 per l’ammontare di
euro 132.220,00, deducendo, con un primo motivo la nullità della sentenza per
aver il Giudice giudicato l’imputato, in violazione dell’art. 34 cod.proc.pen., in

Data Udienza: 05/04/2016

presenza di una situazione di incompatibilità a celebrare il giudizio abbreviato,
con il secondo motivo la violazione della legge processuale per aver rigettato
senza contraddittorio la richiesta di sentenza ex art. 129 cod.proc.pen. formulata
con l’atto di opposizione a decreto penale e richiesta di giudizio abbreviato, con il
terzo motivo il vizio di motivazione in relazione al diniego di riconoscimento delle
circostanze attenuanti generiche.

Va preliminarmente considerato che l’art. 7 del d.lgs. 24/09/2015 n. 158,
entrato in vigore in data 22/10/2015, ha modificato il predetto art. 10 bis cit. nel
senso di attribuire rilevanza penale, elevando il precedente limite, unicamente
alle condotte di omesso versamento dell’imposta per un ammontare superiore ad
euro 150.000 per ciascun periodo di imposta; va aggiunto che tale modifica, in
quanto comportante una disposizione più favorevole rispetto alla precedente, si
applica, ex art. 2, comma 4, c.p., anche ai fatti posti in essere
antecedentemente.
Ciò posto, nella specie, l’ammontare non versato è, come da contestazione, pari
ad euro 132.220,00, importo inferiore al limite di legge di cui sopra.
Conseguentemente, la sentenza impugnata va annullata senza rinvio con la
formula «il fatto non sussiste» posto che la soglia di rilevanza penale suddetta
deve ritenersi elemento costitutivo del fatto di reato, contribuendo la stessa a
definirne il disvalore (in tal senso, tra le altre, oltre a Sez. U., n. 37954 del
25/05/2011, Orlando, Rv. 250975, da ultimo, Sez. 3, n. 3098/16 del
05/11/2015, Vanni, non ancora massimata).

P. Q. M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il fatto non sussiste.
Così deciso il 05/04/2016

CONSIDERATO IN DIRITTO

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