Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 16074 del 20/03/2018


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 16074 Anno 2018
Presidente: GALLO DOMENICO
Relatore: PELLEGRINO ANDREA

SENTENZA

sul ricorso proposto nell’interesse di Tilli Massimo, n. a Roma il 18/05/1979,
rappresentato ed assistito dall’avv. Stefano Fiore e dall’avv. Francesco Scacchi,
di fiducia, avverso l’ordinanza emessa dal giudice per le indagini preliminari
presso il Tribunale di Roma, n. 21563/2017, in data 16/12/2017;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Andrea Pellegrino;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Felicetta
Marinelli, che ha concluso chiedendo l’annullamento del provvedimento
impugnato con rinvio al Tribunale di Roma;
uditi i difensori intervenuti, avv.ti Fiore e Scacchi che hanno concluso per
l’accoglimento del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza in data 16/12/2017, eseguita in data 28/12/2017, il
giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Roma disponeva nei
confronti di Massimo Tilli la misura cautelare della custodia in carcere in
relazione a diverse ipotesi di reato contestate, tra le quali l’associazione per

Data Udienza: 20/03/2018

delinquere, il riciclaggio, l’autoriciclaggio, l’emissione di fatture per operazioni
inesistenti e la bancarotta fraudolenta.
2. Avverso detto provvedimento, nell’interesse di Massimo Tilli, vengono
proposto due distinti ricorsi per cassazione.
3. Con il primo, a firma avv. Francesco Scacchi, si lamenta:
-violazione dell’art. 294 cod. proc. pen. ed inosservanza di norma
processuale stabilita a pena di nullità in ordine all’intervento obbligatorio del
difensore nell’interrogatorio di garanzia (primo motivo);

cod. proc. pen.; nullità dell’ordinanza ai sensi dell’art. 292, comma 1 lett. c) cod.
proc. pen. (secondo motivo);
-violazione degli artt. 272, 273 e 274 cod. proc. pen. (terzo motivo);
-violazione dell’art. 125, comma 3 cod. proc. pen. in relazione all’art. 275,
commi 1 e 3 cod. proc. pen.; nullità dell’ordinanza ai sensi dell’art. 292, comma
1 lett. c bis) cod. proc. pen. (quarto motivo).
3.1. In relazione al primo motivo, ci si lamenta dell’omesso avviso al
codifensore di fiducia, avv. Francesco Scacchi, precedentemente nominato e mai
revocato, dell’avviso di fissazione dell’interrogatorio di garanzia ai sensi dell’ar.t
294, comma 4 cod. proc. pen., con consequenziale caducazione della misura ai
sensi dell’art. 302 cod. proc. pen.
3.2. In relazione al secondo motivo, si censura la radicale assenza di
motivazione in ordine alla sussistenza delle esigenze cautelari.
3.3. In relazione al terzo motivo, si censura l’esistenza di mere dichiarazioni
apodittiche all’interno di valutazioni di altra natura: in altre parole, il giudice
evoca un’ontologica sussistenza delle esigenze cautelari (senza alcun’altra
specificazione) derivandola direttamente da quegli elementi volti a verificare la
fondatezza della notitia criminis. Inoltre, il requisito dell’attualità viene riferito
alle condotte criminose e non ai

pericula

ex art. 274 cod. proc. pen.,

interpretando il richiamo del legislatore al concetto di attualità rivolto
semplicemente al tempus delicti commissi e non alla prognosi da svolgere circa il
pericolo di inquinamento probatorio, di fuga o di reiterazione di condotte di
reato. L’ordinanza impugnata va annullata anche con riferimento alla ritenuta
violazione dell’art. 274 cod. proc. pen., essendosi operata un’illegittima
sovrapposizione tra gravità indiziaria ed esigenze cautelari.
3.4. In relazione al quarto motivo, si censura la totale assenza
motivazionale in ordine ai criteri di scelta dalla misura da adottare.
4. Con il secondo, a firma avv. Stefano Fiore, si lamenta:

2

-violazione dell’art. 125, comma 3 cod. proc. pen. in relazione all’art. 274

- violazione dell’art. 125, comma 3 cod. proc. pen. in relazione all’art. 274
cod. proc. pen.; nullità dell’ordinanza ai sensi dell’art. 292, comma 1 lett. c) cod.
proc. pen. (primo motivo);
-violazione di legge in relazione agli artt. 125 e 275 cod. proc. pen.
(secondo motivo);
– violazione di legge in relazione agli artt. 125 e 292 cod. proc. pen. (terzo
motivo).
4.1. In relazione al primo motivo, si censura la radicale assenza di

ricaduta sulla valutazione, totalmente omessa, dei requisiti di “attualità” e di
“concretezza” delle predette.
4.2. In relazione al secondo motivo, si censura l’omessa motivazione in
ordine alla scelta della misura cautelare massima e sulla ritenuta inadeguatezza
di ogni altra misura.
4.3. In relazione al terzo motivo, si censura infine la palese violazione
dell’art. 292 cod. proc. pen. in mancanza del requisito dell’esposizione e
dell’autonoma valutazione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso, con riferimento alla valutazione delle esigenze cautelari, è
fondato; nel resto, invece, va rigettato.
2. Manifestamente infondato è il primo motivo dedotto nel ricorso a firma
dell’avv. Scacchi.
Invero, l’omesso avviso dell’interrogatorio di garanzia ad uno dei due
difensori di fiducia nominati dal ricorrente integra una nullità generale a regime
intermedio, che rimane sanata, ai sensi dell’art. 182, comma secondo, cod. proc.
pen., se – come accaduto nella fattispecie – la parte o uno dei suoi difensori
presenti all’atto non la eccepiscono prima del suo compimento (Sez. 6, n. 18220
del 11/03/2003, Carolei, Rv. 227378).
3. Fondati sono invece il secondo e il terzo motivo del ricorso a firma
dell’avv. Scacchi, nonché il primo ed il terzo motivo del ricorso a firma dell’avv.
Fiore che si possono trattare congiuntamente per omogeneità di tema.
3.1. Secondo il consolidato insegnamento della giurisprudenza di questa
Suprema Corte, non può revocarsi in dubbio come la valutazione della
ricorrenza, del grado e dell’intensità delle esigenze cautelari sia compito
riservato al giudice di merito e che, in sede di legittimità, tale valutazione possa
essere contestata unicamente sotto il profilo della sussistenza, adeguatezza,
completezza e logicità della motivazione, mentre sono inammissibili le censure

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motivazione in ordine alla sussistenza delle esigenze cautelari, con conseguente

che, pure investendo formalmente la motivazione, si risolvono nella
prospettazione di una diversa valutazione degli elementi di fatto già esaminati
dal giudice, spettando alla corte di legittimità il solo compito di verificare se il
giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l’hanno
indotto ad affermare la ricorrenza di esigenze cautelari (e prima ancora della
gravità del quadro indiziario) a carico dell’indagato, controllando la congruenza
della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai
canoni della logica e ai principi del diritto che governano l’apprezzamento delle

3.2. Il controllo di logicità, peraltro, deve rimanere “all’interno” del
provvedimento impugnato, non essendo possibile procedere a una nuova o
diversa valutazione degli elementi indizianti o a un diverso esame degli elementi
materiali e fattuali delle vicende indagate. In altri termini, l’ordinamento non
conferisce alla Corte di cassazione alcun potere di revisione degli elementi
materiali e fattuali delle vicende indagate (ivi compreso lo spessore degli indizi),
ne’ alcun potere di riconsiderazione delle caratteristiche soggettive dell’indagato,
ivi compreso l’apprezzamento delle esigenze cautelari e delle misure ritenute
adeguate, trattandosi di apprezzamenti rientranti nel compito esclusivo e
insindacabile del giudice cui è stata chiesta l’applicazione della misura, nonché al
tribunale del riesame. Il controllo di legittimità è, perciò, circoscritto all’esclusivo
esame dell’atto impugnato al fine di verificare che il testo di esso sia rispondente
a due requisiti, uno di carattere positivo e l’altro negativo, la cui presenza rende
l’atto incensurabile in sede di legittimità: 1) l’esposizione delle ragioni
giuridicamente significative che lo hanno determinato; 2) l’assenza di illogicità
evidenti, risultanti cioè prima facie dal testo del provvedimento impugnato, ossia
la congruità delle argomentazioni rispetto al fine giustificativo del
provvedimento.
3.3. Fermo quanto precede, rileva il Collegio come nella fattispecie deve
riscontrarsi la mancanza di una idonea esposizione delle “ragioni” cautelari
sottese all’emissione della misura.
Invero, il Tribunale, dopo aver descritto in oltre duecento pagine il materiale
probatorio raccolto nelle informative di polizia giudiziaria concludendo per la
sussistenza della gravità indiziaria in ordine al delitto associativo e al ruolo di
capo/promotore rivestito dal Tilli, dopo aver apoditticamente ritenuto (pag. 51)
che ricorrono esigenze cautelari mei confronti del sunnominato (oltre che dei
coindagati Sala, Bonfiglio e Cimaglia) ed aver valutato l’attualità delle condotte
attraverso una discutibile operazione ermeneutica sostanziatasi nel considerare
solo le condotte successive all’anno 2016 (pag. 57), ha tautologicamente e
sbrigativamente concluso per l’ineludibilità della misura cautelare massima a

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risultanze probatorie.

ragione del primario ruolo rivestito e dal medesimo rivendicato (pag. 214). La
mancanza, anche in senso grafico, della motivazione e dell’autonoma valutazione
sul punto della ricorrenza delle ritenute esigenze cautelari su cui è mancato
anche il giudizio in punto attualità, concretezza ed indispensabilità, impone
l’annullamento in parte qua dell’ordinanza impugnata.
3.4. La decisività ed assorbenza del profilo testè esaminato rende assorbito
in questa sede il giudizio sugli altri motivi di ricorso (sintetizzati nel quarto
dell’atto a firma dell’avv. Scacchi e nel secondo dell’atto a firma dell’avv. Fiore)

misura e sull’adeguatezza di eventuali misure più blande.
4. Alla pronuncia di annullamento sul punto della valutazione delle esigenze
cautelari consegue il rinvio al Tribunale di Roma per nuovo esame: il giudice del
rinvio dovrà procedere a rivalutare la posizione del ricorrente verificando con
autonoma valutazione, alla luce del materiale probatorio in atti, delle modalità
delle condotte, dei titoli di reato in contestazione e tenuto conto delle deduzioni
difensive svolte, quali esigenze cautelari siano enucleabili a suo carico, se le
stesse siano caratterizzate dai requisiti dell’attualità e della concretezza e con
quale misura dette esigenze siano adeguatamente fronteggiabili.
I ricorsi vanno rigettati nel resto.
Manda la Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma

1-ter

disp. att. cod. proc. pen.

P.Q.M.

Annulla l’ordinanza impugnata limitatamente alla valutazione delle esigenze
cautelari, con rinvio al Tribunale di Roma per nuovo esame. Rigetta nel resto.
Manda la Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma
disp. att. cod. proc. pen.
Così deciso il 20/03/2018.

Il Consigliere estensore

Il Presidente

ANDREA PELLEGRINO

DO NICO GALLO
ec

1-ter

relativi alla censurata mancanza di motivazione in ordine ai criteri di scelta della

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