Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 16070 del 20/11/2017


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 16070 Anno 2018
Presidente: DAVIGO PIERCAMILLO
Relatore: TADDEI MARGHERITA

SENTENZA

Sul ricorso proposto da
Scapin Michael, nato il 28.09.1990
avverso il decreto n.10226/ n. della Corte d’Appello di Trento, del 21.04.2017;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Margherita B. Taddei;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore
generale, Perla Lori , che ha concluso per l’annullamento senza rinvio del
provvedimento;

Data Udienza: 20/11/2017

MOTIVI della DECISIONE

Avverso il provvedimento indicato in epigrafe Scapin Michael ha proposto ricorso a
mezzo del proprio difensore di fiducia propone ricorso l’imputato per mezzo del suo
difensore di fiducia, deducendo i motivi di seguito enunciati nei limiti strettamente
necessari, come disposto dall’art. 173 disp. att. c.p.p., comma 1:

inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità, di cui agli artt. 408,
II co. e 409, VI co. c.p.p..La difesa ha depositato memoria per l’odierna udienza.

Il ricorso è fondato e deve essere accolto, con annullamento senza rinvio del
provvedimento del GIP e trasmissione degli atti alla Procura della Repubblica di
Padova per l’ulteriore corso
Non risulta , infatti, all’esame degli atti ,che sia stato disposto l’avviso a norma
dell’art.408 comma 2 cod.proc.pen., della richiesta di archiviazione alla persona
offesa, che ne aveva fatta rituale richiesta nella denuncia – querela presentata.
P.Q.M.

Annulla senza rinvio il provvedimento impugnato e dispone la trasmissione degli
atti al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Padova per l’ulteriore
corso
Così d cis in Roma, camera di consiglio del 20 novembre 2017
Il Conigli e p rensore

Il Presidente

Nullità del decreto di archiviazione ai sensi dell’art. 606, I co., lett. c) per

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