Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 16066 del 29/03/2018


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 16066 Anno 2018
Presidente: GALLO DOMENICO
Relatore: BORSELLINO MARIA DANIELA

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Pagliari Tiziana , nata a Mantova il 22/5/1951
avverso la sentenza del 14/2/2017 della CORTE di APPELLO di Brescia
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA DANIELA BORSELLINO
Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale
Giulio Romano che ha concluso per l’inammissibilità.
L’avv. Matteo Binelli insiste nel ricorso.
RITENUTO IN FATTO
La Corte di Appello di Brescia, con sentenza in data 14/2/2017, in parziale
riforma di quella resa dal Tribunale di Mantova il 2/10/2015, riduceva la pena
inflitta all’imputata per essersi appropriata, il 10/7/2008, di un ciclomotore MBK
di proprietà del defunto Giovanni Zanafredi, con il quale intratteneva relazione
sentimentale, e aumentava l’importo della somma assegnata alla parte civile
costituita, a titolo di risarcimento del danno.
Propone ricorso per cassazione Tiziana Pagliari, tramite il suo difensore di
fiducia, deducendo i seguenti motivi:
1)Violazione dell’art. 646 cod.pen. in relazione agli artt. 818 e 649 cod.civ,., sul
rilievo che la Pagliari era stata nominata da Zanafredi legataria dell’abitazione di
via Paradiso n. 15, con tutto il suo contenuto, sicchè, per effetto dell’apertura
della successione, la stessa doveva ritenersi proprietaria di tutti i beni in essa

Data Udienza: 29/03/2018

.•
presenti e anche del ciclomotore, custodito nel garage di pertinenza
dell’abitazione, mentre la corte territoriale, condividendo al riguardo l’assunto del
Tribunale, avrebbe erroneamente ritenuto che il detto legato non
ricomprendesse il ciclomotore, bene mobile registrato identificabile tramite la
targa.
2)Illogicità manifesta della sentenza impugnata, laddove afferma che la tesi
difensiva suindicata era stata nei fatti smentita dalla condotta confessoria
dell’imputata, che a distanza di quattro anni dalla morte dello Zanafredi,
decideva di riconsegnare il detto ciclomotore, invitando gli eredi a ritirarlo presso

rilevanza confessoria, poiché non appare idoneo a dimostrare ex post la
consapevolezza dell’altruità del bene nel momento in cui venne realizzata la
condotta contestata, e potrebbe al più comprovare che la Pagliari fosse all’epoca
in buona fede e che nel tempo si fosse convinta di non avere diritto di trattenere
il veicolo, agendo di conseguenza.
3)Violazione dell’art. 646 cod.pen. per carenza dell’elemento soggettivo del reato
previsto, in quanto non è stata dimostrata come la condotta appropriativa si
sarebbe perfezionata e non può escludersi che lo stesso Zanafredi avesse
consegnato il veicolo alla Pagliari, lasciandolo nella di lei abitazione. Peraltro la
ricorrente richiama un arresto di legittimità da cui emergerebbe che la mera
richiesta di restituzione del bene alla controparte non integra la fattispecie
penale.
4)Violazione di legge in relazione al diniego delle circostanze attenuanti
generiche e dell’attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità, sul rilievo
che la Corte ha respinto l’istanza di riconoscimento delle attenuanti generiche,
negando rilevanza alla condizione di incensurata della Pagliari e all’avvenuta
restituzione del veicolo, affermando che la stessa sarebbe intervenuta quando il
mezzo era ormai quasi privo di valore commerciale, e nel contempo non ha
riconosciuto l’attenuante ex art. 62 n.4 cod.pen., pur liquidando un danno
complessivo di duemila euro.
5)Violazione dell’art. 165 cod.pen., poiché la corte ha ritenuto di subordinare il
beneficio della sospensione condizionale della pena al risarcimento del danno
sottolineando che la condotta omissiva dell’imputato in pendenza di giudizio
dimostrava la sua volontà di non collaborare spontaneamente per dare
esecuzione alle statuizioni civili, in aperto contrasto con la presunzione di
innocenza e svalutando la condotta restitutoria della Pagliari.
6)Violazione dell’art. 158 e segg. cod.pen. perché, a dispetto di quanto
sostenuto dalla corte territoriale il reato si era estinto per prescrizione in epoca
precedente al 13 febbraio 2017,in quanto il rinvio disposto all’udienza del 21
settembre 2010 essendo assimilabile al legittimo impedimento della parte

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un meccanico. Al riguardo la ricorrente esclude che tale invito possa assumere

,

comportava una sospensione dei termini nel limite di sessanta giorni e non per
l’intero periodo.
7) Illogicità e contraddittorietà della motivazione in relazione alla liquidazione del
danno in favore della parte civile, che la corte territoriale ha aumentato
determinandolo in complessivi euro duemila di cui mille per danno morale, pur
affermando che la parte civile non aveva dimostrato il valore del veicolo sottratto
e non considerando che l’eventuale danno non coincideva con il valore
commerciale del veicolo, poi restituito, ma piuttosto con il deprezzamento subito
dal bene nei quattro anni in cui era stato trattenuto dalla Pagliari. Deduce inoltre

patrimoniale, mentre usualmente verrebbe determinato in una frazione
compresa tra un terzo e la metà di quello patrimoniale.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.11 ricorso è fondato nei limiti che verranno esposti.
2.1 primi tre motivi di ricorso sono inammissibili perché assolutamente privi di
specificita’ in tutte le loro articolazioni (si reiterano censure gia’ dedotte in
appello e gia’ non accolte: Sez. 4, n. 15497 del 22/02/2002, RV. 221693; Sez.
6, n. 34521 del 27/06/2013, RV. 256133), del tutto assertivi e, comunque,
manifestamente infondati.
Le doglianze riproducono infatti pedissequamente gli argomenti prospettati nel
gravame, ai quali la Corte d’appello ha dato adeguate e argomentate risposte,
esaustive in fatto e corrette in diritto, che il ricorrente non considera ne’
specificatamente censura.
Nell’ipotesi di ricorso per mancanza o manifesta illogicità della motivazione, il
sindacato in sede di legittimità è limitato alla sola verifica della sussistenza
dell’esposizione dei fatti probatori e dei criteri adottati al fine di apprezzarne la
rilevanza giuridica nonché della congruità logica del ragionamento sviluppato nel
testo del provvedimento impugnato rispetto alle decisioni conclusive; ne
consegue che resta esclusa la possibilità di sindacare le scelte compiute dal
giudice in ordine alla rilevanza ed attendibilità delle fonti di prova, a meno che le
stesse non siano il frutto di affermazioni apodittiche o illogiche [v. Cass. N.
238016/07].
Il giudice di appello, per affermare l’infondatezza della tesi difensiva, ha con
argomentazioni ineccepibili sia logicamente che giuridicamente, evidenziato che
il testamento di Zanafredi legava all’imputata il contenuto della abitazione di via
Paradiso numero 15, con l’ulteriore precisazione che lo stesso comprendeva
“mobili, quadri, tappeti e cassaforte”. Deve pertanto convenirsi con i giudici di
merito che se il testatore avesse voluto comprendere nel legato anche il
ciclomotore, che è un bene mobile registrato, identificabile attraverso la targa,
ne avrebbe fatto menzione specifica. Senza dire che al momento dell’apertura

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la difesa che il danno morale è stato liquidato in misura pari al danno

della successione il ciclomotore non era neppure presente nel garage
dell’abitazione.
La corte di appello ha altresì ribadito l’eclatante rilevanza probatoria della
condotta nei fatti confessoria della Pagliari, che circa quattro anni dopo la morte
di Zanafredi, invitava gli eredi a ritirare il veicolo da lei consegnato ad un
gommista per riparazioni. La circostanza che l’imputata, alla quale era in più
occasioni stato chiesto di restituire il detto veicolo, abbia deciso di dare seguito a
tale richiesta, sia pure tardivamente, non può essere interpretato come
espressione della sua buona fede, ma piuttosto costituisce palese ammissione

lei detenuto non fosse suo. Ed infatti, dopo averne fatto uso per oltre quattro
anni, nonostante la pendenza di un contenzioso civile con gli eredi e la querela
sporta nel luglio 2008, la donna ha invitato esplicitamente gli eredi a ritirarlo,
manifestando la sua consapevolezza che il nnotociclo fosse caduto in successione
legittima, comunicando loro che altrimenti lo avrebbe rottamato.
3.11 quarto motivo di ricorso è inammissibile, poiché la difesa si duole del
mancato riconoscimento delle attenuanti generiche deducendo l’erronea
applicazione dell’art. 62 bis cod. pen., in quanto non è stata tenuta in
considerazione la restituzione del veicolo da parte dell’imputata.
E’ principio noto in giurisprudenza che il giudice del merito nell’accordare o nel
negare le attenuanti generiche, non ha l’obbligo di prendere in considerazione
tutti i parametri previsti dall’art. 133 cod. pen., essendo sufficienti che egli
indichi quello che dei suddetti parametri abbia maggior rilievo, al fine di
permettere la ricostruzione del pensiero logico-giuridico che giustifica la
decisione assunta e consenta di verificare che il giudice, nell’esercizio del potere
discrezionale, di merito, non sia caduto in arbitrio.
Anche in questo caso la difesa non ha messo in evidenza alcuno specifico errore
di diritto nell’applicazione dell’art. 62 bis cod. pen. e non si è confrontata
adeguatamente con le argomentazioni esposte nella sentenza, mentre la corte
territoriale ha ritenuto che non possa considerarsi elemento positivo la tardiva
restituzione del ciclomotore avvenuta dopo circa quattro anni dalla
consumazione della condotta appropriativa, in un momento in cui lo stato di
vetustà dello stesso era tale da renderlo di fatto inservibile o quasi, tanto che la
stessa imputata precisava che qualora gli eredi non avessero provveduto a
ritirarlo dal meccanico entro un mese lo avrebbe inviato alla rottamazione.
Il trattamento sanzionatorio fondato sull’applicazione delle suddette disposizioni
è la diretta conseguenza di un apparato argomentativo che la difesa manifesta di
non condividere, senza peraltro dedurre valide argomentazioni che possano
dimostrare vizi della motivazione che devono essere desumibili dal testo del
provvedimento impugnato.
4.Quanto alla censura relativa al mancato riconoscimento dell’attenuante del
danno patrimoniale di speciale tenuità, la stessa è inammissibile e non può

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della sua condotta appropriativa e della consapevolezza ab origine che il bene da

essere presa in considerazione in questa sede, poiché non aveva formato
oggetto dei motivi di appello, così saltando la sede naturale nella quale la
questione avrebbe dovuto essere posta ed approfondita (Sez.6 n.9478 del
10/11/2009, Amante).
5.Fondato è il quinto motivo di ricorso, con cui si deduce violazione di legge in
relazione all’articolo 165 cod.pen. poiché il giudice di primo grado non ha
motivato le ragioni per cui ha ritenuto di subordinare il beneficio della
sospensione condizionale della pena al risarcimento del danno liquidato.
E’ certo che “In tema di sospensione condizionale della pena, la subordinazione

dall’incensuratezza del condannato, atteso che tale specifico provvedimento non
è diretto a favorire la posizione di quest’ultimo sulla base della prognosi
favorevole di futura astensione dalla commissione di reati, quanto piuttosto a
salvaguardare la posizione di coloro che sono stati pregiudicati dal fatto reato,
inducendo l’autore a rimuoverne gli effetti più immediati.” (Sez. 3, n. 52040 del
02/03/2017 – dep. 15/11/2017, S, Rv. 27135701).
Tuttavia, trattandosi di una condizione che può essere prevista dal giudice, la
stessa deve essere sostenuta da adeguata motivazione.
Al riguardo sulla specifica doglianza formulata con l’atto di appello, la corte
territoriale ha affermato che non ricorrevano i presupposti per revocare la
lamentata subordinazione del beneficio al pagamento del risarcimento del danno,
poiché nelle more del giudizio di appello l’imputata non aveva provveduto ad
effettuare alcun risarcimento neppure parziale in favore della parte civile,
circostanza questa che avrebbe denotato la mancanza di qualsiasi volontà di
collaborazione spontanea nel dare esecuzione alla condanna.
Deve convenirsi con il ricorrente che tale motivazione non può essere condivisa,
poiché sino alla sentenza definitiva l’imputato non è tenuto ad effettuare alcun
genere di risarcimento anticipatorio, salvo che sia stata prevista una
provvisionale, ma nel caso di specie la stessa non è stata disposta e il danno è
stato liquidato in via definitiva.
6.11 sesto motivo di ricorso è infondato poiché il tribunale nel valutare se il reato
nelle more del giudizio si fosse prescritto ha considerato correttamente che
all’udienza del 21 settembre 2010 per circa un anno il processo è stato rinviato
su mera istanza della difesa e, pertanto, non in presenza di un legittimo
impedimento della parte o del suo difensore, sicché la sospensione del termine di
prescrizione opera per tutto il periodo di rinvio.
Ed infatti già nel 2015, poi Sez. Un. n. 4909 del 18/12/2014 dep. il 2015,
Torchio, Rv.262913 hanno precisato ulteriormente che il rinvio dell’udienza per
impedimento legittimo del difensore per contemporaneo impegno professionale
determina la sospensione del corso della prescrizione fino ad un termine
massimo di sessanta giorni a far capo dalla cessazione dell’impedimento stesso,
dovendosi applicare in tal caso la disposizione di cui all’art. 159, comma primo,

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del beneficio all’adempimento dell’obbligo di risarcimento del danno prescinde

n. 3, cod. pen., nel testo introdotto dall’art. 6 della legge 5 dicembre 2005, n.
251. Viceversa, qualora il giudice, su richiesta del difensore, accordi un rinvio
della udienza, pur in mancanza delle condizioni che integrano un legittimo
impedimento per concorrente impegno professionale del difensore, il corso della
prescrizione è sospeso per tutta la durata del differimento, discrezionalmente
determinato dal giudice avuto riguardo alle esigenze organizzative dell’ufficio
giudiziario, ai diritti e alle facoltà delle parti coinvolte nel processo e ai principi
costituzionali di ragionevole durata del processo e di efficienza della
giurisdizione. Ancora di recente, poi, si è condivisibilmente ribadito che il

esigenze della parte richiedente, dà sempre luogo alla sospensione dei termini di
prescrizione per l’intera durata del rinvio, a prescindere dalle ragioni poste a
fondamento della chiesta, salvo che esse consistano in un legittimo impedimento
della parte o del suo difensore, poiché, in tal caso, la sospensione ha una durata
massima di sessanta giorni (Sez. 7, Ord. n. 8124 del 25/1/2016, Nascio ed altro,
Rv. 266469 )
7.Deve tuttavia rilevarsi che l’accoglimento del quarto motivo di ricorso impone
a questa corte di legittimità di valutare se siano intervenute nelle more del
giudizio cause di proscioglimento ex art.129 cod.pen.
La giurisprudenza di questa Corte Suprema ha, infatti, più volte ribadito che
l’inammissibilità del ricorso per cassazione dovuta alla manifesta infondatezza
dei motivi non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e
preclude, pertanto, la possibilità di rilevare e dichiarare le cause di non punibilità
a norma dell’art. 129 cod. proc. pen (così ex plurimis Sez. Un. n. 32 del
22/11/2000, De Luca, Rv. 217266) mentre il rigetto o l’accoglimento di un
motivo afferente al medesimo capo della sentenza, impone di verificare se nelle
more del giudizio sia maturata la prescrizione del reato.
E’ la stessa sentenza di appello ad indicare la data di prescrizione del reato,
15 aprile 2017. Si impone pertanto

considerate le dette sospensioni, nel

l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per essersi il reato estinto
per sopravvenuta prescrizione.
8.Quanto all’ultimo motivo relativo all’entità del risarcimento del danno va
precisato che dal tenore della motivazione si desume che il danno è stato
calcolato correttamente sulla base del deprezzamento del veicolo targato nei
quattro anni trascorsi prima della restituzione.
In effetti i giudici di appello hanno sottolineato che la parte civile non ha assolto
all’onere probatorio di dimostrare compiutarnente il valore del ciclomotore, ma
gli stessi hanno ritenuto di correggere l’importo liquidato con la sentenza di
primo grado per il patito deprezzamento del veicolo, portandolo da 800 a mille
euro, sulla base di una prudente valutazione degli elementi di fatto acquisiti,
quali il tempo trascorso e il valore quasi irrilevante del ciclomotore all’atto della

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provvedimento di rinvio del processo disposto dal giudice su istanza e per

sua restituzione, con una motivazione che appare immune dai vizi di manifesta
illogicità denunziati.
Relativamente al danno morale, il ricorrente non si duole della sua esistenza ma
piuttosto del quantum, sostenendo che lo stesso va generalmente stimato in una
frazione compresa tra il terzo e la metà del danno patrimoniale. I criteri
richiamati dal difensore non risultano codificati né tantomeno vincolanti, ben
potendo il valore affettivo di un bene risultare superiore al suo valore economico.
Deve pertanto rilevarsi che la corte ha fatto correttamente ricorso al suo potere
equitativo per valutare il danno patrirnoniale e morale cagionato dall’imputata, in

considerazioni non censurabili in questa sede di legittimità.
Per le ragioni sin qui esposte, si impone l’annullamento senza rinvio della
sentenza impugnata per essersi il reato estinto nelle more del giudizio, con
conseguente conferma delle statuizioni civili.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per
prescrizione e conferma le statuizioni civili
Così deciso in camera di consiglio il 29 marzo 2018
sigliere est.

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ragione del peculiare contesto in cui è maturata la sua condotta, con

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