Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 1606 del 20/11/2012


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 1606 Anno 2013
Presidente: SIOTTO MARIA CRISTINA
Relatore: MAZZEI ANTONELLA PATRIZIA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
1) VALENTINO RODOLFO N. IL 26/06/1978
2) VALENTINO CARMELO N. IL 01/08/1970
avverso la sentenza n. 2210/2010 CORTE APPELLO di PALERMO,
del 29/11/2011
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANTONELLA
PATRIZIA MAZZEI;

Data Udienza: 20/11/2012

RITENUTO IN FATTO

Con sentenza in data 29 novembre 2011 la Corte di appello di Palermo,
in riforma della sentenza del Tribunale di Palermo del 13 gennaio 2010,
esclusa la contestata recidiva, ha ridotto la pena inflitta a Valentino Rodolfo
e Valentino Carmelo per il reato di blocco ferroviario di cui agli artt. 110
cod. pen. e 1, commi 1 e 3, d.lgs. 22 gennaio 1948, n. 66, ad anni uno e

Gli imputati sono stati riconosciuti responsabili, in concorso tra loro e
con numerose altre persone non identificate, di aver deposto, il 12 gennaio
2010, sui binari della tratta ferroviaria Palermo-Trapani numerosi massi di
grosse dimensioni e tavole di legno, al fine di impedire o comunque
ostacolare la libera circolazione.
Avverso la predetta sentenza hanno proposto ricorso per cassazione
entrambi gli imputati, tramite il difensore di fiducia, il quale deduce due
motivi: 1) violazione di legge e mancanza di motivazione per aver ritenuto
la responsabilità degli imputati in ordine al reato loro contestato sul
presupposto indimostrato, né desumibile dalla mera presenza degli stessi
sul posto insieme ad altri manifestanti datisi alla fuga, della loro
partecipazione anche solo morale al blocco ferroviario, in senso rafforzativo
del proposito degli autori materiali, non identificati, del fatto; 2) violazione
di legge e mancanza di motivazione per le negate circostanze attenuanti
generiche, avendo il giudice di merito considerato i soli precedenti penali
dei Valentino e non anche la loro disperazione per essere privi di lavoro e
Valentino Carmelo anche padre di una bambina disabile.

CONSIDERATO in DIRITTO

Entrambi i motivi del ricorso sono manifestamente infondati.
Con motivazione adeguata ed immune da vizi logici e giuridici, la Corte
di merito, così come il Tribunale in primo grado, ha ritenuto che la presenza
dei Valentino alla manifestazione di protesta sui binari ferroviari, bloccati da
massi di grosse dimensioni e tavole di legno, non fosse meramente passiva
e, perciò, non integrasse l’ipotesi di mera connivenza con gli autori del
blocco, ma costituisse una forma di cooperazione delittuosa per adesione al
comune originario proposito criminoso, rafforzato nella sua attuazione
proprio dal numero dei soggetti presenti alla manifestazione, circa trenta,
quasi tutti datisi alla fuga e non identificati.

mesi quattro di reclusione ciascuno.

Le circostanze attenuanti generiche sono state, poi, motivatamente
negate per i precedenti penali di entrambi gli imputati, i quali hanno,
comunque, ricevuto in appello un trattamento sanzionatorio più mite per
l’esclusione dell’aumento per la contestata (e non obbligatoria) recidiva.
Segue la dichiarazione di inammissibilità del ricorso e, con essa, la
condanna dei ricorrenti singolarmente, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.,
al pagamento delle spese processuali e, ciascuno, al versamento della
alla cassa delle ammende, in mancanza di elementi atti ad escludere la
colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sent.
n. 186 del 2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna i ricorrenti singolarmente al
pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro
1.000,00 in favore della cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, il 20 novembre 2012.

somma -stimata equa tra il minimo e il massimo previsti- di euro 1.000,00

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