Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 1608 del 20/11/2012


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 1608 Anno 2013
Presidente: SIOTTO MARIA CRISTINA
Relatore: CAVALLO ALDO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
1) PAPARONE SANTO N. IL 19/11/1970
avverso la sentenza n. 308/2012 TRIBUNALE di PAVIA, del
15/02/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ALDO CAVALLO;

cf2—

Data Udienza: 20/11/2012

La S.C. di Cassazione – VII sezione penale,
letto il ricorso proposto da Paparone Santo avverso la sentenza 15/2/12 del Tribunale di
Pavia, pronunciata ex art. 444 cod. proc. pen., su richiesta delle parti, in relazione ai reati di
tentato omicidio, detenzione e porto illegali di arma clandestina, lesioni personali e detenzione di munizioni;
rilevato che il ricorrente, anche attraverso motivi nuovi, chiede l’annullamento della senten-

dal reato di tentato omicidio vuoi per Insussistenza di elementi di prova dell’elemento soggettivo, vuoi perché il fatto non costituisce reato, in quanto il tentativo incompiuto si è interrotto per volontà dell’agente;
considerata l’inammissibilità del ricorso per la manifesta infondatezza delle censure, la sentenza impugnata avendo correttamente adempiuto all’obbligo di motivazione secondo lo
speciale schema argomentativo proprio, della sentenza ex art. 444 cod. proc. pen. nei termini ormai definiti dalla costante giurisprudenza di questa Corte, che in particolare ritiene
sufficiente la enunciazione, anche implicita, dell’insussistenza degli estremi per la pronuncia
di una sentenza di proscioglimento ai sensi dell’art. 129 cod. proc. pen. (per tutte: Cass.,
Sez. IV, sent. n. 34494, c.c. 13/7/06, dep. 17/10/06, imp. Koumya);
considerato che alla dichiarazione di inammissibilità segue per legge la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e – non ricorrendo ipotesi di esonero in
mancanza di elementi indicativi dell’assenza di colpa (Corte Cost, sent. n. 186 del 2000) – al
versamento alla cassa delle ammende di una somma congruamente determinabile in C
1500,00;
P.Q.M.
dichiara inammissibile li ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di 1.500,00 alla cassa delle ammende.
Roma, 20 novembre 2012.

za, con riferimento al mancato proscioglimento dell’imputato, ex art. 129 cod. proc. pen.,

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