Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 16078 del 21/03/2018


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 16078 Anno 2018
Presidente: DAVIGO PIERCAMILLO
Relatore: PELLEGRINO ANDREA

SENTENZA

sul ricorso proposto nell’interesse di Logiudice Giorgio, n. a Reggio Calabria il
02/06/1976, rappresentato ed assistito dall’avv. Lorenzo Gatto, di fiducia,
avverso l’ordinanza emessa dal Tribunale di Reggio Calabria, n. 805/2017, in
data 28/08/2017;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Andrea Pellegrino;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Luca
Tampieri, che ha concluso chiedendo l’annullamento con rinvio in relazione
all’art. 7 d.l. n. 152/1991 e la declaratoria di inammissibilità nel resto;
udito il difensore, avv. Lorenzo Gatto, che ha concluso per l’accoglimento del
ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza in data 28/08/2017, il Tribunale di Reggio Calabria, adito
ex art. 309 cod. proc. pen., rigettava il gravame proposto nell’interesse di
Giorgio Logiudice, in custodia cautelare in carcere per i reati di cui agli artt. 110,
56, 629, commi 1 e 2 in relazione all’art. 628, comma 3 n. 1 e 3 bis cod. pen., 7

Data Udienza: 21/03/2018

d.l. n. 152/1991 (capo A), 110, 61 n. 2, 582, 585 cod. pen., 7 d.l. n. 152/1991
(capo B).
2. Avverso detto provvedimento, nell’interesse di Giorgio Logiudice, viene
proposto ricorso per cassazione per lamentare:
– violazione di legge e vizio di motivazione anche sotto il profilo del
travisamento della prova in relazione agli artt. 273 cod. proc. pen., 110, 56,
629, commi 1 e 2 cod. pen., 628, comma 3 n. 1 e 3 bis cod. pen., 7 d.l. n.
152/1991, 61 n. 2, 585 cod. pen., 7 d.l. n. 152/1991 (primo motivo);

152/1991 (secondo motivo).
2.1. In relazione al primo motivo, si evidenzia come il Tribunale,
disattendendo i principi giurisprudenziali di legittimità in tema di certezza della
prova, si è limitato a riportare le dichiarazioni delle persone offese, le sommarie
informazioni testimoniali della dipendente di Spanti Annamaria e della sorella di
Seminara Arturo, alcuni fotogrammi tratti dalle telecamere a suo tempo
posizionate sul luogo dell’accaduto e procedimenti penali già archiviati nei
confronti dell’indagato, senza fornire alcun riscontro accettabile sia alle
dichiarazioni sia agli ulteriori elementi, affermando per altro circostanze
inesistenti agli atti del procedimento, fornendo una ricostruzione del fatto
assolutamente non rispondente alla realtà (inizio della colluttazione, che
differentemente da quanto affermato è da addebitare a Logiudice Luciano,
germano del ricorrente; presenza di un borsello in capo a Logiudice Giorgio, mai
esistito; minacce nei confronti del Seminara del tutto inesistenti) ovvero non
considerando elementi di fatto del tutto chiari (aggressione del Seminara in
danno di Logiudice Giorgio, con pugni dietro il capo). Il tutto senza considerare
l’inattendibilità delle persone offese, a ragione di vecchi rancori personali mai
sopiti.
2.2. In relazione al secondo motivo, si censura l’ordinanza impugnata che ha
omesso di esprimere qualsivoglia valutazione sulla sussistenza della componente
soggettiva dell’aggravante di cui all’art. 7 d.l. n. 152/1991.

CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso, evocativo con riferimento al primo motivo di non consentite
censure in fatto, è manifestamente infondato e, come tale, risulta inammissibile.
2. Con riferimento al primo motivo di doglianza, evidenzia il Collegio come il
ricorrente abbia proposto censure in fatto, sicuramente inammissibili nel giudizio
di legittimità, attenendo a “vizi” diversi dalla mancanza di motivazione, dalla sua
“manifesta illogicità”, dalla sua contraddittorietà (intrinseca o con atto probatorio

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– violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all’art. 7 d.l. n.

ignorato quando esistente, o affermato quando mancante) su aspetti essenziali
astrattamente idonei ad imporre diversa conclusione del processo. Inammissibili
sono, pertanto, tutte le doglianze che “attaccano” la “persuasività”,
l’inadeguatezza, la mancanza di “rigore” o di “puntualità”, la stessa “illogicità”
quando non “manifesta”, così come quelle che sollecitano una differente
comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove ovvero che
evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti
dell’attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del

giudice del merito ha espresso il proprio apprezzamento, la ricostruzione del
fatto e la qualificazione giuridica delle condotte di reato è definita, e le sole
censure possibili nel giudizio di legittimità sono quelle dei soli tre tassativi vizi
indicati dall’art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen., ciascuno dotato di
peculiare oggetto e struttura: sicchè è altro costante insegnamento di questa
Suprema Corte che la deduzione alternativa di vizi, invece assolutamente
differenti, è per sè indice di genericità del motivo di ricorso e, in definitiva,
“segno” della natura di merito della doglianza che ad essi solo strumentalmente
tenta di agganciarsi (Sez. 6, n. 13809 del 17/03/2015, 0., Rv. 262965).
3. Inammissibile è anche il secondo motivo di ricorso.
Va preliminarmente evidenziato come nella fattispecie si sia in presenza di
fatti di reato di una certa gravità, commessi ai danni di Arturo Seminara, titolare
di un chiosco di fiori nell’area del cimitero di Condera, posto in essere dal
ricorrente Giorgio Logiudice, intervenuto con una carica intimidatoria
spropositata per dare man forte a Maurizio Campiti, che vantava dal primo un
credito di euro 20,00. La vicenda – ricostruiscono i giudici di merito – si inserisce
nel quadro di una drammatica progressione criminosa avvenuta nel pomeriggio
dell’8 luglio 2017 ai danni del Seminara, e di cui ha subìto le conseguenze anche
la compagna Anna Maria Spanti, che veniva ingiuriata, malmenata e minacciata
di morte dal Logiudice che le puntava alla gola un paio di forbici, e che non è
sfociata in un fatto di sangue ben più grave solo per il provvidenziale e
tempestivo intervento delle Forze dell’Ordine, che mettevano in fuga il Logiudice,
andatosi poco prima ad armare con la dichiarata intenzione di affrontare il
Seminara, che aveva convocato all’interno del vicino cimitero.
3.1. Come è noto, la “ratio” sottostante all’aggravante di cui all’art. 7 d.l. 13
maggio 1991, n. 152, risiede nel fine di contrastare in maniera più decisa, data
la loro maggiore pericolosità e determinazione criminosa, l’atteggiamento di
coloro che, partecipi o non di reati associativi, utilizzino metodi mafiosi, cioè si
comportino come mafiosi oppure ostentino, in maniera evidente e provocatoria,
una condotta idonea ad esercitare sui soggetti passivi quella particolare

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singolo elemento. Tutto ciò è “fatto”, riservato al giudice del merito. Quando il

coartazione e quella conseguente intimidazione che sono proprie delle
organizzazioni della specie considerata. La giurisprudenza di legittimità, con
orientamento costante e consolidato, riconosce che, ai fini della ravvisabilità
della circostanza, è necessario e sufficiente il ricorso, nell’occasione delittuosa
contestata, a comportamenti specificamente evocativi della forza intimidatrice
propria del vincolo associativo di tipo mafioso (cfr., ex multis, Sez. 2, n. 45321
del 14/10/2015, Capuozzo, Rv. 264900; Sez. 2, n. 16053 del 25/03/2015,
Campanella, Rv. 263525; Sez. 5, n. 42818 del 19/06/2014, PG in proc. Savarese

3.2. Fermo quanto procede, rileva il Collegio come il Tribunale abbia
correttamente ritenuto indubbio l’utilizzo del c.d. “metodo mafioso” sotto diversi
aspetti, tutti espressivi della speciale forza di intimidazione promanante dal
vincolo associativo e della correlata situazione di assoggettamento ed omertà:
conclusioni, con le quali, il ricorrente omette di confrontarsi.
Invero, riconosce il Tribunale come il Logiudice “… vanti sui commercianti
della zona un’autorità che, stante la mancanza di qualunque plausibile
giustificazione alla costante presenza in loco dell’indagato e di qualunque ruolo …
nella gestione della vita commerciale della zona cimiteriale, non può che
derivargli dal suo spessore criminale. Autorità che non pare spropositato definire
paramafiosa,

ossia munita dei caratteri richiesti dall’aggravante contestata,

essendo spontaneamente riconosciuta da tutti gli operatori del luogo … nonché
riaffermata ed imposta … all’occorrenza, con il ricorso alla violenza e alla forza,
anche con l’uso di armi, dal medesimo Logiudice, nel quale si rinviene la precisa
volontà di evocare e rimarcare un controllo sul territorio, fine a se stesso, a
prescindere da diretti tornaconti o interessi economici e per finalità di puro
esercizio del potere, com’è tipico dell’associazione mafiosa”. Presenza – quella
del Logiudice – evocativa di diffuse condotte omertose da parte della collettività
nel timore di atteggiamenti ritorsivi, a palese ed ulteriore dimostrazione di un
contesto di criminalità organizzata.
4. Alla pronuncia consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma che, valutata la
causa di inammissibilità, si stima equo determinare in euro duemila da
devolversi a favore della Cassa delle ammende. Manda la Cancelleria agli
adempimenti di cui all’art. 94, comma 1-ter disp. att. cod. proc. pen.

P.Q.M.

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e altri, Rv. 261761).

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro duemila a favore della Cassa delle
ammende.
Manda la Cancelleria agli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1-ter disp.
att. cod. proc. pen.

Il Consigliere estensore

Il Presidente

ANDREA PELt.EGRINO

PIERCAMILLO DAVIGO

Così deciso il 21/03/2018.

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