Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 16078 del 16/03/2016


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 16078 Anno 2016
Presidente: AMORESANO SILVIO
Relatore: MENGONI ENRICO

SENTENZA

sul ricorso proposto da
Syll Gala, nato in Senegal il 1°/3/1994

avverso la sentenza del 10/12/2014 della Corte di appello di Torino;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Enrico Mengoni;
udite le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore
generale Paolo Canevelli, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 10/12/2014, la Corte di appello di Torino, in parziale
riforma della pronuncia emessa il 22/10/2013 dal locale Tribunale, riduceva la
pena inflitta a Gala Syll nella misura di un anno, quattro mesi di reclusione e
4.000,00 euro di multa; allo stesso era ascritto il delitto di cui all’art. 73, comma
5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, per aver detenuto – unitamente a Fabrizio
Franco – complessivi 11,57 grammi di cocaina destinata ad uso non
esclusivamente personale.

Data Udienza: 16/03/2016

2. Propone ricorso per cassazione il Syll, a mezzo del proprio difensore,
deducendo – con unico motivo – la violazione dell’art. 597, comma 3, cod. proc.
pen.. La Corte di appello avrebbe disatteso il divieto di reformatio in peius non
rispettando il criterio di proporzione con la sentenza di primo grado; in
particolare, se il Tribunale – nella vigenza del precedente quadro normativo aveva adottato una pena base pari a quattro volte il minimo edittale, il Collegio
di seconde cure l’aveva fissata in sei volte il (nuovo) minimo, attestandosi su una
pena assai più prossima al massimo. Ne deriverebbe la violazione della norma

di calcolo – con conseguente annullamento della pronuncia.
3. In data 30/9/2015, il ricorrente ha rinunciato al gravame.

CONSIDERATO IN DIRITTO

3. La rinuncia al gravame sottoscritta dal Syll, in atti, ne comporta
l’inammissibilità.
Alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e
rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte
abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa
di inammissibilità», alla declaratoria dell’inammissibilità medesima consegue, a
norma dell’art. 616 cod. proc. pen., l’onere delle spese del procedimento nonché
quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende,
equitativamente fissata in euro 500,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso per rinuncia e condanna il ricorrente al
pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 500,00 in favore della
Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 16 marzo 2016

citata – che ha ad oggetto non solo il risultato finale, ma anche i singoli elementi

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