Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 16076 del 21/03/2018


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 16076 Anno 2018
Presidente: DAVIGO PIERCAMILLO
Relatore: PACILLI GIUSEPPINA ANNA ROSARIA

SENTENZA

SEMPLIFICATA

sul ricorso proposto da
DE ROSA CIRO nato a Nocera Inferiore il 20.10.1987
avverso l’ordinanza del Tribunale del riesame di Salerno del 28.9.2017
Visti gli atti, l’ordinanza e il ricorso;
Udita nell’udienza camerale del 21.3.2018 la relazione fatta dal Consigliere
Giuseppina Anna Rosaria Pacilli;
Udito il Sostituto Procuratore Generale in persona di Luca Tampieri, che ha
concluso chiedendo di dichiarare l’inammissibilità del ricorso;
Udito il difensore avv. Alfonso Mutarelli, in sostituzione dell’avv. Michele Alfano,

che ha chiesto l’accoglimento del ricorso

RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza emessa il 28 settembre 2017 il Tribunale del riesame di Salerno,
decidendo in sede di rinvio disposto dalla Corte di cassazione con sentenza del 12
luglio 2017, ha rigettato l’istanza di riesame proposta nell’interesse di De Rosa
Ciro, in atti generalizzato, avverso l’ordinanza, emessa dal GIP del Tribunale di
Salerno, applicativa della misura cautelare della custodia in carcere, per avere il
De Rosa partecipato, unitamente ad altre persone, ad un’associazione promossa,
diretta e costituita da D’Elia Francesco, D’Elia Mario e Tortora Mario, finalizzata a
commettere più delitti di detenzione a fine di spaccio e cessione di sostanze
stupefacenti del tipo hashish, marijuana e cocaina.

Data Udienza: 21/03/2018

Avverso l’ordinanza del 28 settembre 2017 il difensore dell’indagato ha
proposto ricors” o per cassazione, ‘deducendo la mancanza, l’illogicità e ” la
contraddittorietà della motivazione in ordine ai gravi indizi di partecipazione ad
un’associazione finalizzata allo spaccio di stupefacenti. In particolare, secondo il
ricorrente, l’ordinanza impugnata eluderebbe il dictum della Corte di cassazione,
che aveva riscontrato l’insufficienza della motivazione della precedente ordinanza
annullata in ordine agli elementi da cui desumere la consapevolezza del ricorrente
di aderire ad un sodalizio associato e di contribuire con il proprio apporto

elementi dall’intercettazione della telefonata del primo giugno 2006, precedente
però rispetto alla data in cui secondo l’accusa si sarebbe verificata l’affiliazione, e
avrebbe utilizzato argomentazioni apodittiche.

CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile perché presentato per motivo privo del necessario
requisito della specificità.

1.1. Deve premettersi che, secondo l’orientamento che il Collegio condivide e
reputa attuale anche all’esito delle modifiche normative che hanno interessato
l’art. 606 c.p.p. (cui l’art. 311 c.p.p. implicitamente rinvia), in tema di misure
cautelari personali, allorché sia denunciato, con ricorso per cassazione, vizio di
motivazione del provvedimento emesso dal Tribunale del riesame in ordine alla
consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, alla Corte di cassazione spetta <>

(Cass. pen., Sez. un.,

sentenza n. 11 del 22 marzo 2000, Audino, CED Cass. n. 215828; nel medesimo
senso, Sez. IV, sentenza n. 22500 del 3 maggio 2007, CED Cass. n. 237012).

1.2 Nel caso in esame, con l’ordinanza impugnata, il Tribunale del riesame,
dopo aver precisato che non era in discussione l’esistenza di un’associazione
dedita al traffico di sostanze stupefacenti, aventi le caratteristiche descritte nel
capo b) dell’imputazione provvisoria, facente capo a D’Elia Francesco, D’Elia Mario
e Tortora Mario, ha diffusamente motivato (v. f. da 12 a 18) – in ossequio al
dictum della sentenza di annullamento con rinvio, disposto dalla Sesta Sezione di
questa Corte – sui gravi indizi, indicativi della consapevole partecipazione del
ricorrente al sodalizio.
I suindicati indizi – contrariamente a quanto asserito dal ricorrente – sono stati
desunti non solo dalla conversazione telefonica del primo giugno 2006 ma anche

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all’operatività dell’associazione. La nuova ordinanza avrebbe infatti desunto

da plurime altre conversazioni, niente affatto menzionate dal ricorrente e
deponenti nei senso della sussistenza della soggettiva. consapevolezza del. De
Rosa di agire quale esponente di un gruppo associato, stabilmente dedito alla
commissione di fatti di spaccio di sostanze stupefacenti, e con la volontà di fornire
un apporto alle attività di detto sodalizio.
Il Tribunale del riesame ha, infatti, rimarcato che dalle suindicate conversazioni
emergeva che il ricorrente

“ha avuto rapporti non solo con il reggente

dell’associazione, Tortora Mario, ma anche con almeno altri due associati, Petti
Il De Rosa, inoltre, “nel parlare con il Tortora,

evocava la contemporanea presenza insieme a lui, in operazioni attinenti agli
stupefacenti, di altri soggetti che si desume essere parte di un gruppo più ampio,
controllato e – in quella fase – comandato dal Tortora. Il che fa chiaramente
comprendere che il De Rosa fosse a conoscenza del fatto che il suo apporto si
collocava nell’ambito di un programma criminoso, di stabile dedizione alla
commissione di reati in tema di stupefacenti, al quale era vocato un gruppo
composito di persone, e che, quindi, svolgendo determinate attività illecite per
conto e su indicazione del Tortora (o del Petti), egli stava agendo nel contesto di
una più ampia organizzazione plurisoggettiva stabilmente dedita a tale attività
criminale”.
A fronte di siffatte argomentazioni il ricorrente si è invero limitato a sollevare
censure generiche, senza specificamente confrontarsi con la motivazione del
provvedimento impugnato, che, in quanto logica, corretta e non contraddittoria, è
esente da vizi censurabili in questa sede.
1.3 Alla luce di quanto precede va dichiarata l’inammissibilità del ricorso
proposto, cui consegue, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese processuali nonché – valutati i profili di colpa nella
determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost., sentenza 13 giugno
2000, n. 186) – della sanzione pecuniaria indicata in dispositivo in favore della
Cassa delle Ammende.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro duemila in favore della Cassa delle
ammende.
Sentenza con motivazione semplificata.
Così deciso in Roma, udienza camerale del 21 marzo 2018
Il Consigliere estensore
Giuseppina A. R. Pacilli

Il Presidente
Pierc

illo Davigo

Giuseppe e Fedele Camillo”.

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