Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 1607 del 08/10/2013
Penale Ord. Sez. 7 Num. 1607 Anno 2014
Presidente: CARMENINI SECONDO LIBERO
Relatore: TADDEI MARGHERITA
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
CISTERNAS PENA RAMON SEGUNDO N. IL 31/08/1971
avverso la sentenza n. 1951/2012 CORTE APPELLO di GENOVA, del
25/10/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MARGHERITA
TADDEI;
Data Udienza: 08/10/2013
R.G. 16948/2013
Motivi della decisione
Cisternas Pena Ramon Segundo ricorre personalmente avverso la
sentenza 25.10.2012 della Corte d’Appello di Genova, che l’ha
condannato per plurime rapine aggravate,porto d’arma impropria,
furti,tentati furti, ricettazione, ritenuta la continuazione,
riconosciute le attenuanti generiche lamentando vizio di
Il ricorso è inammissibile perché manifestamente infondato
e per violazione dell’art. 591 lettera c) in relazione all’art. 581
lettera c) cod. proc. pen., perché le doglianze sono prive del
necessario contenuto di critica specifica al provvedimento
impugnato, le cui valutazioni, ancorate a precisi dati fattuali (il
riconoscimento delle attenuanti generiche , con giudizio di
prevalenza) trascurati nell’atto di impugnazione, si palesano
peraltro immuni da vizi logici o giuridici.
Ai sensi dell’articolo 616 cod. proc. pen., con il
provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, l’imputato
che lo ha proposto deve essere condannato al pagamento delle
spese del procedimento, nonché – ravvisandosi profili di colpa
nella determinazione della causa di inammissibilità – al
versamento a favore della Cassa delle ammende della somma di
mille euro, così equitativamente fissata in ragione dei motivi
dedotti.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al
pagamento delle spese del procedimento ed al versamento della
somma di € 1.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
motivazione in ordine alla dosimetria della pena.