Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 16068 del 20/11/2017
Penale Sent. Sez. 2 Num. 16068 Anno 2018
Presidente: DAVIGO PIERCAMILLO
Relatore: TADDEI MARGHERITA
SENTENZA
Sul ricorso proposto da
Capriotti Angelo, nato il 01.08.1961
avverso l’ordinanza n.314/17 della Corte d’Appello di Roma, del 15.06.2017che
ha rigettato l’istanza di ricusazione proposta nei confronti dei giudici componenti
del Tribunale della Prevenzione di Roma;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Margherita B. Taddei;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore
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Data Udienza: 20/11/2017
1.,
generale, Francesca Loy , che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso;
MOTIVI della DECISIONE
Con l’ordinanza indicata in epigrafe
, la Corte di Appello di Roma dichiarava
inammissibile l’istanza di ricusazione proposta da Capriotti Angelo nei confronti dei
“giudici componenti del Tribunale della Prevenzione di Roma” rilevando che se per
relazione al procedimento di prevenzione, i motivi addotti per giustificare la
richiesta travalicano il fine stesso del provvedimento richiesto e attengono piuttosto
a profili di impugnazione del provvedimento di prevenzione.
– Avverso il citato provvedimento, Angelo Capriotti ha proposto ricorso per
cassazione chiedendo l’annullamento del provvedimento e deducendo i motivi di
seguito enunciati nei limiti strettamente necessari, come disposto dall’art. 173
disp. att. c.p.p., comma 1:
a)”mancanza della motivazione”, riferita a questioni effettivamente prospettate e
neppure implicitamente considerate e valutate dalla Corte d’appello;
b)”illogicità della motivazione”, riferita a questioni di travisamento nel senso che
anziché considerare e valutare il caso descritto in sede di dichiarazione di
ricusazione, la Corte d’appello si è motu proprio, concentrata su altre “situazioni”
spesso neppure indicate nell’atto di ricusazione o comunque non poste a base di
uno specifico petitum
Il ricorso è manifestamente infondato e va dichiarato inammissibile.
Le censure relative alla mancata disamina di questioni prospettate con l’istanza di
ricusazione oltre ad essere estremamente generiche non tengono conto della
giurisprudenza di questa Corte che ha già evidenziato come le ipotesi di ricusazione
si configurano quali norme eccezionali, con la conseguenza che i casi regolati, le
formalità ed i termini di proposizione della stessa hanno carattere di tassatività, e
non vi possono rientrare le altre gravi ragioni di convenienza previste in tema di
astensione; peraltro la indebita manifestazione del proprio convincimento va riferita
a fatti sostanziali e non ai profili processuali, per loro natura strumentali
all’accertamento della verità. Inoltre la ricusazione, a norma degli artt. 37 e segg.
cod. proc. pen. può essere proposta soltanto nei confronti della “persona” del
giudice e non anche nei confronti del giudice inteso come “organo”. Ne consegue che
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un verso è ormai pacifico che il procedimento di ricusazione è ammissibile anche in
non è ammissibile la ricusazione di un collegio in quanto tale, ma soltanto quella
dei singoli giudici che ne fanno parte. Il rifiuto dell’organo, invece, è oggetto
precipuo dell’istituto della ricusazione ex art. 45 e segg. stesso codice, il cui ambito
di operatività (limitato, peraltro, ad “ogni stato e grado del processo di merito” e non
già anche a quello di legittimità) è definito proprio dal presupposto che il sospetto
involga un determinato giudice monocratico o collegiale nel suo complesso e non già
la singola persona fisica del magistrato.(n.475 del 1993 rv 193742).
sull’interpretazione ,in termini punitivi di decisioni, deve essere dichiarato
inammissibile: ai sensi dell’articolo 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che
dichiara inammissibile il ricorso, l’imputato che lo ha proposto deve essere
condannato al pagamento delle spese del procedimento, nonché – ravvisandosi
profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità – al pagamento
a favore della Cassa delle ammende di una somma che, alla luce del dictum della
Corte costituzionale nella sentenza n. 186 del 2000, sussistendo profili di colpa, si
stima equo determinare in euro 2000,00 .
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di curo duemila alla Cassa delle ammende.
Motivazione semplificata
Così de so in Roma, camera di consiglio del 20 novembre 2017
Il Cons
M.
sore
Il Presidente
P. Davigo
Alla luce delle argomentazioni che precedono il ricorso, tutto incentrato