Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 1608 del 27/05/2015


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 1608 Anno 2016
Presidente: SQUASSONI CLAUDIA
Relatore: GENTILI ANDREA

SENTENZA
Sul ricorso proposto da:
MORONI Antonio, nato a Gavirate il 23 agosto 1943;

avverso la sentenza n. 3346 della Corte di appello di Milano del 29 aprile 2014;

letti gli atti di causa, la sentenza impugnata e il ricorso introduttivo;

sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Andrea GENTILI;

sentito il PM, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott., Eugenio
SELVAGGI, il quale ha concluso chiedendo la dichiarazione di inammissibilità del
ricorso.

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Data Udienza: 27/05/2015

RITENUTO IN FATTO
Così confermando la sentenza emessa dal giudice di prime cure, la Corte
di appello di Milano ha dichiarato la penale responsabilità di Moroni Antonio in
ordine al reato di cui all’art. 10-ter del dlgs n. 74 del 2000 e ribadito la
condanna di questo alla pena di giustizia.
In particolare la Corte di appello, nel rigettare il gravame proposto dal
prevenuto, non ha ritenuto che la difficoltà finanziaria in cui si dibatteva il

tale da escludere l’elemento soggettivo del reato a lui attribuito.
Ha proposto ricorso per cassazione il Moroni, tramite il proprio difensore
di fiducia, deducendo la violazione di legge in cui sarebbe incorsa la sentenza
della Corte territoriale milanese nella parte in cui, in contrasto con un certo
orientamento, interpretativo e dottrinario, non si era in essa ritenuto che la
difficoltà finanziaria in cui egli si era trovato non era fattore idoneo ad
escludere l’elemento soggettivo.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile.
Osserva la Corte, in primo luogo, che il ricorrente ha sostanzialmente
replicato col proprio atto impugnatorio le doglianze, in ordine alla
insussistenza dell’elemento soggettivo del reato di cui all’art. 10-ter del dIgs
n. 74 del 2000 laddove la omissione tributaria sia determinata da una crisi
acuta di liquidità che abbia di fatto reso impossibile il pagamento delle
imposte, da lui già formulate in sede di gravame di fronte alla Corte di appello
Milano.
Siffatta modalità di procedere è però, secondo la consolidata
giurisprudenza di questa Corte, tale da comportare la inammissibilità del
ricorso stesso in quanto così operando il ricorrente non solo va a sindacare
valutazioni di merito adeguatamente e logicamente motivate dal giudice di
seconde cure, ma formula, altresì, il proprio ricorso in termini
necessariamente generici, posto le censure da lui in tal modo introdotte non
denunciano un errore logico o giuridico determinato della sentenza impugnata
ma richiedono al giudice della legittimità la ripetizioni di valutazioni già
operate in sede di gravame (ex multis: Corte di cassazione, Sezione III
penale, 28 ottobre 2014, n. 44882).
Va, d’altra parte, ribadito l’altrettanto consolidato insegnamento di questa
Corte, cui il giudice di Milano ha evidentemente inteso aderire, secondo il
quale nei reati che si realizzano attraverso il mancato versamento di somme
di danaro dovute titolo di imposta o ad altro titolo pubblicistico, è sufficiente,
ai fini della integrazione del reato, il dolo generico, consistente nella
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Moroni, tale da condurre l’impresa da lui gestita al fallimento, era stata fattore

consapevole omissione dei versamenti che si sanno dovuti da parte del
soggetto che era ad essi tenuto, a nulla rilevando sotto il profilo soggettivo il
fatto che questi, attraversando una fase di criticità, abbia destinato le limitate
risorse finanziarie per far fronte ad altri debiti da lui ritenuti più urgenti (Corte
di cassazione, Sezione III penale, 28 gennaio 2014, n. 3705).
Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue, secondo la
previsione di cui all’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al

della Cassa delle ammende.
PQM
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna Moroni Antonio al pagamento
delle spese processuali e della somma di euro 1000,00 in favore della Cassa
delle ammende.
Così deciso in Roma, il 27 maggio 2015
Il Consigliere estensore

Il Presidente

pagamento delle spese processuali e della somma di euro 1000,00 in favore

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