Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 16060 del 29/03/2018


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 16060 Anno 2018
Presidente: GALLO DOMENICO
Relatore: BORSELLINO MARIA DANIELA

SENTENZA
sui ricorsi proposti da:
CARNOVALE IVAN nato il 18/04/1981 a PALERMO
SIRCHIA MARIA IGNAZIA nato il 14/10/1983 a PALERMO

avverso la sentenza del 27/01/2017 della CORTE APPELLO di PALERMO
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA DANIELA BORSELLINO
Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Giulio
Romano che ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità dei ricorsi.

RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO

La CORTE APPELLO di PALERMO, con sentenza in data 27/01/2017, confermava
la condanna alla pena ritenuta di giustizia pronunciata dal TRIBUNALE di
PALERMO, in data 25/05/2015, nei confronti di CARNOVALE IVAN e SIRCHIA
MARIA IGNAZIA, in relazione al reato, loro contestato in concorso, previsto dagli
artt. 633,639 bis cod. pen.
Propongono ricorso per cassazione tramite il loro difensore, con un unico atto, gli
imputati, deducendo i seguenti motivi:
1)violazione di norma processuale e vizio di motivazione poiché la corte
territoriale ha escluso la sussistenza della causa di giustificazione prevista
dall’art. 54 cod.pen., invocata dagli imputati, affermando che gli stessi si
sarebbero limitati a fare generico riferimento alla loro difficile situazione
economica, senza dimostrare gli specifici presupposti richiesti dalla suindicata
causa di giustificazione, e cioè la necessità di evitare un grave ed imminente
danno alla persona.

Data Udienza: 29/03/2018

Il difensore contesta tale – affermazione, rilevando che la corte non avrebbe tenuto
in debita considerazione la situazione economica familiare indicata nell’istanza di
ammissione al gratuito patrocinio, gli accertamenti della Guardia di Finanza che
hanno confermato i dati in essa riportati, la presenza nel nucleo di due figlie in
tenera età e l’attestazione rilasciata il 6/2/2013 dal Comune di Palermo, Area
Servizi Assistenziali che dimostrerebbe come il nucleo Carnovale non avesse
potuto ricevere aiuto da parte delle istituzioni preposte.
2)Violazione di norma processuale e vizio di motivazione in relazione alla ritenuta

occupato e al conseguente rigetto dell’invocata improcedibilità per difetto di
querela. Secondo il ricorrente la pendenza di un contenzioso intrapreso da alcuni
soggetti privati, che rivendicano l’avvenuta usucapione dell’appartamento di
proprietà dell’Azienda Sanitaria di Agrigento,proprietaria dell’immobile,
influirebbe sulla natura pubblica del bene.
Il ricorso è inammissibile poiché entrambi i motivi sono palesemente infondati, in
quanto privi di specificita’ in tutte le loro articolazioni.
Le doglianze riproducono, infatti, pedissequamente gli argomenti prospettati nel
gravame, ai quali la Corte d’appello ha dato adeguate e argomentate risposte,
esaustive in fatto e corrette in diritto, che il ricorrente non considera, ne’
specificatamente censura.
Il giudice di appello, per affermare l’infondatezza delle tesi difensive, ha infatti

-e,

correttamente richiamato la consolidata rigorosa giurisprudenza di legittimità in
merito alla limitata possibilità di riconoscere lo stato di necessità per scriminare le
condotte di occupazione abusiva e, con argomentazioni ineccepibili, sia
logicamente che giuridicamente, ha evidenziato :
– l’insussistenza dei presupposti della causa di giustificazione dello stato di
necessità, che non risulta comprovata dalle generiche affermazioni della difesa, la
quale non ha dimostrato quali fossero le reali condizioni economiche e sociali dei
due imputati al momento del fatto e nel protrarsi della occupazione, interrotta
solo a distanza di circa cinque mesi dalla abusiva introduzione, nonché la
sussistenza dell’imminente pericolo di danno grave alla persona, non altrimenti
evitabile. Ed infatti questa sezione ha più volte ribadito che “L’illecita occupazione
di un immobile è scriminata dallo stato di necessità solo in presenza di un
pericolo imminente di danno grave alla persona, non potendosi legittimare – nelle
ipotesi di difficoltà economica permanente, ma non connotata dal predetto
pericolo – una surrettizia soluzione delle esigenze abitative dell’occupante e della
sua famiglia.” (Sez. 2, n. 28067 del 26/03/2015 – dep. 02/07/2015, Pg in proc.
Antonuccio e altro, Rv. 26456001)
– la natura pubblica dell’immobile di proprietà dell’ente pubblico ASL n.1 di
Agrigento, che non risulta inficiata dalla pendenza di una controversia di carattere
civilistico tra la querelante Bartolone e l’ente pubblico, nell’ambito della quale la
2

sussistenza della natura di ente pubblico del soggetto proprietario dell’immobile

prima rivendica l’intervenuta usucapione del bene, nella veste di erede della
‘precedente occupante.
Al riguardo la corte territoriale ha altresì evidenziato che anche a volere, per
ipotesi, anticipare l’esito del giudizio in corso e ritenere che l’immobile sia
divenuto di proprietà privata, non va trascurato che l’odierno procedimento si è
avviato in base alla querela presentata dalla medesima Bartolone, che rivendica
in sede civile il diritto di proprietà sul bene.
Deve peraltro rilevarsi che anche nel caso di eventuale comproprietà del detto
immobile, da parte di più eredi dell’originario avente diritto – la defunta

sufficiente che uno dei comproprietari sporga querela e nel caso di specie è certo
che la Bartolone – la quale ha esercitato azione di rivendica nei confronti dell’ente
pubblico, in qualità di erede della Cascavilla – abbia proposto querela.
Alla inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento
delle spese processuali, nonché, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., valutati i profili di
colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dai ricorsi
(Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), ciascuno al versamento della somma, che
si ritiene equa, di euro duemila a favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese
processuali e della somma di euro duemila ciascuno a favore della Cassa delle
ammende.
Motivazione semplificata
Così deciso il 29/03/2018
Il Consigliere Estensore
MARZ
I
7 IELA BORSELLINO

Il Presidente
DOF4NICO GALLO

Cascavilla che lo avrebbe usucapito – per la procedibilità dell’azione penale è

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