Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 16061 del 29/03/2018


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 16061 Anno 2018
Presidente: GALLO DOMENICO
Relatore: SGADARI GIUSEPPE

SENTENZA

Sul ricorso proposto da:
Greco Steeves Storys, nato a Bordighera 1’11/01/1977,
avverso la sentenza del 01/12/2016 della Corte di Appello di Genova;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione della causa svolta dal consigliere Giuseppe Sgadari;
udito il Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto Procuratore generale Giulio
Romano, che ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso;
udito il difensore, avv. Stefania Contaldi, in sostituzione dell’avv. Giorgio Valfrè,
che ha concluso riportandosi ai motivi di ricorso e chiedendone l’accoglimento;

RITENUTO IN FATTO

1.Con la sentenza in epigrafe, la Corte di Appello di Genova, parzialmente
riformando la sentenza del Tribunale di Sanremo del 12 maggio 2011,
condannava il ricorrente per i reati di rapina aggravata, lesioni personali,
sequestro di persona, tentata estorsione e per quello di cui all’art. 171-bis Legge
633/1941.
1

Data Udienza: 29/03/2018

2. Ricorre per cassazione l’imputato, a mezzo del suo difensore e con unico atto,
deducendo:
1) violazione di legge e vizio della motivazione in ordine alla ritenuta
responsabilità, dal momento che il ricorrente non avrebbe posto in essere alcuna
condotta concorsuale con l’autore dei fatti, rimasto ignoto, che li aveva
commessi ai danni della persona offesa all’interno di un esercizio commerciale
nel quale l’imputato lavorava come dipendente, nulla sapendo dei programmi
informatici contraffatti ritrovati dalla polizia giudiziaria all’interno del negozio e di

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è manifestamente infondato.
Il ricorrente deduce argomenti non soltanto di puro merito ma anche
estremamente generici, con i quali non si confronta con l’intera motivazione della
sentenza impugnata, nella parte in cui la Corte di Appello, con ineccepibile
ricostruzione di fatto priva di vizi logici rilevabili in questa sede, ha messo in luce
che l’imputato aveva concordato con la parte offesa la visita di costei presso il
suo negozio, ove si trovava altro soggetto sconosciuto che aveva picchiato
selvaggiamente la vittima mentre il ricorrente aveva chiuso la saracinesca del
locale per favorire l’azione, commentando anche con l’ignoto aggressore il
motivo del pestaggio, dovuto ad una supposta sottrazione pregressa di due
cellulari da parte della persona offesa, rimasta all’interno del negozio non solo
durante l’aggressione e la rapina dei denari che aveva con sé, ma anche
successivamente, in un vano annesso all’esercizio commerciale dove era stato
vittima della richiesta estorsiva dello sconosciuto alla presenza del ricorrente, il
quale aveva anche provato a cancellare le tracce di sangue dal suo locale e
nascosto gli abiti della persona offesa, che era stata rivestita con indumenti non
suoi.
Ne consegue l’assoluta correttezza della decisione della Corte di Appello di
ritenere l’imputato colpevole di concorso nei reati contestatigli.
Anche con riguardo al possesso di materiale informatico contraffatto, essendo
egli titolare del negozio come risultava anche dall’insegna riportante il suo nome
di battesimo e non avendo egli fornito alcuna indicazione sulla supposta
proprietà dell’esercizio commerciale in capo a terzi, potendo comunque a lui
ricondursi la gestione dell’attività secondo quanto emerso dalla stessa evoluzione
dei fatti prima evidenziata.
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro duemila
2

cui al capo E).

alla Cassa delle Ammende, commisurata all’effettivo grado di colpa dello stesso
ricorrente nella determinazione della causa di inammissibilità.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro duemila in favore della Cassa delle
Ammende.

Così deliberato in Roma, udienza pubblica del 29.03.2018.
Il Consigliere estensore
Giuseppe Sgadari

Il Presidente
Domenico Gallo

se,

Sentenza a motivazione semplificata.

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