Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 16065 del 29/03/2018


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 16065 Anno 2018
Presidente: GALLO DOMENICO
Relatore: BORSELLINO MARIA DANIELA

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Silverio Alessandro nato il 25/9/1968 a Alessandria
avverso la sentenza del 19/7/2017 della CORTE di APPELLO di Genova
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA DANIELA BORSELLINO
Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale
Giulio Romano, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.
Udito l’avv. Sola Alessandro che ha insistito nel ricorso.

RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO

La Corte di Appello di Genova, con sentenza in data 19/07/2017, ha confermato
la condanna alla pena ritenuta di giustizia e al risarcimento del danno cagionato
alle parti civili costituite, pronunciata dal Tribunale di Savona in data 8/10/2015,
nei confronti di Alessandro Silvio Silverio, in relazione a tre episodi di truffa
aggravata dal danno patrimoniale di rilevante gravità.
Si addebita all’imputato di avere, presentandosi falsamente come broker e
consulente finanziario, prospettato alle singole persone offese la possibilità di
ottenere ingenti finanziamenti o di effettuare vantaggiose operazioni finanziarie,
richiedendo al contempo cospicue somme di denaro, destinate a coprire le spese
relative all’istruzione delle pratiche di finanziamento, mai attivate, così
procurandosi un ingiusto profitto.

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Data Udienza: 29/03/2018

Propone ricorso per cassazione l’imputato, tramite il suo difensore deducendo i
seguenti motivi:
1) vizio di motivazione e violazione degli artt. 129,530, 533 cod. proc. pen., sul
rilievo che la corte di appello avrebbe fondato il giudizio di colpevolezza solo
sulle dichiarazioni delle persone offese, ritenute pienamente attendibili, senza
considerare che, in assenza di accertamenti bancari, manca un qualsivoglia
riscontro oggettivo a quanto riferito dalle stesse.
La difesa deduce altresì il vizio di travisamento del fatto (sic in ricorso), poiché la
corte territoriale ritiene che l’avere incassato le somme dalle persone offese e il

dell’artificio e raggiro, dell’induzione in errore e dell’ingiusto profitto. La difesa
lamenta, in particolare, che non vi sarebbe prova in atti dell’acquisizione da
parte dell’imputato delle somme versate dalle persone offese e che, al contrario,
l’istruttoria avrebbe evidenziato come le parti civili, Prati e Tosolini, fossero
perfettamente consapevoli di partecipare ad una operazione finanziaria ad alto
rischio. Deduce, altresì, la mancanza di motivazione su uno specifico motivo di
gravame, risultante da un atto del processo e precisamente dai verbali d’udienza
dell’Il giugno 2013 e del 29 gennaio 2014, al cui contenuto rinvia per
relationem .
2)Violazione di legge e vizio di motivazione poiché la corte di appello avrebbe
omesso ogni valutazione in ordine alle doglianze difensive sollevate con l’atto di
impugnazione in merito all’assenza di prova relativa all’elemento soggettivo del
reato; all’insufficienza o incertezza del nesso causale tra la condotta dell’agente
e l’evento verificatosi; alla mancanza di elementi sufficienti per superare il
ragionevole dubbio. Di contro la corte di appello si è riportata alle considerazioni
del tribunale, omettendo di effettuare quella valutazione autonoma, idonea ad
escludere la fondatezza dell’ipotesi difensiva. Il ricorrente denuncia pertanto
carenza di motivazione sui punti indicati sub IV,V,e VI dell’atto di impugnazione
al cui contenuto rinvia per relationem;
3)Vizio di motivazione in ordine alla condanna al risarcimento dei danni e alla
rifusione delle spese processuali, che deve essere revocata per effetto
dell’accoglimento del ricorso.
4)Violazione di norme processuali stabilite a pena di nullità

e vizio di

motivazione, poiché nella determinazione della pena la corte di appello ha
ritenuto che la contestata recidiva potesse essere giustificata dalla mera lettura
del casellario giudiziale e che la omessa menzione della stessa nel dispositivo di
primo grado non potesse considerarsi come mancata applicazione della detta
aggravante. Sul punto il ricorrente deduce, ribadendo la doglianza già formulata
in sede di appello, che nel dispositivo del Tribunale non è stata espressamente
indicata la detta recidiva e che tale omissione dovrebbe considerarsi come
mancata applicazione, con inevitabili refluenze sulla determinazione della pena.

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non avere procurato alcun finanziamento costituirebbe di per sé la prova

Il ricorrente rileva inoltre che la recidiva reiterata è facoltativa sia nell’an che nel
quantum, mentre i giudici di merito si sarebbero limitati, nell’applicarla, a fare
riferimento ai precedenti penali indicati nel casellario giudiziale, senza formulare
adeguata motivazione sul punto.

CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 ricorso è inammissibile.
In ordine al primo motivo, occorre ribadire che non può dedursi violazione
dell’art.192 cod.proc.pen. al fine di censurare la valutazione degli elementi di

motivazione, che può dedotto solo se manifestamente illogico e contraddittorio.
Ed infatti secondo un consolidato orientamento che il collegio condivide “Le
doglianze relative alla violazione dell’art. 192 cod. proc. pen. riguardanti
l’attendibilità dei testimoni dell’accusa, non possono essere dedotte con il motivo
di violazione di legge di cui all’art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., ma
soltanto nei limiti indicati dalla lett. e) della medesima norma, ossia come
mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione, quando il
vizio risulti dal testo del provvedimento impugnato ovvero da altri atti
specificamente indicati nei motivi di gravame.” (Sez. 1, n. 42207 del
20/10/2016 – dep. 15/09/2017, Pecorelli e altro, Rv. 27129401)
Deve altresì rilevarsi che il dedotto vizio di “travisamento del fatto”, espressione
con cui la difesa vuole verosimilmente denunziare il travisamento della prova,
non rientra tra i motivi di censura che possono essere sollevati dinanzi a questa
corte, in quanto, nel caso di cosiddetta doppia conforme, tale vizio può essere
dedotto con il ricorso per cassazione, solo nell’ipotesi in cui il giudice di appello,
per rispondere alle critiche contenute nei motivi di gravame, abbia richiamato
dati probatori non esaminati dal primo giudice,o quando entrambi i giudici del
merito siano incorsi nel medesimo travisamento delle risultanze probatorie
acquisite in forma di tale macroscopica o manifesta evidenza da imporre, in
termini inequivocabili, il riscontro della non corrispondenza delle motivazioni di
entrambe le sentenze di merito rispetto al compendio probatorio acquisito nel
contraddittorio delle parti (Sez. 4, n. 4060 del 12/12/2013, Capuzzi; Sez.4, n.
44765 del 22/10/2013, Buonfine).
Nel caso in esame, in assenza dei detti presupposti, i vizi dedotti costituiscono
un evidente sintomo della pretesa da parte del ricorrente di ottenere da questa
corte una rivalutazione nel merito del compendio probatorio, già oggetto di
adeguate argomentazioni immuni da vizi e da censure.
Quanto al rinvio per relationem ai motivi di censura dedotti con i verbali di
udienza celebratasi dinanzi al Tribunale, deve evidenziarsi che i detti verbali
risultano inseriti in un elenco di allegati, che non sono stati prodotti unitamente
al ricorso, e non possono formare oggetto di valutazione, in ragione del principio
di autosufficienza del ricorso.

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prova operata dal giudice di merito, poiché tale patologia rientra nel vizio di

A ciò si aggiunga che “È inammissibile il ricorso per cassazione i cui motivi si
limitino a lamentare l’omessa valutazione, da parte del giudice dell’appello, delle
censure articolate con il relativo atto di gravame, rinviando genericamente ad
esse, senza indicarne il contenuto, al fine di consentire l’autonoma
individuazione delle questioni che si assumono irrisolte e sulle quali si sollecita il
sindacato di legittimità, dovendo l’atto di ricorso contenere la precisa
prospettazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto da sottoporre a
verifica. (In motivazione, la Corte ha evidenziato che l’applicazione del principio
è ancor più necessaria laddove, come nel caso di specie, la sentenza di appello,

esaminate e risolte dal primo giudice, rinvii per “relationem” alla sentenza di
questi, poichè in tal caso l’onere deduttivo del ricorrente non può ritenersi
assolto dolendosi di una tale fisiologica evenienza processuale, che diventa
patologica solo allorquando la conforme valutazione dissimuli la totale mancanza
di motivazione su questioni specifiche all’epoca eccepite in sede di appello e che
vanno chiaramente allegate) (Sez. 3,

n.

35964 del 04/11/2014 – dep.

04/09/2015, B e altri, Rv. 26487901).
Ciò posto, i primi tre motivi di ricorso sono inammissibili perché assolutamente
privi di specificita’ in tutte le loro articolazioni, in quanto il difensore, dopo una
lunga e dettagliata esposizione di quanto accaduto nel processo, ha reiterato
censure gia’ dedotte in appello e gia’ non accolte(Sez. 4, n. 15497 del
22/02/2002, RV. 221693; Sez. 6, n. 34521 del 27/06/2013, RV. 256133).Solo
formalmente, infatti, vengono evocati vizi di legittimità: in concreto le doglianze
sono articolate sulla base di rilievi che tendono ad una rivalutazione del merito
delle statuizioni della Corte territoriale, e riproducono pedissequamente gli
argomenti prospettati nel gravame, ai quali la Corte d’appello ha dato adeguate
e argomentate risposte, esaustive in fatto e corrette in diritto, che il ricorrente
non considera ne’ specificatamente censura.
Le critiche formulate, inoltre, si palesano del tutto assertive e, comunque,
manifestamente infondate.
In relazione alla pretesa mancanza di riscontri alle accuse delle persone offese,
non va trascurato che dalla motivazione del provvedimento impugnato emerge
che l’imputato, presente all’udienza di appello del 13/7/2017, ha ammesso di
avere personalmente ricevuto dagli imprenditori Prato e Tosolini le somme dagli
stessi riferite, e ha precisato che quando si recava all’estero, costoro
provvedevano a pagargli tutte le spese, e che le operazioni finanziarie non erano
mai state svolte.
Le parziali ammissioni dell’imputato non solo confermano il giudizio di piena
attendibilità formulato dal Tribunale, ma riscontrano l’appropriazione da parte
del predetto delle cospicue somme di denaro, ricevute al fine di intraprendere
fantomatiche operazioni finanziarie, palesando l’infondatezza delle censure
avanzate con il ricorso.

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al cospetto di motivi che si limitano a riproporre questioni già articolatamente

I giudici di merito hanno evidenziato che anche in favore della persona offesa
Razeto l’imputato aveva rilasciato un riconoscimento di debito, che riscontra le
specifiche accuse a suo carico. Solo le dichiarazioni del teste Muhametaj non
risultano confortate da riscontri documentali, ma nel rispetto della consolidata
giurisprudenza di legittimità, i giudici hanno ritenuto convincente l’assunto
accusatorio della persona offesa, valorizzando la precisione e la ricchezza di
dettagli della sua deposizione e il fatto che non si fosse neppure costituito parte
civile, a riprova dell’assoluto disinteresse delle sue accuse.
La corte ha, poi,

correttamente affermato che il carattere rischioso delle

comunque sottesa alla condotta, integrata sia dalla falsa attribuzione della
qualifica di broker finanziario, sia da un abile minimizzazione degli stessi rischi e
dalle convincenti rassicurazioni circa la disponibilità futura di provviste finanziarie
ad opera dell’imputato.
2. Inammissibile per estrema genericità la censura relativa alla statuizione di
condanna dell’imputato al risarcimento dei danni e alla rifusione delle spese
processuali in favore delle parti civili Prato e Tosolini, disposta sulla base
dell’affermazione di responsabilità e della comprovata condotta fraudolenta e
pregiudizievole dell’imputato.
3.11 quarto motivo di ricorso relativo alla recidiva è manifestamente infondato,
poichè correttamente la corte territoriale ha escluso che la mancata previsione
della recidiva nel dispositivo equivalga ad una sua esclusione.
Ed infatti la recidiva non si sottrae alla regola generale relativa alle aggravanti,
in forza della quale “Qualora una circostanza aggravante sia stata ritualmente
contestata nel dibattimento, la sentenza non è nulla se nella sua intestazione
non venga riportata la circostanza stessa e nel dispositivo l’imputato venga
dichiarato ‘responsabile di tutti i reati a lui ascritti’. Detta formula, infatti, non
esclude ma comprende l’aggravante perche ‘i reati’ vanno intesi con le relative
circostanze regolarmente contestate.” (Sez. 3, n. 14210 del 17/05/1976 – dep.
23/12/1976, Tognella, Rv. 13503301).
Ma il ricorrente non prende nemmeno in considerazione la specifica motivazione
assunta dalla corte, limitandosi a ribadire la tesi gia’ esposta nei motivi di appello
e confutata, con diffuse e ragionevoli argomentazioni, nella sentenza impugnata.
Relativamente alla lamentata carenza di motivazione sulla sussistenza di detta
circostanza aggravante, deve convenirsi che il primo giudice non ha motivato
adeguatamente, limitandosi a richiamare le risultanze del certificato penale,
quasi si trovasse in presenza di una recidiva obbligatoria. Tuttavia la corte
territoriale ha integrato la detta motivazione, facendo esplicito riferimento alla
pericolosa propensione del soggetto a delinquere nel settore delle frodi, anche
per escludere le attenuanti generiche.
Se è vero che “In tema di recidiva facoltativa, è richiesto al giudice uno specifico
dovere di motivazione, sia ove egli ritenga sia ove egli escluda la rilevanza della

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operazioni finanziarie proposte dall’imputato non consente di escludere la frode

stessa” (Sez. U, n. 5859 del 27/10/2011 – dep. 15/02/2012, Marciano’, Rv.
25169001), e’ stato tuttavia precisato, secondo un orientamento che il collegio
ritiene di condividere, che il rigetto della richiesta di esclusione della recidiva
facoltativa, pur richiedendo l’assolvimento di un onere motivazionale, non
impone al giudice un obbligo di motivazione espressa, ben potendo quest’ultima
essere anche implicita. (Fattispecie nella quale la Corte ha ritenuto implicita la
motivazione sul diniego della richiesta di esclusione della recidiva facoltativa,
desumendola dalla disamina della personalità dell’imputato, emergente dalla
dettagliata descrizione delle condotte criminose dallo stesso tenute, dalla gravità

n. 40218 del 19/06/2012 – dep. 12/10/2012, Fatale e altri, Rv. 25434101).
Nel caso in esame la corte territoriale ha richiamato le pregresse nutritissime
condanne che rivelano la pericolosità del Silverio: tanto basta per ritenere
assolto l’obbligo della motivazione avendo la Corte negato anche le attenuanti
generiche, basandosi sulla negativa personalità dell’imputato e sui suoi
precedenti penali specifici nel settore delle frodi.
Non va peraltro trascurato che in sede di legittimità, non è censurabile una
sentenza per il suo silenzio su una specifica deduzione prospettata con il
gravame, quando risulti che la stessa sia stata disattesa dalla motivazione della
sentenza complessivamente considerata (Sez. 1, sent. n. 27825 del 22/05/2013,
dep. 26/06/2013, Caniello ed altri, Rv. 256340).
Per le considerazioni sin qui esposte, il ricorso deve essere dichiarato
inammissibile.
3.Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., valutati
i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal
ricorso (Corte cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che si
ritiene equa, di euro duemila a favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro 2000 in favore della Cassa delle
ammende.
Così deciso in camera di consiglio il 29 marzo 2018
Il co

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Il residente

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dei fatti, dal suo inserimento in un contesto di criminalità organizzata). (Sez. 2,

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