Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 16067 del 20/11/2017


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 16067 Anno 2018
Presidente: DAVIGO PIERCAMILLO
Relatore: TADDEI MARGHERITA

SENTENZA

Sul ricorso proposto da
Peverati Massimiliano, nato il 07.03.1975
avverso l’ordinanza della Corte d’Appello di Trento, del 21.04.2017;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Margherita B. Taddei;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore
generale, Ciro Angelillis , che ha concluso per l’annullamento senza rinvio
dell’ordinanza impugnata e rimessione in termini ai sensi dell’art.620 lett.I

1

Data Udienza: 20/11/2017

cod.proc.pen.
MOTIVI della DECISIONE
Massimiliano Peverati ricorre, a mezzo del suo difensore di fiducia, avverso
l’ordinanza della Corte di appello di Trento indicata in epigrafe, che ha respinto
l’istanza di restituzione in termini per proporre impugnazione ex art.175
cod.proc.pen. con riferimento alla sentenza n.499/2011 emessa dalla Corte di
appello di Trento il 21.04.2017, lamentando il vizio di motivazione e la violazione

presente in atti è priva dei riferimenti al procedimento in corso e riguarda solo uno
dei molteplici procedimenti riuniti,

Il ricorso è manifestamente infondato e deve essere dichiarato inammissibile.
La doglianza che critica la motivazione del procedimento è meramente assertiva e
nulla deduce circa la pretesa illogicità della motivazione; l’affermazione secondo la
quale l’elezione di domicilio non è riferibile al procedimento in corso non è
adeguatamente documenta né circostanziata sicchè la censura riveste carattere di
perplessità tenuto conto che l’ elezione di domicilio , come afferma la Corte di merito,
intervenne all’ esito di un ben preciso e datato atto di polizia giudiziaria relativa alla
perquisizione personale del Peverati eseguita il 4.10.2008

per uno dei fatti

richiamati nella sentenza che si intenderebbe impugnare.
La presunzione di non conoscenza del procedimento ,nella motivazione della Corte , è
stata smentita con precisi richiami agli atti processuali quali il sequestro di
materiale pertinente al delitto ; la richiesta per l’applicazione di misure cautelari dd.
1.8.2009 , dalla quale risulta che Peverati avesse eletto domicilio presso il suddetto
legale di fiducia; la notifica al difensore di fiducia avv. Massimo Curcio del Foro di
Napoli, in data 6 marzo 2009, dell’ordinanza di proroga delle indagini preliminari.
Il ricorso va,pertanto, dichiarati inammissibile: ai sensi dell’articolo 616 cod. proc.
pen., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, l’imputato che lo ha
proposto deve essere condannato al pagamento delle spese del procedimento, nonché
– ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità al pagamento a favore della Cassa delle ammende di una somma che, alla luce del

dictum della Corte costituzionale nella sentenza n. 186 del 2000, sussistendo profili
di colpa, si stima equo determinare in euro 2000,00 (duemila/00).

P.Q.M.
2

delle norme sull’elezione di domicilio perché l’elezione di domicilio che pure è

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di euro duemila alla Cassa delle ammende.
Così eciso in Roma, camera di consiglio del 20 novembre 2017

M.

Il Presidente
P. Davigo

f

Il Coniglier e tnsore

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