Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 16073 del 20/02/2018


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 16073 Anno 2018
Presidente: GALLO DOMENICO
Relatore: PAZIENZA VITTORIO

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
BARBERA Calogero, nato a Marsala il 24/02/1987
avverso l’ordinanza a sentenza emessa in data 23/10/2017 dal Tribunale di
Palermo
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Vittorio Pazienza;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Fulvio
Baldi, che ha concluso chiedendo dichiararsi l’inammissibilità del ricorso

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza del 23/10/2017, il Tribunale di Palermo ha rigettato la
richiesta di riesame, presentata da BARBERA Calogero, dell’ordinanza applicativa
della misura custodiale in carcere emessa nei suoi confronti in data 27/09/2017
dal G.i.p. del Tribunale di Palermo, in relazione ai delitti di rapina pluriaggravata
a lui ascritti ai capi a) b) c), g) e h) (i primi tre in concorso con DI PANE Maurizio)
nonché in relazione agli ulteriori delitti di uso illecito di carta di credito (capo f) e
furto in abitazione aggravato (capo i).

Data Udienza: 20/02/2018

2. Ricorre per cassazione il BARBERA, a mezzo del proprio difensore,
deducendo violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta
necessità di applicare la misura della custodia in carcere. Si lamenta il mancato
apprezzamento della piena confessione resa dall’imputato, che avrebbe dovuto far
ritenere non necessaria la misura più gravosa anche in considerazione dell’assenza
di precedenti specifici a suo carico, e si censura la motivazione addotta con
riferimento agli arresti domiciliari pur se applicati con il c.d. braccialetto

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è infondato.
2. Il Tribunale di Palermo ha invero compiutamente affrontato – anche
attraverso il richiamo delle argomentazioni svolte in sede applicativa della misura
– ogni profilo dedotto dal BARBERA con la richiesta di riesame. In particolare, il
Collegio palermitano ha soffermato la propria attenzione sia sui plurimi elementi
(tra cui le dichiarazioni accusatorie del correo DI PANE) emersi a carico del
BARBERA quanto alle rapine di cui ai capi a) e b) – episodi criminosi legati da
allarmanti analogie e da stretta contiguità temporale – sia sulle dichiarazioni
confessorie rese dall’odierno ricorrente in sede di interrogatorio non solo in ordine
ai predetti reati, ma anche all’ulteriore rapina commessa con il DI PANE (capo c),
alle ulteriori rapine (capi g, h) e al furto in abitazione (capo i) perpetrati da solo,
nonché all’uso illecito di una carta di credito provento di una delle rapine (capo f).
Il Tribunale del Riesame ha osservato, al riguardo, che le pur significative
dichiarazioni del BARBERA – che aveva tra l’altro consentito il recupero di alcuni
beni provento di rapina e di alcune cose pertinenti al reato – non consentivano di
ritenere attenuata la straordinaria intensità delle esigenze cautelari, né di poter
conseguentemente applicare misure meno afflittive della custodia in carcere.
A tale specifico proposito, il Collegio ha per un verso valorizzato la pluralità e
sistematicità delle condotte, oltre che la loro intrinseca gravità (introduzione in ora
serale nelle abitazioni delle persone offese, individuate in ragione dell’età avanzata
e del vivere da sole; utilizzo, anche per l’effrazione, di barre in ferro, “piedi di
porco”, ecc.; pesanti intimidazioni verbali), evidenziando altresì che le
dichiarazioni confessorie erano state rese quando l’indagato, per alcuni episodi in
contestazione, aveva già acquisito contezza degli elementi a suo carico. Per altro
verso, il Tribunale ha ritenuto del tutto inidonee, per un’attenuazione di tale
allarmante quadro, le affermazioni del BARBERA in ordine al proprio stato di
dipendenza da cocaina e alla conseguente necessità di reperire il danaro
necessario per il suo acquisto: trattandosi al contrario di allegazioni che
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elettronico.

ulteriormente comprovavano la pericolosità del ricorrente, dal momento che questi
non aveva esitato a commettere gravissimi delitti per il perseguimento dei suoi
obiettivi.
In tale complessivo contesto di massimo allarme, il Tribunale ha ritenuto
indispensabile l’applicazione della custodia in carcere, non avendo potuto
considerare il BARBERA soggetto affidabile quanto al rispetto di prescrizioni
correlate a misure meno afflittive: avendo escluso, in particolare, l’idoneità degli
arresti domiciliari con il dispositivo di controllo, alla luce della estrema pericolosità

tecniche del dispositivo – in caso di suo allontanamento dal luogo di esecuzione
della misura.
3. Ritiene questa Corte che il percorso argomentativo compiuto dal Tribunale
palermitano, fin qui riassunto, sia del tutto immune dalle censure prospettate, a
meno di non ritenere – contro ogni logica che all’atteggiamento collaborativo di
un indagato debba immancabilmente corrispondere una mitigazione del regime
cautelare a lui applicato. Nel caso di specie, l’impugnata ordinanza ha invero
esaustivamente chiarito le ragioni per le quali è stata ritenuta prevalente, rispetto
alla collaborazione del BARBERA, la necessità di tutelare adeguatamente le
rilevantissime esigenze di prevenzione speciale individuate sulla base degli atti.
4. Le considerazioni fin qui svolte impongono il rigetto del ricorso, e la
condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. La Cancelleria
provvederà agli adempimenti indicati dall’art. 94, comma 1.ter, disp. att. cod.
proc. pen.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1-ter, disp.
att. cod. proc. pen.

Così deciso il 20 febbraio 2018

Il Con íglière estensore
Vitt )9 Pazienza

Il Presidente
Do enico Gallo

del BARBERA e dell’impossibilità di localizzarlo – avuto riguardo alle caratteristiche

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