Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 16077 del 21/03/2018


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 16077 Anno 2018
Presidente: DAVIGO PIERCAMILLO
Relatore: PELLEGRINO ANDREA

SENTENZA

sui ricorsi, formalmente proposti con la redazione di un unico atto, nell’interesse
di Fratini Angelo, n. a Termoli il 07/03/1958, di Fratini Daniela, n. a Termoli il
22/02/1961, di Fratini Elia n. in Repubblica Slovacca il 12/05/1982, tutti
rappresentati ed assistiti dall’avv. Nicola Tana, di fiducia, avverso l’ordinanza
emessa dal Tribunale di Campobasso, n. 10/2017, in data 24/10/2017;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi;
udita la relazione svolta dal consigliere Andrea Pellegrino;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Luca
Tampieri, che ha concluso chiedendo il rigetto dei ricorsi.

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza in data 24/10/2017, il Tribunale di Campobasso rigettava
l’appello proposto nell’interesse di Fratini Daniela e di Fratini Elia avverso il
provvedimento con il quale il giudice per le indagini preliminari presso il
Tribunale di Larino, in data 22/09/2017, aveva rigettato l’istanza di dissequestro
e rinviato la controversia tra le parti avanti al giudice civile.
2. Avverso detto provvedimento, nell’interesse di Fratini Angelo, Fratini
Daniela e Fratini Elia viene proposto ricorso per cassazione per lamentare, quale

Data Udienza: 21/03/2018

formale motivo unico, l’illegittimità dello stesso in quanto, con motivazione
manifestamente irragionevole e travisante le prove raccolte, si pone in contrasto
con il provvedimento genetico che ha disposto il sequestro di una polizza e viola
l’art. 263 cod. proc. pen. ed i principi in tema di cognizione e decisione del
giudice penale investito di una richiesta di restituzione di beni sottoposti a
sequestro preventivo proveniente da persona estranea al reato nonché i principi
in tema di nullità, per mancanza di forma, delle donazioni.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.

I ricorsi sono manifestamente infondati e, come tali, risultano

inammissibili.
2. Secondo il condivisibile insegnamento della giurisprudenza di legittimità,
deve ritenersi inoppugnabile il provvedimento con cui il giudice penale, investito
della richiesta di restituzione di beni sequestrati, rimetta le parti dinanzi al
giudice civile per la risoluzione della questione sulla proprietà, in quanto esso
non ha contenuto decisorio, né formale, né sostanziale, ma ha natura
interlocutoria e non pregiudica i diritti delle parti che possono essere fatti valere
nel giudizio civile (Sez. 2, n. 35665 del 16/05/2014, Lissandrello, Rv. 259981).
3. Alla pronuncia consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei
ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma che, valutata la
causa di inammissibilità, si stima equo determinare in euro duemila ciascuno da
devolversi a favore della Cassa delle ammende

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle
spese processuali e ciascuno della somma di euro duemila a favore della Cassa
delle ammende.
Così deciso il 21/03/2018.

Il Consigliere estensore

Il Presidente

ANDREA PELLEGRINO

PIERCAMI O DAVIGO

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