Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 16062 del 29/03/2018


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 16062 Anno 2018
Presidente: GALLO DOMENICO
Relatore: SGADARI GIUSEPPE

SENTENZA

Sul ricorso proposto da:
Costantini Walter, nato a Ascoli Piceno il 27/05/1972,
avverso la sentenza del 18/11/2016 del Tribunale di Ascoli Piceno;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione della causa svolta dal consigliere Giuseppe Sgadari;
udito il Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto Procuratore generale Giulio
Romano, che ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso;

RITENUTO IN FATTO

1.Con la sentenza in epigrafe, il Tribunale di Ascoli Piceno riteneva il ricorrente
colpevole del reato di cui all’art. 712 cod.pen., relativo all’acquisto di una
bicicletta di provenienza furtiva e lo condannava alla pena di euro 200 di multa
(rectius, di ammenda, trattandosi di contravvenzione, con consequenziale
inappellabilità della sentenza ex art.593, comma 3, cod. proc. pen.).

1

Data Udienza: 29/03/2018

2. Ricorre per cassazione Walter Costantini, a mezzo del suo difensore e con
unico atto, deducendo vizio della motivazione non avendo il Tribunale
adeguatamente valutato come le circostanze concrete dimostrassero che
l’acquisto della bicicletta fosse avvenuto in buona fede.
In subordine, il ricorrente invoca una diminuzione della pena.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorrente deduce argomenti di puro merito, a fronte di una motivazione del
Tribunale priva di vizi logico-giuridici rilevabili in questa sede, essendo stato
precisato che l’imputato non aveva compiutamente giustificato il possesso della
bicicletta oggetto di precedente furto, limitandosi a fornire una versione non
verificabile e non credibile, secondo cui l’acquisto era avvenuto su richiesta di
due soggetti sconosciuti e per l’irrisoria somma di 10 euro.
Egli, pertanto, così come richiesto dalla fattispecie incriminatrice, non si era
adoperato con la normale diligenza per fugare il sospetto, viste le circostanze
della transazione, che il bene fosse di provenienza illecita; condotta meramente
colposa bastevole ad integrare il reato contestato secondo la pacifica
giurisprudenza di questa Corte citata dal Tribunale e non contestata dal
ricorrente.
Il ricorso è generico anche in relazione a quanto dedotto con riguardo al
trattamento sanzionatorio, avendo il Tribunale ritenuto congrua una sanzione
davvero mite, tenuto conto della modesta entità dei fatti.
Dovendosi rammentare che la pacifica giurisprudenza di legittimità, condivisa dal
Collegio, ritiene che la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti
ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, rientra
nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita, così come per fissare la
pena base, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; ne
discende che è inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad
una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia
frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente
motivazione (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, Ferrario; Sez. 3 n. 1182 del
17/10/2007 dep. 2008, Cilia, rv. 238851).
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro duemila
alla Cassa delle Ammende, commisurata all’effettivo grado di colpa dello stesso
ricorrente nella determinazione della causa di inammissibilità.

Il ricorso è manifestamente infondato.

Deve, tuttavia, rilevarsi, ex officio, che il Tribunale è incorso in un errore nella
denominazione della specie della pena, indicandola come multa anziché come
ammenda.
Alla rettifica di tale errore può procedersi ex art. 619 cod. proc. pen., senza che
ciò comporti l’annullamento della sentenza.

P.Q.M.

spese processuali e della somma di euro duemila in favore della Cassa delle
Ammende.
Rettifica la denominazione della specie della pena inflitta, indicandola in quella
della ammenda anziché della multa.
Manda alla cancelleria per le annotazioni di rito.
Sentenza a motivazione semplificata.
Così deliberato in Roma, udienza pubblica del 29.03.2018.
Il Consigliere estensore
Giuseppe Sgadari

Il Presidente
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Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle

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