Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 16079 del 21/03/2018


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 2 Num. 16079 Anno 2018
Presidente: DAVIGO PIERCAMILLO
Relatore: PELLEGRINO ANDREA

SENTENZA

sul ricorso proposto nell’interesse di Capponi Paolo, n. a Terracina il 29/03/1959,
rappresentato ed assistito dall’avv. Luca Amedeo Melegari, di fiducia, avverso
l’ordinanza emessa dal Tribunale di Latina, n. 62/2017, in data 26/10/2017;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Andrea Pellegrino;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Luca
Tampieri, che ha concluso chiedendo di dichiararsi l’inammissibilità del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza in data 26/10/2017, il Tribunale di Latina dichiarava
inammissibile per tardività di presentazione l’appello ex art. 322 bis cod. proc.
pen. presentato nell’interesse di Paolo Capponi avverso l’ordinanza emessa in
data 15/06/2017 con la quale il giudice per le indagini preliminari presso il
Tribunale di Latina aveva rigettato l’istanza di dissequestro dell’immobile sito in
Latina via Bruxelles 25 lotto 31 scala A, int. 13, abusivamente occupato dal
Capponi e sottoposto a sequestro preventivo in relazione al reato di cui agli artt.
633, 639 bis cod. pen. con provvedimento emesso dal medesimo giudice per le
indagini preliminari in data 09/02/2017.

Data Udienza: 21/03/2018

Evidenzia il Tribunale come il provvedimento di rigetto dell’istanza di
dissequestro, emesso in data 15/06/2017, era stato notificato al solo difensore
del Capponi (avv. Luca Amedeo Melegari) a mezzo pec nella medesima data,
atteso che detto difensore era l’unico soggetto ad aver presentato l’istanza. Il
termine di dieci giorni per l’impugnazione, decorrente dal 15/06/2017, era
scaduto il 26/06/2017 (attesa la festività del 25/06/2017) e, conseguentemente,
l’appello proposto in data 27/06/2017 era da considerarsi tardivo.
2. Avverso detto provvedimento, nell’interesse di Paolo Capponi, viene

all’inosservanza degli artt. 128 e 322 bis cod. proc. pen., atteso che l’ordinanza
di rigetto dell’istanza di dissequestro non era mai stata notificata all’indagato
personalmente, titolare di un proprio diritto di impugnazione e,
conseguentemente, nei suoi confronti non poteva ritenersi decorso il termine per
proporre impugnazione.
Osserva il ricorrente come i termini della questione da sottoporre al controllo
di legittimità devono individuarsi nella verifica della necessità di comunicare alla
parte il rigetto dell’istanza di dissequestro e del momento dal quale decorre il
termine entro cui deve essere esercitato il diritto di impugnazione ai sensi
dell’art. 322 bis cod. proc. pen.
Quanto al primo aspetto, l’art. 128 cod. proc. pen. impone di comunicare
l’avviso di deposito di qualsiasi provvedimento, ad eccezione di quelli emessi
nell’udienza preliminare e nel dibattimento, al pubblico ministero e notificare il
detto avviso a tutti coloro cui la legge attribuisce il diritto di impugnazione.
Quanto al secondo, non rinvenendosi nell’ordinamento una norma
particolare che costituisca eccezione a quella generale, deve trovare applicazione
quest’ultima (art. 128 cod. proc. pen.), con la conseguente necessità di una
notifica generalizzata del provvedimento a tutti coloro che sono legittimati ad
esercitare il diritto di impugnazione, e prima di ogni altro, all’indagato, parte
processuale direttamente destinataria del provvedimento.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato e, come tale, meritevole di accoglimento.
2. Invero, il potere di impugnazione di qualsiasi provvedimento relativo ad
un indagato o ad un imputato consegue direttamente alla natura di parte
processuale di tale soggetto. Pur essendo necessaria la redazione di un atto di
impugnazione da parte di un difensore al fine di assicurare una difesa tecnica
agli interessi di parte, non può dubitarsi della titolarità del diritto di
impugnazione in capo alla parte processuale che, pur conferendo il mandato

proposto ricorso per cassazione per lamentare violazione di legge in ordine

professionale al difensore, conserva l’assoluta signoria sullo stesso, potendo
rinunciare ad uno o più motivi, revocare il precedente difensore, nominarne uno
nuovo ovvero aggiungere al primo altro difensore.
3. Fermo quanto precede, i termini della questione si individuano nella
verifica dei destinatari della comunicazione del deposito del provvedimento
impugnabile (nella specie, il rigetto dell’istanza di dissequestro) e del momento
dal quale decorre il termine entro il quale deve essere esercitato il diritto di
impugnazione avverso detto provvedimento (nella specie, ai sensi dell’art. 322

3.1. Con riferimento al primo aspetto non può non farsi riferimento all’art.
128 cod. proc. pen.: norma – di carattere generale – che salve eccezioni
espresse (non rinvenibili con riferimento al rigetto dell’istanza di dissequestro)
impone di comunicare l’avviso di deposito di qualsiasi provvedimento al pubblico
ministero e di notificare l’avviso a tutti coloro cui la legge attribuisce il diritto di
impugnazione.
3.2. Con riferimento al secondo aspetto e – prima ancora – ai temi più
generali dei rapporti di simmetria del regime delle impugnazioni anche ai fini di
giustificare l’applicazione di regole di conformità o di difformità nei procedimenti
di cautela reale, soccorre l’insegnamento di questa Suprema Corte (Sez. U, n.
27777 del 11/07/2006, Parnasso e altro) che, dopo aver chiarito che il potere di
impugnazione del difensore “deriva direttamente dalla generale previsione
dell’art. 99 comma 10 del codice di rito e dall’applicazione di questo principio,
espressamente prevista dal 3° comma dell’art. 571 cod. proc. pen., al sistema
delle impugnazioni”, ha finito – da un lato – per confermare che il diritto di
impugnazione è riservato all’imputato e solo in via mediata al suo difensore e dall’altro – che quest’ultimo, pur potendo impugnare il provvedimento, non ha
diritto alla notificazione dell’avviso di deposito, espressamente prevista per le
misure cautelari personali dall’art. 309, comma 3 cod. proc. pen., norma che
deve necessariamente avere un’applicazione restrittiva e non estensibile alla
materia della cautela reale: circostanza che rende palese, in questo ambito,
l’intendimento del legislatore di fare riferimento, al fine della decorrenza del
termine per impugnare, al dato di fatto dell’esecuzione o della conoscenza del
provvedimento e non a quello formale della notificazione.
4. Il condivisibile insegnamento della giurisprudenza di legittimità la cui
applicazione non può limitarsi al regime dell’impugnazione dell’ordinanza
applicativa della misura ma deve necessariamente riguardare, per eadem ratio
(esistenza di un provvedimento di cautela che si ha interesse a rimuovere),
anche quello dell’impugnazione al rigetto di revoca della misura, finisce per
affermare esattamente il principio opposto a quello contenuto nel provvedimento

bis cod. proc. pen.).

qui impugnato: invero, proprio la valorizzazione del momento sostanziale nel
quale la parte (e non il suo difensore) viene a conoscenza del provvedimento
impositivo o confermativo del vincolo sul bene, rende ineludibile l’esistenza di un
diritto della parte all’avviso di deposito del provvedimento (da cui decorre il
termine per proporre impugnazione ai sensi degli artt. 322 bis e 324 cod. proc.
pen.: cfr., Sez. 2, n. 46079 del 23/09/2014, Destro, Rv. 260956) senza che
possa dirsi altrettanto con riferimento ad un ipotetico (ma inesistente) analogo
diritto in capo al difensore.

verificata una sorta di sanatoria della nullità derivata dalla mancata notifica
all’indagato del provvedimento reiettivo dell’istanza di dissequestro in
conseguenza del gravame proposto dal difensore: invero, di sanatoria si
potrebbe parlare solo in presenza di impugnazione tempestivamente presentata,
situazione che, nella fattispecie, il Tribunale – come si è visto – esclude
espressamente riconoscendo l’inammissibilità del gravame per tardività (cfr.,
Sez. 1, n. 10410 del 24/02/2010, Italiano e altri, Rv. 246504).
6. Da quanto precede la doverosità di una pronuncia di annullamento con
conseguenziale rinvio al Tribunale di Latina per nuovo esame

P.Q.M.

Annulla l’ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Latina per nuovo
esame.
Così deciso il 21/03/2018.

Il Consigliere estensore

Il Presidente

ANDREA PELLEGRINO

PIERCA ILLO DAVIGO

,

5. Né, infine, può validamente sostenersi che nella fattispecie possa essersi

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA