Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 16075 del 20/03/2018


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 16075 Anno 2018
Presidente: GALLO DOMENICO
Relatore: PELLEGRINO ANDREA

SENTENZA

sul ricorso proposto nell’interesse di Onufreiciuc Gheorghe Zobar, n. in Romania
il 23/10/1992, rappresentato ed assistito dall’avv. Roberto Concilio, di fiducia,
avverso l’ordinanza emessa dal Tribunale di Salerno, n. 694/2017, in data
27/11/2017;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Andrea Pellegrino;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Felicetta
Marinelli, che ha concluso chiedendo di dichiararsi l’inammissibilità del ricorso;
udito il difensore, avv. Roberto Concilio, che ha concluso per l’accoglimento del
ricorso.

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con ordinanza ex art. 310 cod. proc. pen. in data 27/11/2017, il
Tribunale di Salerno rigettava l’appello cautelare proposto nell’interesse di
Onufreiciuc Gheorghe Zobar con il quale era stata richiesta la revoca o la
sostituzione della misura cautelare della custodia in carcere con quella degli
arresti domiciliari in relazione al delitto di cui agli artt. 628, commi 1 e 3 n. 3 bis
e 3 quinquies cod. pen.

Data Udienza: 20/03/2018

2. Avverso detto provvedimento, nell’interesse di Onufreiciuc Gheorghe
Zobar, viene proposto ricorso per cassazione per lamentare motivazione
contraddittoria, insufficiente e meramente apparente, in presenza di una
situazione di fatto (incensuratezza, scelta del rito abbreviato ed ottimo
comportamento carcerario) che non poteva che deporre per una chiara
insussistenza delle esigenze cautelari ovvero per una loro forte attenuazione,
anche in considerazione del fatto che la ritenuta impraticabilità di una dimora per
l’esecuzione degli arresti domiciliari dimostrava come il Tribunale avesse di fatto

3. Il ricorso è manifestamente infondato e, come tale, risulta inammissibile.
Secondo il consolidato insegnamento della giurisprudenza di legittimità, il
controllo di logicità deve rimanere “all’interno” del provvedimento impugnato,
non essendo possibile procedere a una nuova o diversa valutazione degli
elementi indizianti o a un diverso esame degli elementi materiali e fattuali delle
vicende indagate. In altri termini, l’ordinamento non conferisce alla Corte di
cassazione alcun potere di revisione degli elementi materiali e fattuali delle
vicende indagate, ne’ alcun potere di riconsiderazione delle caratteristiche
soggettive dell’indagato, ivi compreso l’apprezzamento delle esigenze cautelari e
delle misure ritenute adeguate, trattandosi di apprezzamenti rientranti nel
compito esclusivo e insindacabile del giudice cui è stata chiesta l’applicazione
della misura, nonché al tribunale del riesame. Il controllo di legittimità è, perciò,
circoscritto all’esclusivo esame dell’atto impugnato al fine di verificare che il testo
di esso sia rispondente a due requisiti, uno di carattere positivo e l’altro
negativo, la cui presenza rende l’atto incensurabile in sede di legittimità: 1)
l’esposizione delle ragioni giuridicamente significative che lo hanno determinato;
2) l’assenza di illogicità evidenti, risultanti cioè prima fade dal testo del
provvedimento impugnato, ossia la congruità delle argomentazioni rispetto al
fine giustificativo del provvedimento.
4. Nel caso in esame deve riscontrarsi la piena legittimità del provvedimento
impugnato che giustifica il mantenimento della misura

de qua essendosi

evidenziato come “l’incensuratezza … (già valutata in sede cautelare), il decorso
del tempo (essendo fisiologico all’esecuzione della misura),

l’ottimo

comportamento in carcere (essendo doveroso), la richiesta di … rito abbreviato
(trattandosi di una mera scelta processuale) e l’ipotizzabilità di una pena non
elevata (essendo solo eventuale) non costituiscono

elementi idonei da soli a

far ritenere insussistenti o ridimensionate le esigenze cautelari …”, in presenza di
una condotta che ha evidenziato un alto rischio di recidiva specifica.

2

riconosciuto un’attenuazione delle predette esigenze.

Trattasi di valutazioni del tutto discrezionali assistite da esaustività e
congruità logica che rendono le medesime incensurabili nella presente sede di
legittimità.
5. Alla pronuncia consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma che, valutata la
causa di inammissibilità, si stima equo determinare in euro duemila da
devolversi a favore della Cassa delle ammende.
Manda la Cancelleria agli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1-ter disp.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro duemila a favore della Cassa delle
ammende.
Manda la Cancelleria agli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1-ter disp.
att. cod. proc. pen.
Sentenza a motivazione semplificata.
Così deciso il 20/03/2018.

Il Consigliere estensore

Il Presidente

ANDREA PELJI EGRINO

DOM ICO GALLO

att. cod. proc. pen.

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