Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 16071 del 20/11/2017


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 2 Num. 16071 Anno 2018
Presidente: DAVIGO PIERCAMILLO
Relatore: TADDEI MARGHERITA

SENTENZA

Sul ricorso proposto da
Scalia Giuseppe, nato il 28.05.1957
avverso l’ordinanza n. 460/2017 della Corte d’Appello di Milano, del 12.0
6.2017;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Margherita B. Taddei;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore
generale, Luigi Cuomo , che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso
MOTIVI della DECISIONE
1

Data Udienza: 20/11/2017

Con il provvedimento indicato in epigrafe, la Corte di Appello di Milano in data
12/06/2017 ha respinto l’istanza di restituzione nel termine per impugnare la
sentenza n. 631/16, avanzata da Scalia Giuseppe a mezzo del proprio difensore,
ritenendo inammissibile il motivo del mancato o inesatto adempimento da parte
difensore di fiducia. Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso per
Cassazione lo Scalia chiedendo l’annullamento dell’ordinanza e riproponendo le

difensore
Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza
E’ d’uopo richiamare pedissequamente la decisione n 16066 del 2015 di questa
sezione della Corte che ha riassunto lo stato dell’arte riguardo alla natura ,
all’incidenza e rilevanza processuale che assume 1′ inefficienza tecnica del
difensore nell’espletarsi della difesa processuale. In quel caso, che ha
caratteristiche del tutto analoghe a quelle qui esaminate, la Corte ha affermato
che a fronte di due isolate pronunce della giurisprudenza di legittimità (Sez. 6,
sent. n. 35149 del 26/06/2009, dep. 10/09/2009, A., Rv. 244871; Sez. 2, sent. n.
31680 del 14/07/2011, dep. 09/08/2011, Lan, Rv. 250747) secondo cui sarebbe
da ritenersi illegittimo il diniego della richiesta di restituzione in termini per la
presentazione dei motivi di appello ex art. 175 c.p.p,, quando l’omesso
adempimento dell’incarico di proporre impugnazione da parte del difensore di
fiducia, non attivatosi contrariamente alle aspettative dell’imputato, sia stato
determinato da una situazione di imprevedibile ignoranza della legge processuale
penale, tale da configurare un’ipotesi di caso fortuito o forza maggiore, si
contrappone – altro e consolidato – orientamento, che il Collegio condivide e fa
proprio, secondo cui il mancato o inesatto adempimento da parte del difensore di
fiducia dell’incarico di proporre impugnazione, a qualsiasi causa ascrivibile, non è
idoneo ad integrare le ipotesi di caso fortuito e di forza maggiore – che si
concretano in forze impeditive non altrimenti vincibili, le quali legittimano la
restituzione in termini – poiché consiste in una falsa rappresentazione della realtà,
superabile mediante la normale diligenza ed attenzione. Nè può essere esclusa, in
via presuntiva, la sussistenza di un onere dell’assistito di vigilare sull’esatta
osservanza dell’incarico conferito, nelle ipotesi in cui il controllo sull’adempimento
defensionale non sia impedito al comune cittadino da un complesso quadro
normativo (cfr., ex multis, Sez. 5, sent. n. 43277 del 06/07/2011, dep.

2

censure già esaminate dalla Corte di merito e relative all’inesatto adempimento del

22/11/2011, Mangano e altro, Rv. 251695, in cui il difensore aveva ritenuto che il
termine per il deposito della motivazione rimanesse sospeso nel periodo feriale;
Sez. 4, sent. n. 20655 del 14/03/2012, dep. 28/05/2012, Fenoli, Rv. 254072;
Sez. 3. sent. n. 39437 del 05/06/2013, dep. 24/09/2013, Leka, Rv. 257221). – E’
evidente che la richiamata decisione, che dando conto anche di quelle analoghe
precedenti, connotate da elementi di fatto del tutto simili, fornisce un esaustivo
esame degli aspetti qualificanti della querelle , così esaurendone l’analisi né

posto che essa si limita solo a meglio circostanziare i profili di inefficienza
dell’attività del difensore.
Il ricorso, che si limita a ripercorrere tetragone argomentazioni ,già ampiamente
valutate, deve essere dichiarato inammissibile ; ai sensi dell’articolo 616 cod. proc.
pen., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, l’imputato che lo
ha proposto deve essere condannato al pagamento delle spese del procedimento,
nonché – ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di
inammissibilità – al pagamento a favore della Cassa delle ammende di una
somma che, alla luce del dictum della Corte costituzionale nella sentenza n. 186
del 2000, sussistendo profili di colpa, si stima equo determinare in euro 2000,00
(duemila/ 00).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro duemila alla Cassa delle ammende.
Motivazione semplificata
o in Roma, camera di consiglio del 20 novembre 2017
Il Presidente

P Davigo

elementi nuovi di giudizio sono stati prospettati nell’impugnazione qui in esame,

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA