Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 1608 del 08/10/2013
Penale Ord. Sez. 7 Num. 1608 Anno 2014
Presidente: CARMENINI SECONDO LIBERO
Relatore: TADDEI MARGHERITA
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
ZHENG MINDUI DUI N. IL 05/06/1972
avverso la sentenza n. 2627/2012 CORTE APPELLO di GENOVA, del
16/01/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MARGHERITA
TADDEI;
Data Udienza: 08/10/2013
1-k
R.G.: 17107/2013
Motivi della decisione
Il difensore di Zheng Mindui Dui ricorre contro la sentenza
16.01.2013 della Corte d’Appello di Genova, che ha confermato la
condanna per i reati di cui all’art. 648 cod. pen. e 474 cod.pen.,
lamentando il vizio di motivazione i relazione al reato di cui
all’art.648 mancando l’indagine sull’elemento soggettivo del
la Corte riqualificato il reato nei termini dell’art.517 cod.pen.
nonostante fosse emerso dall’istruttoria la escludibilità della
contraffazione.
Il ricorso è inammissibile perché manifestamente infondato sia
perché a pag.2 la Corte motiva sull’elemento soggettivo della
ricettazione,in linea con la giurisprudenza di questa Corte sia
perché il motivo di ricorso è comunque in contrasto con l’
orientamento espresso dalle Sezioni Unite di questa Corte con la
decisione n. 23427/2001 secondo la quale il delitto di ricettazione
(art. 648 cod. pen.) e quello di commercio di prodotti con segni
falsi (art. 474 cod. pen.) possono concorrere, atteso che le
fattispecie incriminatrici descrivono condotte diverse sotto il
profilo strutturale e cronologico, tra le quali non può configurarsi
un rapporto di specialità, e che non risulta dal sistema una
diversa volontà espressa o implicita del legislatore. Il delitto di
ricettazione è configurabile anche nell’ipotesi di acquisto o
ricezione, al fine di profitto, di cose con segni contraffatti nella
consapevolezza dell’avvenuta contraffazione, atteso che la cosa
nella quale il falso segno è impresso – e che con questo viene a
costituire un’unica entità – è provento della condotta delittuosa di
falsificazione prevista e punita dall’art. 473 cod. pen.
Il secondo motivo del ricorso è inammissibile per violazione
dell’art. 606 comma 1 c.p.p., perché propone censure attinenti al
merito della decisiox .impugnata, congruamente giustificata in
ordine alla diversrgiul licirc‘-nelle fattispecie di cui agli artt.517 e
474 cod.pen. ed alla configurabilità del secondo reato in rapporto
alle caratteristiche fattuali della merce sequestrata.
reato; ed in ordine al reato di cui all’art.474 cod.pen. non avendo
2
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al
pagamento delle spese del procedimento e al versamento della
somma di € 1.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
ciso in Roma, camera di consiglio dell’08.10.2013
Così